Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39320 del 10/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17882-2020 proposto da:

G.M.L., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE LA FRANCESCA;

– ricorrente –

contro

R.C.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. cronol. 4071/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 10/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

che:

1. con ordinanza 10 ottobre 2019, la Corte d’appello di Palermo dichiarava l’estinzione del giudizio per rinuncia di G.M.L. nei confronti di R.C., condannando la prima alle spese di giudizio in favore della seconda, che l’aveva accettata e tuttavia insistito per la liquidazione delle spese;

3. con atto notificato il 15 giugno 2020, la prima ricorreva per cassazione con unico motivo, mentre la seconda, ritualmente intimata, non svolgeva difese.

CONSIDERATO

che:

1. la ricorrente deduce nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 131,132,161,276,307 c.p.c., per erronea pronuncia dell’estinzione del giudizio con ordinanza, anziché con sentenza, firmata dal solo presidente e non anche, come previsto, dal relatore (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. l’ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l’estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza, con la conseguenza che la medesima, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l’osservanza delle forme di cui all’art. 132 c.p.c., comma 3; pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 8 febbraio 2008, n. 3128; Cass. 26 novembre 2020, n. 26914): ciò che si è verificato nel caso di specie, in cui l’ordinanza collegiale della Corte d’appello, avente contenuto decisorio di sentenza, è stata firmata dal solo presidente non relatore né estensore;

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza (sentenza) impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021

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