LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30983-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CIPOLLA, che lo rappresenta e difende unitamente a se stesso e all’avvocato MARCO PESENTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2674/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della CTR della Lombardia, che in controversia su impugnazione da parte di L.M., avvocato, del diniego di rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 2013 e 2014, ha respinto l’appello dell’Ufficio.
La CTR, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto nella fattispecie l’esercizio della professione di avvocato esente da Irap per l’assenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, in quanto il professionista ha svolto l’attività senza l’ausilio di dipendenti: né l’Ufficio ha contestato la predetta circostanza, né provato l’esistenza di elementi idonei a provare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.
L.M. si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO
che:
con comunicazione PEC del 1 ottobre 2021 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria con contestuale atto di rinuncia al ricorso, con dichiarazione sottoscritta allegata alla memoria, chiedendo la compensazione delle spese.
Il Collegio, preso atto della indicata rinuncia, visto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 44, dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021