Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39184 del 09/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6914/2015 R.G. proposto da:

A.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco d’Ayala Valva, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Parioli n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 4016/42/2014 depositata il 21 luglio 2014, e che non risulta notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 settembre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, veniva rigettato l’appello proposto da A.F. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 396/8/2013 la quale aveva rigettato il ricorso avverso un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2007.

2. Venivano così ripresi ad imposizione costi la cui esistenza era ritenuta non provata, IVA non applicata su prestazioni in ragione della territorialità, deduzione di canoni di leasing in misura eccessiva.

In particolare, per la parte che interessa, le riprese ad imposizione vertevano in primo luogo su costi indicati in fatture per Euro 108.684,00 pagati in contanti ad una società inglese per la fornitura di database e, in secondo luogo, sull’omessa applicazione dell’IVA su fatture relative ad operazioni assunte verbalmente e comunque non prive del requisito della territorialità, riprese integralmente confermate dai giudici del merito in primo e secondo grado.

3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il contribuente per tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

CONSIDERATO

che:

4. In via preliminare va dato atto delle deduzioni, seppure molto generiche, sollevate in controricorso di doppia conforme, mancanza di indicazioni essenziali e confusa esposizione dei motivi di ricorso, profili comunque esaminabili unitamente alle singole censure.

5. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – si deduce la nullità della sentenza per la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 115 c.p.c., in relazione a fatti incontestati tra le parti e ritenuti dalla CTR non provati; trattasi de “l’attività svolta dalla società inglese, cui sono stati corrisposti i compensi dedotti come costi, si concreti nella ricerca di nominativi interessati alla fornitura di multiproprietà” e, quanto al pagamento delle fatture in contanti da parte del contribuente, l’aver ritenuto l’allegazione “non supportata dalla prova di altrettanti prelievi dal proprio conto corrente” (p. 2 della motivazione della sentenza impugnata).

6. Il motivo è inammissibile, per più ragioni. Innanzitutto, le previsioni di legge richiamate nella censura non sono pertinenti: non lo è l’art. 112 c.p.c., perché non sussiste l’omessa pronuncia secondo la stessa prospettazione del ricorrente, il quale riferisce che la CTR si è pronunciata sulle due circostanze di fatto dell’attività svolta dalla società inglese e del pagamento delle fatture, come dimostrato dal fatto stesso che la censura cita in virgolettato due passaggi della sentenza d’appello.

Non congruente è pure il richiamo all’art. 115 c.p.c., dal momento che nessuno dei fatti oggetto del motivo era incontestato, come si desume dalla prima pagina della motivazione della decisione oggetto di ricorso per Cassazione e riprodotta nello stesso ricorso, in cui viene riassunta la prospettazione del contribuente, contrapposta a quella recepita dalla sentenza di primo grado, tanto in punto di attività svolta dalla società quanto di pagamento delle fatture.

7. Va poi rammentato che con il ricorso per Cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792 – 01; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017, Rv. 646976 – 01).

Il giudice di legittimità ha il potere di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservata l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Orbene, il motivo investe gli accertamenti di fatto operati dalla CTR a pag. 2 della motivazione della sentenza, fondati sul quadro istruttorio raccolto nel processo, tenendo conto delle difese delle parti, e condotti secondo un iter argomentativo congruo e logico.

8. Con il secondo motivo il contribuente – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – deduce la nullità della sentenza e del procedimento, per la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e l’art. 118 disp. att. c.p.c., per mancanza di adeguate motivazioni a sostegno della decisione finale, di tenore apodittico.

9. Il motivo è affetto da profili di inammissibilità e di infondatezza. Quanto all’apoditticità della motivazione si reitera che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Si rammenta inoltre che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

10. Nel caso in esame, la sentenza della CTR espone compiutamente il fatto e riassume i principali snodi processuali, sintetizza i motivi di appello e le difese del contribuente e, sul merito delle riprese, esprime una chiara ratio decidendi, complessivamente sfavorevole al ricorrente a pagg. 2-3 della motivazione. Non sussiste pertanto l’apparenza della motivazione che rispetta il minimo costituzionale.

11. Con il terzo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione ai fatti emergenti dalla documentazione probatoria depositata in atti a riprova dell’effettività delle operazioni commerciali e dell’inerenza dei costi conseguenti.

12. Il motivo è inammissibile. Escluso l’omesso esame, dal momento che la decisione ha valutato il compendio probatorio offerto in giudizio ritenendolo non idoneo a dimostrare l’effettività delle operazioni e l’inerenza delle spese, il mezzo di impugnazione è diretto a far valere sostanzialmente un’insufficienza motivazionale, non consentita nell’attuale quadro normativo.

Infatti, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 21 luglio 2014 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e non più l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal “vecchio” n. 5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014).

13. Ulteriore profilo di inammissibilità per improponibilità è dato dall’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, non avendo il ricorrente – soccombente in primo e secondo grado – assolto al proprio onere di allegare la “diversità” delle “ragioni di fatto” considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03), disposto che trova applicazione alle sentenze emesse dall’11 settembre 2012 e alle impugnazioni proposte dalla stessa data e, dunque, anche nel caso di specie.

14. Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472