Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39316 del 10/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1522/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Federico Confalonieri, n. 5, presso l’avv. Emanuele Coglitore, che lo rappresenta e difende insieme con l’avv. Mariagrazia Bruzzone;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/24/11 della Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciata il 16/09/2011, depositata il 17/11/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo contro M.G. per la cassazione della sentenza n. 93/24/11 della Commissione tributaria regionale del Veneto, emessa il 16/09/2011, depositata il 17/11/2011 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di irrogazione di sanzioni relativo a violazioni tributarie commesse dal contribuente nell’anno d’imposta 2004;

a seguito del ricorso, il contribuente resiste con controricorso;

successivamente il contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo e documentazione, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione;

il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 24 novembre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria telematica, con cui ha dato atto della regolare definizione con il relativo pagamento ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio, con compensazione delle spese di lite, ai sensi del D.L. n. 118 del 2018, art. 6, comma 13, conv. dalla L. n. 132 del 2018, con compensazione delle spese di lite.

CONSIDERATO

che:

vista la documentazione depositata dalla parte contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell’importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136;

rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al citato d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 (che, anzi, l’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

che, pertanto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, tale comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020;

che ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

PQM

la Corte dichiara estinto il processo.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021

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