LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14658-2020 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 13, presso lo studio dell’avvocato DANIELE BERARDI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE, 31, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO VIZZONE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
ASTRA SA, N.D.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 214/2020 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 30/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
G.M. conveniva davanti al giudice di pace di Castelnuovo di Porto N.D., Astra S.A. e l’Ufficio Centrale Italiano (UCI) per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua vettura a seguito di un asserito urto che le sarebbe stato inferto da un’altra vettura di proprietà di N.D., la quale ne era alla guida, vettura assicurata con la compagnia estera Astra S.A., il che aveva comportato la chiamata nel giudizio anche di UCI.
Soltanto UCI si costituiva, resistendo sia sull’an che sul quantum del danno.
Con sentenza n. 75/2015 il giudice di pace accoglieva parzialmente la domanda, condannando i convenuti a risarcire nella misura di Euro 900, oltre interessi.
Il G. proponeva appello principale, e UCI appello incidentale.
Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 30 gennaio 2020, rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale, ritenendo non provato il danno e neppure il suo quantum (che il giudice di primo grado aveva determinato equitativa mente).
Il G. ha proposto ricorso, da cui soltanto UCI si è difeso con controricorso, illustrato altresì da memoria.
RITENUTO
che:
Si rileva, prima di passare all’esame del contenuto del ricorso, che nel controricorso viene eccepita l’improcedibilità per mancata allegazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, di “copia notificata della sentenza impugnata” essendo insufficiente produrre copia autentica di tale sentenza. Secondo il controricorrente la sentenza fu notificata il 31 gennaio 2020 e il ricorso il 20 maggio 2020. Non tiene conto però del fatto che i termini processuali furono – più che notoriamente – sospesi per la normativa attinente alla pandemia, il che conduce al superamento della prova di resistenza dei 60 giorni dalla pubblicazione (la copia autentica della sentenza figura allegata al ricorso).
Il ricorso è articolato in tre motivi.
Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione degli artt. 112,115 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, degli artt. 101,183,324, e 329, e ss. c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., comma 2.
La censura viene mossa per avere il giudice d’appello statuito “extra-ultra petita” in ordine a circostanze non appellate e non contestate in primo grado, e quindi passate in giudicato, come la riferibilità dei “reperti fotografici” relativi al danno della vettura, l’attendibilità del testimone e la dinamica dell’evento, non coordinate, senza il necessario “iter logico giuridico e fattuale indispensabile”, e difformi rispetto a quanto accertato, introducendo “nuove e vietate” questioni non discusse. La sentenza pertanto sarebbe “nulla e/o contraria alla normativa di riferimento”.
Il motivo è privo di consistenza.
Invero, non può formarsi giudicato solo su elementi fattuali (cfr., da ultimo, Cass. sez. 2, ord. 25 giugno 2020 n. 12649), come invece lascia intendere l’argomentazione intessuta dalla censura in esame. Peraltro l’appello incidentale riguardava proprio l’esistenza del danno come causato dal sinistro e pure il suo quantum. Emerge infatti dalla sentenza impugnata (a pagina 3) la seguente frase a proposito del contenuto dell’appello di UCI: “… ha lamentato l’erroneità della sentenza nella parte in cui…, in mancanza di prova dell’entità del danno e del nesso di causalità tra questo ed il sinistro…”. Ne discende che il motivo è manifestamente infondato sotto questo profilo, che è poi quello principale addotto. Si aggiunge infatti una seconda parte, la quale però presenta dirette censure fattuali, evidentemente inammissibili.
Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione degli artt. 115,116 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 329 c.p.c., in via subordinata.
La motivazione della sentenza d’appello sarebbe apparente in ordine alla riferibilità dei reperti fotografici ai danni derivati dal sinistro, all’attendibilità del teste sempre in ordine ai danni derivati dal sinistro e alla conseguente insufficienza del “preventivo” prodotto.
In realtà la motivazione, pur concisa, è ben comprensibile e specifica, per cui agevolmente si deve desumere che non è apparente, bensì del tutto congrua. A ben guardare, anche questo motivo, in realtà, costituisce un ulteriore tentativo di censura fattuale, che lo conduce alla inammissibilità.
Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 e ss. c.p.c., per avere il giudice d’appello omesso di statuire sui danni subiti dalla vettura del ricorrente o comunque di confermare i danni già riconosciuti ad essa nella sentenza di primo grado, emettendo in ultima analisi una sentenza del genere “non liquer”.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, una volta accolto l’appello incidentale, di contenuto incompatibile con il riconoscimento dei danni, non si è verificata alcuna omessa pronuncia. La sentenza presenta d’altronde un contenuto logicamente evidente e comprensibile, non incorrendo in alcuna ambiguità e tantomeno nel “non liquet”. Il giudice non ha proceduto alla liquidazione equitativa perché ha ritenuto non provato il danno.
Il ricorso, in conclusione, merita rigetto, con consegue te condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021