LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristian – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 33363/2018 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in Roma, al viale Bruno Buozzi, n. 32 presso lo studio dell’avvocato Lioi Michele Rosario Luca, rappresentato e difeso dagli avvocati Ruta Giuseppe, e Zezza Margherita;
– ricorrente –
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
1) P.A. impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso, la sentenza n. 158 del 10/05/2018 del Tribunale di Vasto, resa in unico grado in giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che a seguito di rinvio disposto da questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 13161 del 2017, con riferimento a sentenza dello stesso Tribunale che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., proposta dallo stesso P.A. nei confronti del Condominio *****, ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da P.A. avverso ordinanza del giudice dell’esecuzione dello stesso Tribunale, per mancata osservanza delle forme previste in materia di processo civile telematico, ossia in quanto il giudizio, dopo la sentenza di cassazione con rinvio, era stato introdotto con atto cartaceo anziché in via telematica.
2) Resiste con controricorso il Condominio *****.
3) Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti.
4) Il solo difensore del Condominio controricorrente ha depositato memoria, in via telematica, per l’udienza del 21/06/2021, svoltasi con le modalità di cui al D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5) In via preliminare il Collegio rileva che l’avvocato Michele Sonnini ha depositato, sotto forma di memoria per l’udienza di discussione, copia della missiva, rimessa all’amministratore del *****, con la quale ha rinunciato al mandato difensivo conferitogli dal detto Condominio, sollecitando la sua sostituzione.
5.1) La detta circostanza non esplica efficacia nel presente giudizio, posto che per il principio dell’ultrattività del mandato difensivo, di cui all’art. 85 c.p.c., il difensore officiato dalla parte, anche se abbia rinunciato all’incarico, deve ritenersi ancora tenuto, fino all’effettiva sostituzione, all’espletamento del mandato professionale.
Come da costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 26429 del 08/11/2017 Rv. 647022 -01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità. “Per effetto del principio della cosiddetta “perpetuatio” dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discussione già fissata”).
6) I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Vasto.
6.1) Il primo motivo di ricorso deduce: violazione e errata applicazione degli artt. 283,392,393 e 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere il Tribunale di Vasto ritenuto erroneamente che l’atto introduttivo del ricorso a seguito della cassazione con rinvio dovesse essere effettuato in via telematica, anziché cartacea.
6.2) Il secondo motivo deduce violazione ed errata interpretazione ed applicazione del combinato disposto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 1, convertito in L. n. 221 del 2012 e dell’art. 156 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere sanato il vizio derivante dalla forma cartacea dell’atto introduttivo del giudizio dal raggiungimento dello scopo.
6.3) Il terzo motivo afferma violazione ed errata applicazione degli artt. 91,96 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa liquidazione delle spese del giudizio di cassazione n. 12309 del 2015, per avere il Tribunale di Vasto proceduto alla compensazione delle spese di lite, senza alcunché disporre sulle spese del giudizio di legittimità conclusosi con sentenza n. 13161 del 2017, che aveva demandato al giudice di rinvio di provvedere anche su di esse.
6.1.1) Il primo motivo è fondato.
6.1.2) La sentenza n. 13161 del 25/05/2017 di questa Corte ha accolto il ricorso di P.A. avverso la sentenza del Tribunale di Vasto, n. 1 del 07/01/2015, e ha, in motivazione, testualmente affermato: “Pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Vasto in diversa composizione, dinanzi al quale dovrà svolgersi in primo grado il giudizio di opposizione agli atti esecutivi tempestivamente introdotto dal P., e che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.”.
Ciò comportava che il rinvio disposto da questa Corte doveva ritenersi restitutorio, e non prosecutorio, e, conseguentemente l’atto introduttivo, di cui all’art. 392 c.p.c., in combinazione con l’art. 394 c.p.c., a seguito della detta cassazione con rinvio non doveva essere effettuato in via telematica, bensì, trattandosi di un atto processuale iniziale o introduttivo del processo di opposizione, in forma cartacea, non potendosi ritenere applicare il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012.
Il detto art. 16 bis è così formulato: “Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. A decorrere dal 1 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dall’art. 518 c.p.c., comma 6, art. 543 c.p.c., comma 4 e art. 557 c.p.c., comma 2,. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall’art. 16-decies.”.
Il comma 1, richiamato dal comma 3, dell’art. 16 bis prevede:
“Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.”.
L’applicazione delle dette norme, che prevedono il deposito degli atti soltanto in via telematica, presuppone, infatti, che vi sia stata una valida instaurazione del processo (o, comunque, del procedimento).
Ciò tuttavia non è dato riscontrare nel caso di specie, nel quale l’atto introduttivo dell’opposizione era stato ritenuto tardivo dal giudice dell’opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che a seguito della cassazione con rinvio della sentenza in unico grado che tanto statuiva, il processo veniva ad essere nuovamente iniziato, con un ricorso che non poteva, in carenza di precedente valida attività, assumere forma telematica, e doveva, quindi, così come stato, assumere necessariamente forma cartacea (in termini si vedano, per le procedure fallimentari Cass. n. 19151 del 17/07/2019 Rv. 654666 – 02 e in tema di rito lavoro Cass. n. 2930 del 31/01/2019 Rv. 652605 – 01).
Il primo mezzo deve, pertanto, ritenersi fondato.
Il suo accoglimento comporta assorbimento dei due restanti motivi di ricorso.
La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata al Tribunale di Vasto, in persona di diverso magistrato, che, trattandosi anche in questo caso di rinvio restitutorio (Cass. n. 23314 del 27/09/2018 Rv. 650758 – 01), dovrà esaminare l’opposizione di rito proposta da P.A. e provvederà alle spese dei giudizi di legittimità.
L’impugnazione è stata accolta e non può esservi luogo, pertanto, alla statuizione di sussistenza dei requisiti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Vasto, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio di legittimità e di quello definito con sentenza della Corte di Cassazione n. 13161 del 25/05/2017.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Terza Civile, il 21 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021
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