Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39163 del 09/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36872-2019 proposto da:

R.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCREZIA RISPOLI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6345/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

R.C. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, sez. distaccata di Salerno” n. 6345/2019, che ha rigettato l’appello della contribuente, con il quale si opponeva all’avviso di accertamento emesso dal Comune di Mercato San Severino per IMU anno 2014.

La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, ritenendo fondata l’eccezione afferente all’intempestività dello stesso, in quanto proposto oltre il termine di 60 gg. dalla notifica dell’atto opposto.

La contribuente appellava l’indicata sentenza, deducendo che il plico contenente l’atto impugnato era mancante del timbro attestante la data di notifica e contestava nel merito la pretesa impositiva.

La CTR, confermava la statuizione di tardività del ricorso della sentenza di primo grado, dichiarando infondato l’appello, preso atto della documentazione in atti, idonea a dimostrare la valida notifica dell’appello, con riferimento anche al timbro apposto sulla copia della raccomandata, sullo spazio denominato “bollo dell’ufficio di distribuzione”, delle poste italiane. Che la suddetta raccomandata avesse ad oggetto l’atto opposto la circostanza, peraltro è incontestata – è evidente, contenendo l’indicazione numerica del medesimo atto oltre che la dicitura “IMU”. Pertanto, a fronte della notifica dell’avviso di accertamento in data 24.11.2016 il ricorso notificato al Comune il 15.2.2017 risultava tardivo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21.

Il Comune di Mercato Sanseverino è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

in data 22 maggio 2021 è pervenuta a questa Corte comunicazione con la quale la ricorrente rinuncia all’azione e agli atti del presente giudizio; il Comune di San Severino e Gamma Tributi srl dichiarano tramite la loro rappresentante di accettare detta rinuncia; entrambe le parti rinunciano alle rispettive spese e competenze legali, dichiarando definitivamente transatte tutte le questioni relative al procedimento de quo.

Il Collegio, preso atto, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021

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