Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39131 del 09/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8698-2020 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI n. 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

FATTI DI CAUSA

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione proposta da F.A. avverso il provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Roma aveva rigettato l’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato presentata da MD Ripon, compensando le spese del giudizio di opposizione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione F.A., affidandosi ad un solo motivo.

Il Ministero, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. Pronuncia sul ricorso e cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato.

Il Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione proposta dall’avv. F.A. avverso l’ordinanza del Giudice di Pace che aveva rigettato l’istanza di ammissione di MD Ripon al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, compensando le spese della fase di opposizione.

Il ricorso proposto da F.A. avverso tale decisione si articola in un solo motivo, con il quale si censura la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di opposizione.

Va osservato che soltanto la parte che invoca l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è legittimata a proporre l’opposizione avverso il diniego di detto beneficio. L’avvocato è titolare, invece, del diverso potere di impugnare il provvedimento di liquidazione del compenso spettante alla parte già ammessa al predetto beneficio, poiché in quel caso, proprio a seguito dell’ammissione, si instaura un autonomo rapporto tra avvocato ed Erario, in relazione al quale il primo ha interesse a far valere tutte le prerogative defensionali atte ad assicurare la corretta determinazione del compenso. Interesse, quest’ultimo, che invece non compete alla parte, proprio alla luce del fatto che il professionista non viene retribuito dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ma, appunto, direttamente dall’Erario. Pertanto ove si discuta, come nel caso di specie, del diritto della parte di essere ammessa al beneficio, è soltanto la parte medesima ad aver titolo per proporre l’opposizione e, dunque, il conseguente ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza conclusiva del giudizio di opposizione.

Si propone pertanto, pronunciando sul ricorso, la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, per carenza, in capo al F.A., della legittimazione attiva a promuovere l’opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che non osta alla rilevazione del vizio evidenziato nella proposta la circostanza che né le parti né il giudice di merito se ne siano avveduti. In assenza di specifica decisione sulla questione della legittimazione, infatti, non si forma alcun giudicato implicito, onde il rilievo della sua carenza può essere effettuato in sede di legittimità, con conseguente cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, non essendo possibile decidere nel merito un’impugnazione inammissibile (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13695 del 06/11/2001, Rv. 550036; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1512 del 11/02/2000, Rv. 533722; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6720 del 25/07/1996, Rv. 498749). D’altra parte, nella fattispecie l’unico soggetto legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento reiettivo del Giudice di Pace era la parte, e non l’avvocato, onde risulta formato il giudicato interno sulla statuizione di rigetto dell’ammissione di MD Ripon al beneficio del gratuito patrocinio.

Pertanto, pronunciando sul ricorso, il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva della parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472