Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.39150 del 09/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14974/2019 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA ONORATO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO FUSCHINO;

– ricorrente –

contro

SOLIDALIA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANGIPANE N. 13, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SACCHETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO DOMENICO CATERINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 01/03/2019 R.G.N. 204/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. la Corte di appello di Campobasso, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il licenziamento intimato a D.G. e condannato la società datrice di lavoro, Solidalia coop. Sociale a r.l. Onlus, alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro ed al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento alla effettiva reintegra;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso D.G. sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso;

3. è stata depositata istanza congiunta delle parti le quali, dato atto che la lite era stata transatta, hanno dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione con compensazione totale delle spese.

CONSIDERATO

Che:

1. a seguito della istanza congiunta di rinunzia in data 8 settembre 2021, sottoscritta personalmente da entrambe le parti e dai relativi procuratori, a mente degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo;

2. non si fa luogo alla statuizione sulle spese stante la adesione alla rinunzia;

3. in tema di impugnazioni, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021

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