LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9882-2017 proposto da:
GREEN ENERGY SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA GIOVANNI RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CATERINA CATERINO;
– ricorrente –
contro
A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SABAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LO PREIATO, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO ANELLO;
P.P.;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 10/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Consigliere e Presidente Dott. GORJAN SERGIO.
FATTI DI CAUSA
Gli avv.ti A.O. e P.P. chiesero ed ottennero dal Tribunale di Vibo Valentia decreto ingiuntivo avverso la srl Green Energy per la somma di Euro 62.357,77 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta in favore della società cliente nell’ambito di due procedimenti civili.
La srl Green Energy propose opposizione che venne trattata D.P.R. n. 150 del 2011, ex art. 14 ed il Tribunale adito, resistendo i professionisti, ebbe a dichiarare inammissibile l’opposizione svolta in quanto tardivamente proposta.
La srl Green Energy ha interposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale calabrese articolato su due motivi.
I consorti avv.ti A.- P. resistono con controricorso.
Con atto datato il 13.9.2021, sottoscritto da tutte le parti in causa, la srl Green Energy ha rinunziato al ricorso per cassazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di legittimità proposto dalla srl Green Energy risulta estinto per intervenuta rituale rinunzia, ex art. 390 c.p.c..
Difatti con atto sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, nonché dai resistenti P. ed A. per accettazione, la società ricorrente ha proposto rinunzia al ricorso.
Stante l’espressa precisazione che le spese di questo giudizio tra le parti vanno compensate, nulla s’ha da provvedere al riguardo. ex art. 391 c.p.c., u. c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il procedimento avanti questa Corte avviato con ricorso notificato il 11.4.2017 dalla srl Green Energy nei confronti di consorti avv.ti A.- P..
Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021