Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39170 del 09/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16487-2019 proposto da:

C.C. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.C., quale socio accomandatario della C.C. e C. Sas, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIULIANO PIERPAOLI in virtù di procura in margine al ricorso;

– ricorrenti –

contro

LUMINARI & C. SAS D.B.F., F. E FR., in persona dei soci accomandatari e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBARA SCHIADA’, in virtù di procura allegata al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2695/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2012 la società “Luminari & C. s.a.s. d.B.F., F. e Fr.” (d’ora innanzi, per brevità, “la Luminari”), chiese ed ottenne dal Tribunale di Ancona un decreto ingiuntivo nei confronti della società C.C. & C. s.a.s. e del suo socio accomandatario, C.C., per l’importo di Euro 508.816,63, a titolo di indennità di occupazione di un’azienda commerciale alberghiera, già oggetto di contratto di affitto di azienda, scaduto senza che la C. rilasciasse alla Luminari i beni immobili che ne formavano oggetto.

2. Ambedue gli intimati proposero opposizione al decreto ingiuntivo. A conclusione della prima udienza di tale giudizio di opposizione il Tribunale di Ancona con ordinanza 1.7.2013 sospese il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di altro giudizio pendente tra le parti in grado di appello.

3. Pendente il giudizio di opposizione, e mentre questo era ancora sospeso, con istanza del 24.7.2015 la società Luminari (creditrice opposta) chiese in corso di causa un sequestro conservativo sui beni degli opponenti.

Secondo quanto riferito nel ricorso, il Tribunale, in sede di decisione sul reclamo avverso l’ordinanza reiettiva dell’istanza di sequestro conservativo, “sospendeva il procedirnento”(deve ritenersi, quello cautelare).

4. Venuta meno la causa di sospensione del giudizio di merito, e decorso il termine trimestrale per la riassunzione senza che nessuna delle parti vi avesse provveduto, la Luminari con istanza fuori udienza chiese al Tribunale di dichiarare il giudizio estinto.

Il Tribunale dichiarò l’estinzione del giudizio con ordinanza 13 maggio 2016 pronunciata inaudita altera parte.

4. Avverso la suddetta ordinanza di estinzione la società C. e C.C. proposero appello, formulando tre motivi di gravame, coi quali dedussero che:

1) l’ordinanza di estinzione era nulla perché pronunciata senza avere previamente sentito le parti;

2) l’ordinanza di estinzione era comunque illegittima perché pronunciata prima che fosse decorso il termine di tre mesi per la riassunzione, termine che secondo l’appellante doveva decorrere dalla comunicazione del provvedimento conclusivo del giudizio pregiudicante;

3) l’ordinanza di estinzione era altresì illegittima perché il termine ex art. 305 c.p.c. non era decorso, “stante la pendenza del giudizio cautelare”.

5. La Corte d’appello di Ancona con sentenza 20 marzo 2019 n. 2695 rigettò il gravame rilevando che:

-) il motivo d’appello concernente la mancata comunicazione del provvedimento conclusivo del giudizio pregiudicante era stato rinunciato;

-) ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 305 c.p.c., e dell’estinzione del giudizio, era irrilevante la pendenza del procedimento cautelare in corso di causa;

-) la circostanza che il giudice di primo grado avesse pronunciato l’estinzione del giudizio senza previamente fissare una udienza e convocare le parti era irrilevante, “atteso che è del tutto pacifico l’inutile decorso del termine di riassunzione al momento del deposito dell’istanza (di estinzione) e che nessuna diversa possibilità decisoria viene prospettata dall’appellante sia con riferimento al rituale e utile prosieguo del giudizio, sia con riferimento al merito”.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla società C. e da C.C., con ricorso fondato su tre motivi; ha resistito con controricorso (illustrato da memoria) la società Luminari, che ha chiesto altresì la condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 101 e 276 c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost..

Deducono che l’ordinanza di estinzione pronunciata dal Tribunale doveva ritenersi nulla per violazione del principio del contraddittorio, ed erroneamente la sentenza impugnata aveva escluso tale vizio.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c..

Si deve convenire sul fatto che l’ordinanza di estinzione, pronunciata dal Tribunale fuori udienza e senza aver prima sottoposto la questione alle parti, sia nulla per violazione del contraddittorio.

Questo vizio, tuttavia, in virtù del principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, non poteva che produrre un solo effetto: legittimare gli odierni ricorrenti a proporre appello avverso la suddetta decisione, il che è quanto essi hanno puntualmente fatto.

Il contraddittorio dunque, violato in primo grado, è stato ripristinato in grado di appello, nel quale C.C. e la sua società hanno potuto ampiamente dedurre in merito alle ragioni per le quali, a loro avviso, il giudizio non si sarebbe dovuto dichiarare estinto.

1.2. E’ vero, dunque, che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’ordinanza di estinzione; ma è altresì vero che in conseguenza di tale rilievo la Corte d’appello avrebbe dovuto decidere nel merito la questione dell’estinzione, il che ha puntualmente fatto.

La nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, infatti, non rientra fra quelle per le quali gli artt. 353-354 c.p.c. impongono la regressione della causa al primo grado. Tali ipotesi sono tassative, e tra esse non rientra l’ipotesi della decisione assunta senza previamente consentire la difesa alle parti costituite.

In tema di estinzione del processo, infatti, l’art. 354 c.p.c.,comma 2, impone la rimessione della causa al primo giudice, da parte del giudice d’appello, solo nel caso di riforma della sentenza che ha pronunciato sull’estinzione del processo a norma e nelle forme dell’art. 308 c.p.c.: e dunque quando il giudice d’appello ritenga che sia stato dichiarato estinto un processo che, invece, sarebbe dovuto proseguire.

Ma nel caso di specie la Corte d’appello ritenne corretta nel merito la decisione di estinzione: e dunque non doveva affatto rimettere la causa dinanzi al Tribunale.

1.3. Il motivo va dunque dichiarato inammissibile, previa correzione della motivazione della sentenza d’appello nei sensi appena indicati, per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., in applicazione del seguente principio di diritto:

“l’ordinanza di estinzione del processo, per mancata riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione, è nulla se pronunciata fuori udiena e senza sentire ambo le parti. Tale nullità, tuttavia, se rilevata in appello, non impone la regressione della causa al primo giudice, quando la Corte d’appello ritenga comunque corretta nel merito la decisione sull’estinzione”.

2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 305 c.p.c..

Va premesso che l’illustrazione del motivo non è affatto perspicua. In esso, infatti, il ricorrente fa riferimento alla pendenza di un “regolamento di competenza” (p. 14) di cui non si fa cenno nella parte del ricorso dedicata alla illustrazione dello svolgimento del processo. Poiché, tuttavia, l’inammissibilità di un ricorso per inintelligibilità può essere dichiarata solo quando quest’ultima sia assoluta ed insuperabile, ritiene il Collegio che il secondo motivo di ricorso, nel suo complesso, vada interpretato nel senso che per mezzo di esso i ricorrenti abbiano inteso sostenere che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto spirato, nel caso di specie, il termine di cui all’art. 305 c.p.c..

Ciò sul presupposto che quando la società Luminari depositò l’istanza intesa a far dichiarare l’estinzione del giudizio di merito, era ancora pendente il procedimento per sequestro conservativo da essa stessa introdotto in corso di causa.

Il Tribunale, pertanto, provvedendo sull’istanza di estinzione avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione sia del giudizio di merito, sia di quello cautelare.

Poiché ciò non fece, i ricorrenti concludono che “e’ rimasto pendente il giudkio (cautelare), con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l’istanza di estinzione per non essere decorso il termine di cui all’art. 305 c.p.c.”.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato, dal momento che l’estinzione del processo di merito travolge di necessità ogni subprocedimento incidentale incardinatosi in seno ad esso.

3. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 4 e art. 5, commi 4 e 6.

Deducono che la Corte d’appello non avrebbe correttamente applicato le tariffe previste dalla suddetta legge.

3.1. Il motivo è inammissibile per inintelligibilità.

La norma che il ricorrente assume violata (della L. n. 247 del 2012, art. 5, commi 5 e 6) è una legge delega, che non si occupa di tariffe professionali, e che non contiene né un comma 5, né un comma 6.

4. Ritiene il Collegio che il ricorso per cassazione oggi in esame sia stato senz’altro proposto con colpa; ma che essa tuttavia non possa dirsi “grave” per i fini di cui all’art. 96 c.p.c., e che la relativa domanda vada perciò rigettata.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna C.C. e la C.C. & C. s.a.s., in solido, alla rifusione in favore di Luminari & C. s.a.s. d.B.F., F. e Fr. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2, che si distraggono – come da loro richiesta – in favore degli avv.ti Maurizio Discepolo e Barbara Schiadà, in solido;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472