LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30186-2020 proposto da:
B.G., BR.GA., in proprio e quali eredi testamentari del sig. C.D., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato DOMENICO DAMIANI;
– ricorrenti –
contro
C.M.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE EVOLA;
– controricorrente –
contro
C.F.G., C.A.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 190/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 05/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide i rilievi enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta di cui appresso, vista, altresì la memoria della controricorrente:
“ritenuto che la vicenda qui al vaglio, per quel che ancora residua d’utile, può riassumersi nei termini seguenti:
– il Tribunale di Palermo rigettò la domanda avanzata da C.M.G. nei confronti di C.F., C.D., B.G., Br.Ga., C.A. e D.G., con la quale l’attrice aveva chiesto la costituzione di una servitù coattiva ex art. 1051 c.c., per assoluta interclusione del suo fondo;
– la Corte d’appello di Palermo, alla quale si era rivolta l’attrice, ne accolse la domanda, così costituendo la servitù, sul presupposto che il Tribunale non aveva considerato che la realizzazione della stradella interna ai fondi, secondo le previsioni dell’originaria donante, avrebbe consentito l’accesso in un tratto della via ***** non praticabile, con la conseguenza che “nonostante il fondo di proprietà dell’originaria parte attrice non sia intercluso di diritto per la prevista realizzazione di una stradella comune con accesso diretto nella via *****, di fatto tale sbocco non consentirebbe il collegamento con la parte percorribile di detta strada, rendendo il fondo di parte attrice intercluso di fatto, almeno fino a quando l’ente proprietario della detta strada pubblica non proceda al completamento di quel tratto di strada inaccessibile;
ritenuto che B.G. e Br.Ga. ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi di doglianza e che C.M.G. resiste con controricorso.
RITENUTO
che con il primo e il terzo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza di primo e secondo grado per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo la non integrità del contraddittorio, non avendo partecipato al giudizio i comproprietari della via *****, avente natura privata e non pubblica, come era stato dedotto dai medesimi ricorrenti in seno a un ricorso ex art. 702 c.p.c. risalente al 10/10/2012, e per come risultava dalla visura catastale del 7/11/2020, che allegavano al presente ricorso;
considerato che la doglianza è inammissibile per le ragioni che seguono:
– dalla lettura della sentenza non consta che si fosse dubitato della natura pubblica o d’uso pubblico della strada di cui si discute;
– pur vero che il difetto di contraddittorio può essere rilevato dal giudice in ogni stato e grado, tuttavia, come ha avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l’onere di indicare i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l’integrazione (Sez. L, n. 5679, 02/03/2020, R1). 657513; conf. Cass. nn. 17589/2020, 5679/2020);
– qui, a fronte di una strada, avente nominazione pubblica, di libera percorribilità, il mero congetturale asserto dei ricorrenti, fondato sull’inammissibile produzione di un documento nuovo (visura catastale), in ogni caso privo di risolutività, contrastato da contrapposta produzione, parimenti tardiva, della contro ricorrente (stradario comunale), non consente lo scrutinio della doglianza;
considerato che il secondo motivo, con il quale i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. (la reiterazione mera della pretesa di pubblicità della strada costituisce nuda riaffermazione di quanto sviluppato negli altri due motivi), per non essere stata fornita la prova della necessità del passaggio coattivo, al fine di coltivare il fondo o specificato a quale uso conveniente l’attrice intendesse riferirsi, e’, del pari inammissibile, non avendo i ricorrenti precisato dove e quando essi abbiano specificamente affermato non sussistere esigenza alcuna, senza contare che la disposizione in parola intende assicurare che i fondi assolutamente interclusi (art. 1051 c.c., comma 1) debbano convenientemente poter essere usati, cioè goduti, mediante il ricorso al passaggio coattivo (costituente vero e proprio diritto, già Cass. n. 1425/1965), ipotesi distinta da quelle del fondo non intercluso (art. 1052 c.c.) e del fondo godente di servitù di passaggio, insufficiente agli accresciuti bisogni di sfruttamento del fondo servito (art. 1051 c.c., comma 3), ultime ipotesi, le quali impongono un bilanciamento fra l’interesse al migliore sfruttamento del fondo e l’interesse del proprietario del fondo oggetto dell’aggravamento (si vedano, ex multis, per il caso della interclusione parziale e del passaggio insufficiente, Cass. nn. 281/1997, 15110/2000, 7000/2001, 5489/2006,16970/2005);
considerato che, di conseguenza, siccome fermato dalle S. U. (cent. n. 7155, 2113/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti””;
considerato, altresì, che va rilevata ulteriore causa d’inammissibilità, essendo il ricorso privo di una precipua parte espositiva, avendo questa Corte da anni, con giurisprudenza ferma enunciato il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali e’, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso in funzione della comprensione dei motivi stessi (S.U. n. 17168/2012, Rv. 621813; conf., ex multis, Cass. nn. 593/2013, 10244/2013, 17002/2013, 26277/2013 e, in epoca più recente, 1264/2019, 12730/2019, 28356/2019, 31224/2019, 31225/2019, 10423/2020);
considerato che i ricorrenti vanno condannati a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021