LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8695-2020 proposto da:
E.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI n. 30, C/O DOTT. ALFREDO E GIUSEPPE PLACIDI, presso lo studio dell’avvocato DANIELE ROMITI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 25/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna accoglieva l’opposizione proposta da E.J. avverso il provvedimento con il quale era stata revocata la sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, omettendo tuttavia di statuire sulle spese del giudizio di opposizione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E.J., affidandosi ad un solo motivo.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..
ACCOGLIMENTO del ricorso.
A seguito del rigetto del ricorso avverso il diniego della domanda di protezione internazionale presentata da E.J., e del conseguente provvedimento di revoca della sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, costei proponeva, insieme all’avv. Puzone Claudia, che l’aveva assistita nel predetto giudizio, opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, che veniva accolta dal Tribunale di Bologna con il provvedimento oggi impugnato, con il quale veniva liquidato all’avv. Puzone l’importo di Euro 793.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E.J., affidandosi ad un solo motivo, con il quale lamenta la mancata statuizione, da parte del Tribunale, sulle spese del giudizio di opposizione.
La censura è fondata, poiché nel provvedimento impugnato manca qualsiasi riferimento alle spese della fase di opposizione, tanto nella motivazione che nel dispositivo. Va in merito ribadito che nel giudizio di opposizione disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, e dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, la parte vittoriosa ha diritto a vedersi riconosciuti onorari e spese del procedimento sulla base delle disposizioni di cui all’art. 91 c.p.c., e all’art. 92 c.p.c., commi 1 e 2, relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7072 del 21/03/2018, Rv. 648220; cfr. anche Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17247 del 12/08/2011, Rv. 618862)”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento in punto di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con riconoscimento alla ricorrente delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in Euro 300 oltre accessori.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, condanna la parte controricorrente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 300, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte controricorrente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021