LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
LCB s.a.s. di S.M.R. & C., con sede in *****, in persona del legale rappresentante sig.ra S.M.R., rappresentata e difesa per procura alle liti allegata al ricorso dall’Avvocato Luigi Croce, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Codogno, via F. Cavallotti n. 18;
– ricorrente –
contro
Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) Val Padana, con sede in *****, in persona del direttore generale Dott. M.S., rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli Avvocati Fausta Faccioli, e Giorgio Allocca, elettivamente domiciliata preso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Tiziano n. 108;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1672/2017 della Corte di appello di Brescia, depositata il 4.12.2017 R.G. N. 17697/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.9.2021 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
letto il ricorso per cassazione proposto dalla LCB s.a.s. di S.M.R. & C. avverso la sentenza n. 1672 del 4.12.2017 della Corte di appello di Brescia, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona per la violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, comma 1, per avere effettuato un trasporto di n. 5 bovini di categoria vacca frisona di cui una non idonea al trasporto;
letto il controricorso dell’Agenzia di Tutela della Salute Val Padana;
lette le memorie depositate dalle parti;
rilevato che il primo motivo di ricorso, denunziando violazione della L. n. 689 del 1981, art. 17, comma 5 e art. 18 dell’art. 26, comma 3, Reg. CE 1/2005 e dell’art. 8 c.p.p., comma 3, lamenta che la Corte bresciana abbia respinto il motivo con cui aveva dedotto l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per incompetenza territoriale dell’autorità amministrativa, sostenendo la società ricorrente che tale competenza apparteneva alla ASL di Bergamo, luogo in cui, come risultava dai documenti di viaggio, i bovini erano stati caricati ed era iniziato il trasporto e non alla ASL di Cremona, nel cui territorio, invece, era avvenuto l’accertamento della infrazione da parte della Polstrada;
rilevato che con ordinanze interlocutorie n. 16544 del 2020 e n. 16843 e n. 16850 del 2021, questa Corte ha ritenuto che la questione di competenza qui sollevata dal primo motivo, relativa alla determinazione del luogo di compimento dell’illecito nella fattispecie in esame, di trasporto di animali in violazione dei prescritti requisiti di idoneità, e del suo rapporto con il luogo di accertamento dell’illecito, sia questione di particolare importanza, in relazione alla quale si rende opportuna la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2;
ritenuto che, anche alla luce di tali ordinanze, appare opportuno che anche la trattazione della presente causa sia rimessa in pubblica udienza.
PQM
Rinvia la trattazione della causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021