LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31961-2020 proposto da:
A.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE ROMANIELLO;
– ricorrente –
contro
R.D., R.R., D.B.A.M., AXA ASSICURAZIONI SPA, REALE MUTUA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 453/2020 del GIUDICE DI PACE di MADDALONI, depositata il 20/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
che:
1. – A seguito di uno scontro tra l’autovettura di proprietà di R.D., R.R., e d.B.A.M., e l’autocarro di proprietà di A.L., i primi hanno citato in giudizio quest’ultima attribuendole la responsabilità dei danni subiti, unitamente alla compagnia Axa Assicurazioni. Nel costituirsi, la A., proprietaria dell’autocarro, ha però formulato domanda riconvenzionale assumendo la responsabilità, per contro, degli attori, e chiedendo dunque la loro condanna.
In giudizio è stata citata altresì Reale Mutua, quale compagnia garante degli attori.
2. – Il Giudice di Pace di Maddaloni ha preso atto della cessata materia del contendere sulla domanda principale, essendo stati gli attori risarciti dalla propria compagnia, ed ha rigettato la domanda riconvenzionale della A. ritenendo che l’unico teste indicato non era stato però comunicato alla Axa assicurazioni, come previsto dall’art. 135 cod. Ass..
3. – Ricorre la A. con tre motivi. Non v’e’ costituzione degli intimati.
CONSIDERATO
che:
5. – Il ricorso è inammissibile.
Infatti, avverso la decisione del Giudice di pace, andava proposto appello a motivi limitati (339 c.p.c.), trattandosi di decisione resa con equità.
E’ principio di diritto infatti che: ” Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari). Tale conclusione si giustifica, oltre che per ragioni di coerenza, anche in forza della lettura dell’art. 360 c.p.c., laddove nel comma 1, prevede l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado e non rientrando in tali ipotesi la sentenza equitativa del giudice di pace. Ne’, d’altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360, n. 5, sulla base del nuovo testo, stesso articolo, u.c., che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali, a norma dell’art. 111 Cost., comma 7, è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al comma 1, e, quindi anche per quello di cui al citato n. 5; la sentenza del giudice di pace, pronunciata nell’ambito della giurisdizione equitativa, sfugge, infatti, all’applicazione del suddetto comma 7, che riguarda le sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione.” (Cass. n. 10063/2020).
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021