LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24612-2018 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA, 175 C/O FUZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, presso lo studio dell’avvocato MAURO PANZOLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSARIA ANTONIA BIANCO;
– ricorrente –
contro
BANCA ADRIA CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA SOC COOP, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 7, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO FERRU;
– controricorrente –
nonché contro FIRE SPA, ADIGE SPV SRL, T.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 122/2018 del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata il 26/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.
CONSIDERATO
Che:
Poste Italiane, s.p.a., si opponeva a un’ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione promossa da Banca Adria Credito Cooperativo del Delta Società Cooperativa nei confronti di T.E., presso la terza pignorata opponente;
deduceva quest’ultima la nullità della notifica del pignoramento e del provvedimento di rinvio all’udienza per rendere la dichiarazione, in quanto effettuata presso la filiale invece che presso la sede centrale;
il giudice dell’esecuzione sospendeva l’efficacia del provvedimento di assegnazione, e, all’esito dell’introduzione del giudizio di pieno merito, Poste Italiane deduceva anche la genericità dell’atto di pignoramento che non aveva specificato neppure il rapporto da cui sarebbe sorto il credito dell’esecutato nei confronti della deducente;
il Tribunale rigettava l’opposizione osservando, per quanto qui rileva, che la notifica presso la filiale era rituale trattandosi di società equiparata a quelle di servizi bancari, laddove, peraltro, l’atto era stato ricevuto dal direttore della filiale medesima che l’aveva trasmesso al servizio interno competente, con raggiungimento dello scopo, mentre, quanto al contenuto del pignoramento, il “quantum” era specificato idoneamente;
avverso questa decisione ricorre per cassazione Poste Italiane, s.p.a., sulla base di due motivi;
resiste con controricorso Banca Adria Credito Cooperativo del Delta Società Cooperativa;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
l’udienza pubblica di discussione del 21/06/2021 si è tenuta in camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), conv. con modif. dalla L. 28 maggio 2021, n. 76;
RILEVATO
Che:
con primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 145,115,548, c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di constatare la nullità della notifica del pignoramento, atteso, in particolare, che la società Poste erogava anche servizi diversi da quelli bancari, il pignoramento non indicava di riferirsi a rapporto di tipo bancario, e il dirigente della filiale non aveva poteri di rappresentanza come desumibile dalle allegazioni e dalla documentazione non contestate in coerenza la concentrazione delle funzioni effettive nella sede centrale, mentre non avrebbe potuto parlarsi di alcun raggiungimento dello scopo poiché la dichiarazione non era stata resa possibile, e smistamenti interni, in concreto avvenuti, non avrebbero potuto ritenersi di alcuna concludenza in diritto;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 548 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, secondo il regime normativo “ratione temporis” applicabile, non erano stati indicati i termini specifici del preteso e neppure sussistente credito dell’esecutato nei confronti della deducente;
Rilevato che:
preliminarmente deve cassarsi senza rinvio la decisione impugnata, in ragione dell’improponibilità della domanda per tardività dell’originario ricorso;
quest’ultimo infatti, risulta indicato come depositato telematicamente il giovedì 25 febbraio 2015 (pag. 3, ultimo capoverso), a fronte della notifica dell’ordinanza di assegnazione e del precetto pacificamente avvenuta il 4 febbraio 2015;
peraltro la sentenza del Tribunale indica il deposito telematico come avvenuto il giorno ancora seguente, 26 febbraio 2015 (pag. 2 della decisione, rigo 9);
in entrambe le ipotesi il ricorso è stato depositato oltre i venti giorni previsti dall’art. 617 c.p.c., comma 1;
dev’essere evidenziato che non è riscontrabile alcun giudicato ostativo nella menzione effettuata, dalla sentenza impugnata, della valutazione di esclusione della tardività del deposito del ricorso in opposizione, effettuata dal giudice dell’esecuzione in fase sommaria, prima di sospendere la stessa per gravi motivi (pag. 2, righi 18 e 19, della decisione del Tribunale);
osserva il Collegio che si tratta, infatti, del riferimento per sintesi della vicenda processuale e, in particolare, della valutazione, in fase interdittale, di altro giudice e non del Tribunale che ha pronunciato la sentenza oggetto dell’odierno ricorso per cassazione, sicché sul punto dev’essere esclusa ogni statuizione valutativa che, in mancanza di specifica censura, avrebbe precluso, per intervenuto giudicato, il rilievo d’ufficio in parola;
sarebbe stato onere della parte spiegare compiutamente in ricorso e documentare con gli allegati al ricorso, in questa sede, non le valutazioni solo interinali di altro giudice, bensì le ragioni dell’eventuale tempestività o giustificata tardività dell’opposizione, essendo la relativa valutazione ancora “sub iudice”;
le spese seguono la soccombenza, dovendo confermarsi la liquidazione del giudice di merito quanto al primo grado come operata nella sentenza cassata.
PQM
La Corte cassa senza rinvio la decisione impugnata per tardività dell’originario ricorso e condanna la parte in questa sede ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate; in Euro 9.517,00 per compensi con compensazione per un terzo relativamente alla posizione di FIRE s.p.a., oltre spese forfettarie al 15% e accessori legali, per il primo grado; e liquidate in Euro 4.100,00 oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, quanto al presente grado di giudizio a carico della parte controricorrente e già convenuta costituita in appello.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021