Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39159 del 09/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17662-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI;

– ricorrente –

contro

G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 893/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Don. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

che:

1. con sentenza 16 dicembre 2019, la Corte d’appello di Torino accertava la nullità della notificazione (a mezzo posta, non al destinatario, ma alla madre convivente, senza invio della raccomandata informativa di consegna non effettuata direttamente al destinatario) dell’avviso di addebito n. *****, relativo a contributi previdenziali dovuti da G.F. alla Gestione commercianti per gli anni 2008 e 2009 e prime tre rate dell’anno 2010, dichiarati pertanto prescritti: così riformando (limitatamente a questo capo di domanda, con rigetto dell’appello nel resto) la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato il ricorso del predetto avverso le cartelle di pagamento poste in riscossione dall’allora Equitalia Nord s.p.a. per contributi dovuti all’Inps Gestione Commercianti, premi Inail e somme aggiuntive;

2. con atto notificato il 22 giugno 2020 l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale di S.C.C.I., ricorreva per cassazione con unico motivo; il lavoratore intimato non svolgeva difese.

CONSIDERATO

che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, commi 1, 4 e 14, conv. con mod. da L. n. 122 del 2010, dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, non essendo previsto l’obbligo di invio dell’Inps dell’avviso di addebito con una raccomandata di informativa di consegna della notificazione a mezzo posta direttamente al destinatario, essendo sufficiente la notificazione a mezzo posta in modo ordinario, senza ricorrere alle norme della L. n. 890 del 1982, ad un familiare convivente, in quanto atto stragiudiziale (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. la notificazione dell’avviso di addebito, non in via prioritaria (tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale), è possibile, a norma del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, u.p., conv. con mod. da L. n. 122 del 2010, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, in applicazione delle norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, concernendo le disposizioni della L. n. 890 del 1982, esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 149 c.p.c.: senza necessità di redazione di relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento della persona cui sia consegnato il plico; sicché l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 4 luglio 2014, n. 15315; Cass. 14 novembre 2019, n. 29642: in specifico riferimento alla notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021

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