LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12183-2016 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in PESCARA, VIA FIRENZE, 235, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BUZZELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.R., rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato preso e nel suo studio in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI 20;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 117/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 29/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI FRANCESCA.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. G.A. propone ricorso, sulla scorta di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 117/2016 della Corte di Appello di L’Aquila che, confermando la sentenza n. 206/2014 resa dal Tribunale di Sulmona in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibile, poiché tardiva, l’opposizione a decreto ingiuntivo che questi aveva proposto nei confronti dell’ingiungente, avv. S.R..
La Corte d’appello ha dichiarato la tardività dell’opposizione sul rilievo che poiché il decreto ingiuntivo era stato emesso per prestazioni professionali svolte dall’avv. S.R. in favore di G.A. – la relativa opposizione andava introdotta con ricorso, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e art. 702 bis c.p.c.; cosicché, poiché detta opposizione era stata introdotta con citazione, doveva aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine di quaranta giorni previsto dall’art. 641 c.p.c., non alla data della relativa notifica (nella specie tempestiva, v. pag. 5 sentenza impugnata), bensì a quella del relativo deposito in cancelleria. Sulla scorta di tale argomentazione la corte distrettuale ha altresì disatteso il motivo di appello con cui il G. aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica, invece che collegiale, affermando che: “correttamente il giudice di primo grado ha deciso la causa con sentenza, non potendosi disporre il mutamento del rito” (pag. 3 della sentenza gravata).
Il rilievo pregiudiziale della tardività dell’opposizione avrebbe assorbito, ad avviso della Corte d’Appello, anche la doglianza – comunque ritenuta infondata (pag. 6-7 sentenza impugnata) – con cui l’attuale ricorrente aveva dedotto che il decreto ingiuntivo era stato emesso anche per prestazioni in materia penale, estranee al campo applicativo del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.
2. L’avv. S.R. resiste con controricorso, difendendosi in proprio, ex art. 86 c.p.c.
3. Il controricorrente, essendo risultato vittorioso nel giudizio di inibitoria ex art. 373 c.p.c. instaurato dal ricorrente presso la Corte d’Appello di L’Aquila (n. r.g. 969/2016), ha altresì depositato una memoria, notificata a controparte ex art. 372 c.p.c., comma 2, con cui chiede che questa Corte liquidi le spese di tale procedimento.
4. I successori a titolo universale del ricorrente, G.M. e V.R., hanno depositato una memoria per mezzo della quale rendono edotta questa Corte della morte di quest’ultimo (20.08.2018) e della nomina del loro difensore.
5. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 7 luglio 2021, per la quale entrambe le parti hanno depositato memoria e il Procuratore Generale ha trasmesso una requisitoria scritta con cui chiede che il ricorso venga rigettato.
6. Col primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e 4), si denuncia “la violazione e mancata applicazione dell’art. 50bis, in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2 in combinato disposto con l’art. 50 quater c.p.c. e successivo art. 161 c.p.c., comma 1”. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d’Appello accolto il motivo di appello con cui deduceva che il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre che la causa fosse decisa collegialmente.
7. Col secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), si deduce “la violazione e la mancata applicazione dell’art. 4 in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e art. 3, comma 1”. Sostiene il ricorrente che la tempestività della domanda sarebbe stata da scrutinare in base alla disciplina del rito effettivamente utilizzato, sia pure erroneamente, dall’opponente, e, conseguentemente l’opposizione avrebbe dovuto essere giudicata tempestiva, poiché l’atto di citazione era stato notificato entro i quaranta giorni previsti dall’art. 641 c.p.c.
8. Col terzo motivo di ricorso si denuncia la “violazione e mancata applicazione dell’art. 3, comma 1 in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e l’omesso esame per vizio di contraddittorietà dell’iter logico giuridico seguito dal giudice del gravame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”. Nel motivo si argomenta che la Corte d’Appello avrebbe dovuto rilevare l’errore compiuto dal primo giudice nel non disporre il mutamento di rito, attesa la tempestività dell’opposizione secondo la disciplina del rito utilizzato.
9. Col quarto motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) il ricorrente critica il riferimento della Corte d’appello alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 21675/2013, sottolineando come quest’ultima si riferisca ad una vicenda soggetta ratione temporis – alla disciplina anteriore a quella, dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, regolativa della vicenda oggetto del presente giudizio.
10. Col quinto motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2) e 3), si deduce la violazione della L. n. 794 del 1942 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 per avere la Corte d’Appello applicato la suddetta disciplina senza considerare che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso anche per compensi maturati per prestazioni professionali svolte nel processo penale, in relazione alle quali le menzionate disposizioni non sono applicabili.
11. Col sesto motivo di ricorso si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’assenza di motivazione per non avere la Corte d’Appello esaminato la censura alla cui stregua l’opposizione doveva essere proposta con il rito ordinario perché il decreto ingiuntivo era stato emesso per compensi afferenti ad attività professionali svolte davanti ad uffici giudiziari diversi (Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello).
12. Col settimo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 si deduce la violazione dell’art. 167 c.p.c. per avere la Corte d’Appello rilevato d’ufficio l’inammissibilità – per tardività – dell’opposizione, essendosi il convenuto opposto costituito, tardivamente, solo all’udienza di prima comparizione.
13. L’ordine logico delle questioni impone di esaminare prioritariamente la censura – sviluppata sotto diversi punti di vista nei motivi secondo, terzo e quarto, tra loro intimamente connessi e perciò da trattare congiuntamente con cui si denuncia l’error in indicando de jure procedendi in cui la Corte di appello è incorsa dichiarando tardiva l’opposizione del G. al decreto ingiuntivo, invece di considerarla tempestiva secondo le regole dell’introduzione dell’opposizione con citazione.
14. La censura va giudicata fondata, avendo questa Corte chiarito, con la sentenza n. Cass. 24069/19, che “l’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l’ingiunzione ottenuta dall’avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto della L. n. 794 del 1942, art. 28 art. 633 c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni – di cui all’art. 641 c.p.c. – dal di della notificazione dell’ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1”; tale principio ha trovato seguito nelle successive pronunce nn. 25670/20, 28199/20, 10181/21, 14496/21 e il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsene.
15. La Corte d’Appello ha dunque errato nel confermare l’erroneo giudizio di tardività dell’opposizione emesso dal primo giudice e tanto assorbe le censure veicolate con i motivi primo, quinto, sesto e settimo. L’impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’ Appello di L’Aquila, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e regolerà anche le spese del presente giudizio, nonché quelle del procedimento ex art. 373 c.p.c. cui si è fatto cenno nel par. 3 che precede.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 360 - Funzioni del protutore | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 1 - Giurisdizione dei giudici ordinari | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 86 - Difesa personale della parte | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 161 - Nullita' della sentenza | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 167 - Comparsa di risposta | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 373 - Sospensione dell'esecuzione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 633 - Condizioni di ammissibilita' | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 641 - Accoglimento della domanda | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 645 - Opposizione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 702 bis - (Omissis) | Codice Procedura Civile