Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39185 del 09/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4582/2016 R.G. proposto da:

N.T. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro D’Uffizi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Labicana n. 45;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 3220/65/2015 depositata il 9 luglio 2015, e che non risulta notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 settembre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, veniva rigettato l’appello proposto da N.T. S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona n. 128/2/2014 la quale aveva dichiarato inammissibile in quanto tardivo il ricorso avverso un avviso di accertamento per IVA 2007.

2. Veniva così rettificata la dichiarazione IVA della contribuente relativa all’anno di imposta e accertato il maggior imponibile riguardante prestazioni di servizi resi a committenti inglesi, organizzatori di campionati automobilistici su circuiti Europei ed extraeuropei sotto l’egida della FIA, che l’Agenzia riteneva assoggettate ad IVA.

3. Il giudice d’appello confermava la decisione di primo grado ritenendo non applicabile la sospensione del termine di impugnazione per effetto della presentazione dell’istanza di adesione nel caso di specie, sia perché alla presentazione dell’istanza non sarebbe seguita alcuna proposta concreta, sia perché, chiedendo l’annullamento integrale della pretesa, avrebbe rivelato la volontà di ottenere un annullamento in autotutela non idoneo a produrre l’effetto sospensivo.

4. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il contribuente per un unico motivo, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

CONSIDERATO

che:

5. Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, commi 2 e 3, per aver il giudice d’appello ritenuto non operante l’effetto sospensivo dell’istanza di adesione presentata dal contribuente – con conseguente ritenuta tardività della presentazione del ricorso introduttivo – perché in concreto la domanda di adesione si sarebbe rivelata dilatoria e, per il suo contenuto, sarebbe in realtà stata un’istanza di autotutela.

6. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già statuito che “In caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, in via amministrativa, della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all’istanza né è idoneo a farne venir meno “ab origine” gli effetti.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 27274 del 24/10/2019, Rv. 655805 01).

7. Infatti, in tema di accertamento con adesione, in mancanza di definizione consensuale, il termine di sospensione di novanta giorni per l’impugnazione dello stesso segue automaticamente alla presentazione dell’istanza di definizione (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 21096 del 24/08/2018). E allora, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all’istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni previsto per impugnare dal D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12 (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 3278 del 05/02/2019), in quanto è volto a garantire un adeguato spatium deliberandi in vista dell’accertamento stesso che sino all’ultimo giorno utile può permettere il maturare dell’adesione.

8. Dal momento che è pacifico il fatto che, tenuto conto dei 90 giorni di sospensione conseguenti alla presentazione della domanda di adesione, il ricorso introduttivo è tempestivo, l’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice d’appello, in diversa composizione, per il profilo accolto e per quelli rimasti assorbiti oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, sez. staccata di Brescia, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021

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