LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18440/2020 R.G., proposto da:
M.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Romina Targa, con studio in Pergine Valsugana (TN), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: avvrominatarga.recapitopec.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento il 4 novembre 2019 n. 100/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16 settembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
M.L. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Secondo Grado di Trento il 4 novembre 2019 n. 100/02/2019, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’IRAP relativa all’anno 2010, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento il 3 maggio 2018 n. 61/02/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria di Secondo Grado ha confermato la decisione di prime cure sul rilievo che l’ausilio delle strutture “esterne” non escludeva il presupposto dell’utilizzazione di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione medica ai fini dell’IRAP. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’entità dei compensi percepiti dal contribuente nell’anno 2010 apparisse ragguardevole in relazione all’arco temporale di “tre mezze giornate settimanali” di prestazioni professionali presso le strutture esterne.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il presupposto dell’imponibilità IRAP ricorresse per la sussistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto dal professionista, costituito dal lavoro altrui e non organizzato dal professionista medesimo, bensì da soggetti terzi.
Ritenuto che:
1. Il primo motivo è fondato.
1.1 In tema d’IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale, rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto “organizzativo” (Cass., Sez. 5, 15 maggio 2019, n. 12929; Cass., Sez. 5, 2 aprile 2020, n. 7652; Cass., Sez. 3, 17 marzo 2021, n. 7407).
1.2 Nella specie, il giudice di appello ha disatteso tale principio, avendo ritenuto che l’entità dei compensi fosse ragguardevole in relazione all’arco temporale delle prestazioni libero-professionali e fosse incrementata dall’efficienza delle strutture esterne utilizzate (“*****” e “*****”).
2. Anche il secondo motivo è fondato.
2.1 In base al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 (come modificato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 1), ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (Cass., Sez. 6-5, 13 giugno 2012, n. 9692; Cass., Sez. 6-5, 14 novembre 2015, nn. 23170 e 23172; Cass., Sez. 5, 16 febbraio 2017, nn. 4080 e 4083; Cass., Sez. 5, 5 giugno 2018, n. 14339; Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2020, n. 5497; Cass., Sez. 6-5, 9 aprile 2021, nn. 9479 e 9480), sicché non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte extra moenia presso strutture sanitarie (Cass., Sez. 6-5, 16 luglio 2015, n. 14878; Cass., Sez. 6-5, 19 ottobre 2016, n. 21139; Cass., Sez. 5, 16 febbraio 2017, n. 4080; Cass., Sez. 6-5, 7 maggio 2018, n. 10916; Cass., Sez. 6-5, 8 maggio 2018, n. 1001; Cass., Sez. 6-5, 26 marzo 2019, n. 8413; Cass., Sez. 6-5, 9 aprile 2021, nn. 9479 e 9480). Ne’ il giudice del merito può desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente attività professionale si avvalga di una compagine di supporto, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione dei vari rapporti giuridici (Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2015, n. 961; Cass., Sez. 6-5, 25 ottobre 2017, n. 25245; Cass., Sez. 5, 7 agosto 2019, n. 21067).
2.2 Il giudice di appello si è discostato dal superiore principio di diritto, avendo affermato che l’esercizio abituale della professione in un ambito diverso e autonomo rispetto a quello domestico (oltre che l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività) costituirebbe di per sé idonea prova della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, là dove sarebbe stato necessario a tal fine la verifica di un coinvolgimento attivo del professionista nella direzione e nella responsabilità dell’organizzazione di persone e mezzi.
3. Stante la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con ulteriore rinvio alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021