LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19224-2020 proposto da:
B.A., B.V., BO.RO., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 13, presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO GESSINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO LUCA FATIGANTE;
– ricorrenti –
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 732/D, presso lo studio dell’avvocato ENRICO BRACCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO ROSSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 298/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 06/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
1. Con atto notificato il 6/7/2020, i sig.ri B.A. e B.V., nonché Bo.Ro. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 298/2020 della Corte d’Appello di Genova, notificata l’11/5/2020. Con controricorso notificato il 14/9/2020 resiste la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a..
2. Per quanto ancora rileva, i sig.ri B.A., B.V. e Bo.Ro. hanno proposto impugnazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Massa aveva accolto la domanda proposta contro gli stessi dalla BNL s.p.a. per sentire dichiarare inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c. l’atto a rogito del 23/2/2009 con il quale erano stato costituito un trust tra i sig.ri B.A. e B.V. a beneficio della sig.ra Bo.Ro., coniuge di B.A., avente a oggetto gli immobili di B.A., quest’ultimo fideiussore delle obbligazioni assunte dalla Milano Marble Design s.r.l. nei confronti della BNL.
3. In sede di gravame, la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza in questa sede impugnata, ha integralmente confermato la pronuncia di prime cure. In particolare, ha rigettato l’eccezione spiegata in via preliminare dagli appellanti di nullità, per genericità dell’oggetto della domanda, dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado della Banca attrice, posto che – al di là delle espressioni utilizzate – l’oggetto della domanda, nonché i fatti posti a fondamento della medesima emergevano con chiarezza dal tenore dell’atto. Infine, ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti integranti l’actio pauliana, ovverosia l’eventus damni e che la scientia damni in capo al fideiussore, non essendo necessaria la consapevolezza dei terzi trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito della banca.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza della Corte d’Appello di Genova per violazione del combinato disposto degli artt. 99 e 112 c.p.c..”. Nel proprio atto di citazione, parte attrice avrebbe riferito la domanda ex art. 2901 c.c. all’atto “istitutivo” del trust, non suscettibile di revocatoria, anziché a quello “dispositivo” di conferimento di beni nel trust e, pertanto, il giudice avrebbe dovuto ritenere violato da parte del giudice di prime cure il principio della domanda ex art. 99 c.p.c. e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. là dove aveva dichiarato inefficace l’atto dispositivo.
2. Con il secondo motivo si denuncia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, segnatamente per violazione dell’art. 2901 c.c. in riferimento alla ritenuta applicabilità dell’istituto della revocatoria all’atto istitutivo di trust”. L’atto costitutivo del trust – di cui la banca avrebbe chiesto la dichiarazione di inefficacia – non sarebbe stato suscettibile di revocatoria in quanto difetterebbe sia della natura dispositiva che della pregiudizialità, intesa quale capacità di compromettere le ragioni creditorie. Peraltro, la Corte del gravame avrebbe erroneamente interpretato l’ordinanza n. 10498/2019 di questa Corte, omettendo di valutare che il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene inammissibile l’actio pauliana proposta nei confronti del solo atto istitutivo del trust.
3. Con il terzo motivo si denuncia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.”. La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di prime cure anche con riferimento alla condanna alle spese di lite di primo grado poste a carico degli attuali ricorrenti. Tuttavia, si deduce che avrebbe dovuto accogliere lo specifico motivo di gravame prospettato dai medesimi e inteso a censurare la sentenza di primo grado là dove non aveva compensato le spese di lite, nonostante fosse stata accolta solo la domanda spiegata dalla banca in via subordinata, mentre era stata rigettata la domanda di simulazione proposta in via principale. Pertanto, la soccombenza reciproca giustificava la compensazione delle spese di lite.
Il Collegio, rilevato che la questione in ordine al regolamento delle spese di lite merita di essere trattata nella sezione terza, rimette alla sezione terza sezione civile in pubblica udienza.
PQM
La Corte, rimette il procedimento alla sezione terza civile, affinché venga fissata pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta civile, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021