LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23018/2012 R.G. proposto da:
A.G., con l’avv. Francesco Napolitano e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via Po n. 9;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
e contro
Equitalia Nomos s.p.a, ora Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Milano, con gli avv.i Maurizio Cimetti e Sante Ricci e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, alla Via delle Quattro Fontane n. 161;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Veneto, Sez. staccata di Verona, n. 103/15/11, pronunciata il 20 giugno 2011 e depositata l’11 luglio 2011, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2021 dal Cons. Fracanzani Marcello M..
RILEVATO
1. Il contribuente, socio sino al 05.02.2002 della società M.M. & C. s.n.c., veniva attinto da tre intimazioni di pagamento, emesse ai fini Iva e imposte dirette in relazioni agli anni 2000, 2001 e 2002. L’Ufficio emetteva le suddette intimazioni di pagamento a seguito di un controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e IVA D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972 ex art. 54 bis, presentate dalla società. Le aveva poi notificate al contribuente, ritenendolo coobbligato in solido per i debiti pregressi della società.
2. Il contribuente adiva il giudice di prossimità, innanzi al quale svolgeva doglianze procedimentali e di merito. Costituitasi tanto l’Agenzia delle Entrate quanto l’Agente della Riscossione, la Commissione tributaria provinciale respingeva il gravame ritenendo il contribuente condebitore in solido con la società per i debiti verso l’Erario fino al 6 marzo 2002.
3. Insorgeva con appello il contribuente criticando la decisione tanto nel merito quanto in via pregiudiziale, per violazione del litisconsorzio necessario per non essere stato il contraddittorio esteso anche alla società. Resisteva l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione, che svolgeva anche appello incidentale limitatamente ai profili connessi alla formazione del ruolo.
4. La Commissione tributaria regionale respingeva il gravame, dichiarando assorbito quello incidentale promosso dall’Agente della Riscossione.
5. Agisce per la cassazione della sentenza il contribuente, che promuove due motivi di ricorso, cui replicano sia l’Amministrazione finanziaria sia Equitalia Nord s.p.a..
CONSIDERATO
1.In via preliminare occorre dare atto che il contribuente ha presentato istanza di sospensione del processo D.L. n. 119 del 2018 ex art. 3, depositata avanti a questa Corte in data 20 settembre 2019, unitamente alla comunicazione di riscontro dell’Agente della Riscossione di quantificazione del debito da pagare per la sua definizione e alla prova del versamento della prima rata.
2. Con memoria depositata il 15 novembre 2021 il contribuente ha depositato prova dell’integrale pagamento rateale della somma fissata per la definizione della controversia a mente delle prefate norme, chiedendo l’estinzione del giudizio.
3. Il rapporto tributario può dirsi definito ed il giudizio dev’essere dichiarato estinto, con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Le spese rimangono a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021