LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36140-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO GLAUCO EBNER, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTINO MARIA EBNER;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 502/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 19/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
Che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per l’annullamento della sentenza della C.T.R. della Liguria, che in controversia su ricorso della Aon Spa insurance & reinsurance brokers avverso l’avviso di accertamento notificato in data 25/08/2015, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, dall’Agenzia per rettificare l’imponibile ai fini Ires e Irap dichiarato dalla società per l’attività di assicurazione e riassicurazione – accertando una minore perdita pari a 70.000,00 Euro mediante storno dei maggiori costi contabilizzati ed indebitamente dedotti – rigettava l’appello.
Tale atto impositivo trovava la sua fonte nella redazione del PVC da parte della G.d.F., redatto nei confronti della ditta individuale di Z.M. di San Severino Marche, laddove venne appurato che quest’ultima aveva emesso fatture di pubblicità per importi molto superiori a quelli reali nel corso degli anni; fra i destinatari delle fatture per operazioni inesistenti, venne individuata dai militari la società intimata nel presente giudizio.
La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, rilevando che non fosse possibile estendere anche alle c.d. “verifiche a tavolino” l’obbligo di attivazione del contraddittorio.
La CTR, invece, ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo che la mancanza di un preventivo verbale di constatazione e la conseguente impossibilità da parte del contribuente di far valere le proprie ragioni prima dell’emissione del provvedimento impositivo e sanzionatorio è da considerarsi principio di carattere generale applicabile in tutti i casi in cui si prospetta una violazione tributaria.
Si costituisce con controricorso Aon Spa insurance & reinsurance brokers eccependo che la rettifica includeva anche l’IVA, che quale tributo armonizzato richiede il contraddittorio preventivo, avendo la società fornito la prova di resistenza con idonea documentazione. Eccepisce l’illegittimità dell’accertamento per mancata allegazione della comunicazione all’autorità giudiziaria del reato tributario e l’inerenza dei costi sostenuti. Deposita successiva memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 4 del 1929, art. 24 e della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per avere il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento in assenza della consegna di un preventivo processo verbale, erroneamente ritenendo applicabile al caso che ne occupa (pacificamente sostanziante una ipotesi di verifiche a tavolino non relative a tributi armonizzati) l’obbligo del contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale (art. 360 c.p.c., n. 3).
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La CTR ha erroneamente ritenuto nell’ipotesi in esame, relativa ad accertamento a tavolino, come tale al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, fosse necessario un contraddittorio endoprocendimentale, erroneamente richiamando, peraltro, anche la legislazione sulle sanzioni tributarie. In ossequio ai principi di questa Corte, l’art. 12, comma 7 trova applicazione solo con riferimento alle ipotesi in cui viene consegnato un PVC a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali del contribuente. In assenza di tale presupposto (in particolare in caso di accertamenti cd. “a tavolino”, vale a dire di verifiche effettuate presso la sede dell’Ufficio in base a notizie altrove acquisite, e ciò è pacifico sin dal primo grado che il caso di specie sia una verifica a tavolino, non avendo il contribuente mai contestato tale oggettiva circostanza) non trovano applicazione le garanzie prescritte dall’art. 12, comma 7.
Pertanto.
In tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti cd. “a tavolino”(Cass. n. 6219/2018). I principi di riferimento vigenti in tema di contraddittorio endoprocedimentale, sono quelli espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24823/2015, tuttavia in caso di verifiche ” a tavolino”, come nel caso di specie, l’Amministrazione non ha alcun obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale.
Si aggiunge peraltro che la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione, anche nei casi in cui tale obbligo sussista, comporta l’invalidità dell’atto, solamente se il contribuente assolve all’onere di enunciare in concreto le specifiche ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.
La CTR, a tal proposito, ha accolto l’eccezione ex adverso sollevata senza alcuna verifica circa l’esistenza della cd. Prova di resistenza, ovvero senza verificare in alcun modo che l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale avrebbe portato all’emissione di un atto impositivo di contenuto differente.
Ne’ può la società contribuente in sede di controricorso, senza proporre sul punto ricorso incidentale, lamentare il mancato esame da parte della CTR della documentazione ritenuta idonea a fornire la cd prova di resistenza o altre carenze riferibili a questioni di merito (mancata allegazione della comunicazione all’autorità giudiziaria del reato tributario e l’inerenza dei costi sostenuti), che non possono rovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Il ricorso va conclusivamente accolto, non essendosi la CTR attenuta ai principi sopra enunciati e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Liguria, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021