Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.39359 del 10/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15986/2014 R.G. proposto da:

F.M. (C.F. *****), M.P. (C. F. *****), rappresentati e difesi dall’Avv. SABINA CICCOTTI, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA, Via Lucrezio Caro, 62;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 434/08/2014 depositata in data 10 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2021 dal Consigliere Dott. D’Aquino Filippo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TRONCONE FULVIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

I contribuenti F.M. e M.P. hanno impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2006, con il quale si accettavano maggiori IRAP e IVA dovute dall’Associazione tra professionisti KF Consult Int, da imputare ai soci pro quota. Si accertava che l’associazione aveva svolto attività di servizi alle imprese e, stante l’omessa presentazione della dichiarazione, si accertava – sul volume di affari dichiarato – la redditività media, con conseguente recupero di imposte, oltre sanzioni. L’atto impositivo veniva notificato ai tre soci della associazione, tra cui gli odierni contribuenti. I contribuenti hanno impugnato l’avviso deducendo di essere del tutto estranei all’associazione tra professionisti, nonché vittime di un raggiro ai loro danni, deducendo che l’Amministrazione finanziaria non avesse acquisito all’atto della presentazione di dichiarazione di inizio attività la documentazione indicata nel modello AA7/7, che prevedeva, tra le altre cose, l’indicazione degli estremi dell’atto costitutivo e l’allegazione delle copie dei documenti di identità dei contribuenti.

La CTP di Rovigo ha accolto i ricorsi riuniti, ritenendo che la documentazione attestante la soggettività passiva dell’associazione fosse non regolare. La CTR del Veneto, con sentenza in data 10 marzo 2013, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che il modello AA7/7 non richiede alcuna formalità ai fini della costituzione dell’associazione, quale l’acquisizione dell’atto costitutivo, potendo l’attività essere svolta in forma orale. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello non provata l’ipotesi di truffa ai danni del terzo socio, stante l’archiviazione delle denunce-querele presentate dai contribuenti, nonché dandosi atto che alla dichiarazione di inizio attività ha fatto seguito la comunicazione dell’ingresso o del recesso dei soci.

Propongono ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a quattro motivi; resiste con controricorso l’Ufficio.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 97 Cost., art. 1325 c.c., n. 4, “e della normativa tutta in materia di costituzione di associazioni tra professionisti”, nonché degli artt. 1387,1393,1399 c.c. “e delle norme tutte improntate al buon andamento della P.A. anche in relazione al mancato rispetto delle istruzioni ministeriali allegate al modello AA7”, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non necessaria ai fini della costituzione dell’associazione né la produzione di un atto pubblico, né la produzione di una scrittura privata. Osservano i ricorrenti come sia necessaria, ai fini della costituzione dell’associazione, la forma scritta. Si censura, poi, la sentenza nella parte in cui è stata rilevata la mancata acquisizione dell’atto costitutivo. Osserva il ricorrente che la mancata acquisizione dell’atto costitutivo e del conseguente impegno dell’associato comporta il difetto di legittimazione passiva dell’associato per le obbligazioni tributarie riferibili all’ente associativo.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 97 Cost., artt. 26971387,1393,1399 c.c. “e delle norme in materia di rappresentanza e mandato”, nonché del (TUIR) D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5. Deduce parte ricorrente che l’Ufficio non avrebbe dato prova della partecipazione dei contribuenti all’associazione, mancando la produzione dell’atto costitutivo, non potendo la stessa essere surrogata dalla produzione della modulistica rilevata dal giudice di appello, consistente nella dichiarazione di inizio attività e nelle comunicazioni di ingresso e recesso dei soci, né dalla produzione del modello AA7 da parte di una persona fisica diversa dai contribuenti. Il mancato riscontro sostanziale dei dati formali ivi contenuti violerebbe, secondo i ricorrenti, le norme in materia di poteri di rappresentanza e mandato.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ossia il fatto che l’Ufficio non avrebbe potuto rilasciare partita IVA in assenza della verifica dei poteri sostanziali di rappresentanza e, in particolare, della copia dell’atto costitutivo e dei documenti di identità dei soci, nonché per avere omesso di considerare che l’archiviazione delle denunce-querele dei ricorrenti nei confronti del terzo socio non sarebbe mai avvenuta.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 36,37,38 c.c., degli artt. 1387 e s.s. c.c., dell’art. 1418 c.c. “e dei principi generali in materia di rappresentanza volontaria e mandato”. Deduce parte ricorrente che, in coerenza della disciplina della rappresentanza, l’Ufficio aveva il potere-dovere di verificare i poteri di rappresentanza degli altri associati in capo al terzo socio, in assenza della quale non insorge alcuna obbligazione a carico degli altri associati.

2. Si rileva preliminare all’esame del merito la circostanza secondo cui nel presente giudizio siano stati evocati solo due dei tre soci dell’associazione in oggetto, benché tra i destinatari dell’atto impositivo vi sia anche il terzo socio, non evocato nel presente giudizio. Il terzo F.G.V. risulta, difatti, sia destinatario dell’avviso di accertamento in quanto “socio e legale rappresentante” (pag. 2 sent. imp.), sia socio dell’associazione in relazione al periodo di imposta in oggetto in virtù di quanto analiticamente allegato nel ricorso (pag. 4, secondo cpv.). Sicché si pone, in tal caso, la necessità di dover integrare il contraddittorio nei confronti del socio pretermesso, non tanto in relazione all’associazione tra professionisti, la quale non ha distinta personalità giuridica, quanto in relazione a tutti i soci, posto che non rileva l’assenza dell’evocazione dell’associazione tra professionisti unicamente sul presupposto che siano presenti in giudizio tutti i soci della stessa (Cass., Sez. V, 13 novembre 2018, n. 29128), circostanza insussistente nel caso di specie.

3. Deve, pertanto, dichiararsi la nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso F.G.V., rimettendosi la causa al primo giudice, per gli incombenti di rito, al quale competerà anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, rimettendo la causa alla CTP di Rovigo, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio, nonché per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021

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