LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20536/2012 R.G. proposto da:
V.U., rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Fernando Baldoni, in sostituzione dell’avv. Eduardo Cieri (deceduto), presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, al viale Mazzini n. 142;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura domicilio legale dello Stato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 253/04/11 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, emessa il 19 aprile 2011, depositata il 15 giugno 2011 e non notificata;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2021 dal consigliere Giudicepietro Andreina.
RILEVATO
che:
V.U. ricorre con due motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 253/04/11 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (in seguito C.T.R.), emessa il 19 aprile 2011, depositata il 15 giugno 2011 e non notificata, che ha accolto l’appello dell’Ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva per l’anno di imposta 2001, determinate a seguito di ricostruzione induttiva del reddito D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 39, comma 2;
con la sentenza impugnata, la C.T.R. riteneva che l’accertamento dell’Ufficio fosse pienamente legittimo, poiché basato, non sull’applicazione degli studi di settore, ma sulla ricostruzione induttiva del reddito D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 39, comma 2, avendo l’Ufficio riscontrato irregolarità tali da rendere inattendibile la contabilità;
a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 29 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
con successiva istanza, il ricorrente ha chiesto la sospensione del processo ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. dalla L. n. 136 del 2019;
con ordinanza del 29 gennaio 2019, la Corte ha sospeso il processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito dalla L. n. 136 del 2019, e rinviato la causa a nuovo ruolo;
successivamente, il ricorrente ha depositato memoria telematica, con allegata documentazione, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 118 del 2018, art. 6, comma 13, conv. dalla L. n. 132 del 2018, con compensazione delle spese di lite.
CONSIDERATO
che:
visto che il ricorrente ha depositato l’istanza di sospensione del processo, D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, comma 10, al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione, e che, a seguito della disposta sospensione, il processo è stato fissato all’odierna Camera di Consiglio, comunicata alle parti;
vista la documentazione depositata dalla parte contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell’importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136;
rilevato che l’Agenzia delle entrate non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria (vedi Cass., sez. L., n. 11540/2019, in tema di definizione agevolata D.L. n. 148 del 2017, ex art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 172 del 2017 che hanno esteso i termini di adesione alla procedura di cui D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 2016, n. 225);
rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
che, pertanto, ai sensi di tale D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020;
che ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021