LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10852/2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
CO.R.EDIL COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Campora, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 10588/1/2015 depositata il 25 novembre 2015, e che non risulta notificata;
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 settembre 2021 dal consigliere Gori Pierpaolo.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, veniva accolto l’appello proposto dalla società Co.R.Edil. Costruzioni e Restauri Edili S.r.l. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 21861/1/2014 che rigettava il ricorso avente ad oggetto un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007, con cui sulla scorta di p.v.c. veniva disconosciuta IVA indebitamente detratta e, nel quadro di un accertamento analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 39, comma 1, lett. d), veniva accertato maggiore reddito di impresa conseguito nell’anno di imposta disconoscendo i costi sopraindicati per operazioni oggettivamente inesistenti, ai fini IRES e IRAP, con conseguenti sanzioni.
2. La CTR riteneva per l’annualità oggetto di ripresa non operante il raddoppio dei termini previsto al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, ai fini della decadenza dall’azione, essendo già spirato il termine al momento della presentazione della denuncia penale, e assenti le giustificazioni per l’emissione dell’accertamento prima dei sessanta giorni previsti dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
3. Avverso tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per tre motivi cui resiste la società con controricorso.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso si deduce – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per aver la CTR statuito che “poiché la notifica era avvenuta oltre i termini di prescrizione, non ritenendosi applicabile il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, dal momento che l’Ufficio non aveva in alcun modo dimostrato che effettivamente aveva proceduto alla denunzia alla Autorità Giudiziaria”, poiché l’obbligo di denuncia penale si può manifestare anche quando sono decorsi i termini ordinari di accertamento.
5. Il motivo è fondato, nei limiti che seguono. In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte Cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 13481 del 02/07/2020, Rv. 658111 – 01).
6. Nel caso di specie, il fatto che sia stata presentata la comunicazione di notizia di reato, negato a pag.7 del controricorso, emerge nondimeno dal p.v.c. (foglio n. 31, citato a p.3 della sentenza della CTR), ed è accertato dalla CTP con dovizia di particolari in merito al procedimento penale originato dai fatti per cui è causa (riportati sempre a pag.3 della sentenza impugnata), ed è d’altro canto accertato anche dalla CTR a pag.7 della decisione gravata, restando irrilevante se poi in concreto sia stata accertata o meno dal giudice penale la commissione di reati, come pure la decorrenza dei termini ordinari di accertamento al momento della proposizione della denuncia.
7. Nondimeno, proprio perché in tema di accertamento, il cd. “raddoppio dei termini”, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, opera poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali, esso non può trovare applicazione anche per l’IRAP (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10483 del 03/05/2018, Rv. 647996 01) e, in parte qua, il motivo non può essere accolto con riferimento alle riprese per IRAP.
8. Con il secondo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per aver la CTR ritenuto rilevante il fatto che nel caso di specie l’Agenzia non ha motivato il provvedimento impugnato in merito all’esistenza della “particolare urgenza” giustificante l’emissione dell’avviso di accertamento prima dei sessanta giorni di cui al termine dilatorio della previsione normativa da ultimo citata, e che nel processo non ne sarebbe stata provata l’effettiva sussistenza.
9. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. La Corte rammenta che, nel caso del mancato rispetto del termine dilatorio ai fini dell’instaurazione del contraddittorio antecedente alla notifica dell’atto impositivo, “il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio” (Cass. Sez. Un. 18184 del 2013). Pertanto, la CTR erra a ritenere rilevante e decisivo il fatto che la motivazione dell’atto impositivo impugnato non sia esplicita quanto alle ragioni di urgenza giustificatrici della compressione del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
10. Inoltre, dal ricorso emerge che la verifica fiscale, a carattere generale, riguarda numerosi periodi di imposta (2006-2013) tra cui quello per cui è causa, per operazioni inesistenti e frodi carosello ed è accertata l’attività di indagine penale in dipendenza dei fatti. Al proposito si rammenta la giurisprudenza della Corte secondo cui tra le ragioni di urgenza che giustificano l’emissione dell’avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, rientra la commissione, da parte del contribuente, di reiterate violazioni delle leggi tributarie aventi rilevanza penale ovvero la partecipazione dello stesso ad una frode fiscale. (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17211 del 02/07/2018, Rv. 649378 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14287 del 24/06/2014, Rv. 631526 – 01).
11. E’ necessario un accertamento da parte del giudice del merito, alla luce dei principi di diritto sopra riportati, e, per effetto dell’accoglimento del ricorso, nei limiti indicati con riferimento al primo motivo (esclusa l’IRAP), la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione (esclusa l’IRAP con riferimento al primo motivo), cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021