LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13168-2017 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PARADISO;
– ricorrente –
contro
C.M., elettivamente domiciliato in Como, via Giulini n. 12, presso lo studio dell’avv.to MICHELE MATTEO TRIONI che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1061/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.
FATTI DI CAUSA
1. B.A. chiedeva ed otteneva nei confronti di C.M. decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di Euro 224.735 oggetto di un prestito avvenuto mediante due assegni, rispettivamente di lire 230 milioni e di lire 60 milioni. Il 31 gennaio 1995, infatti, le parti avevano redatto una scrittura privata in base alla quale C.M. avrebbe dovuto restituire la somma di lire 290.000.000, aumentata degli interessi al tasso annuo del 12% entro il giorno 31 Marzo 1995.
2. C.M. proponeva opposizione dinanzi il tribunale di Como sostenendo che gli interessi al tasso del 12% erano dovuti solamente sino alla data del 31 Marzo 1995 e la scrittura era superata da una intesa successiva raggiunta verbalmente dalle parti nell’ottobre del 1998.
3. Il Tribunale di Como, per quel che ancora rileva, riteneva che la clausola relativa agli interessi dovesse interpretarsi nel senso che il tasso ivi previsto era dovuto non solamente sino al 31 marzo 1995, data fissata per la restituzione del capitale, ma anche per il periodo successivo, ai sensi dell’art. 1224 c.c.. La mancata restituzione del capitale entro la data del 31 marzo 1995 aveva determinato la costituzione in mora del debitore, in quanto le obbligazioni da eseguirsi al domicilio del creditore come quelle aventi ad oggetto una somma di denaro non necessitano di intimazione richiesta fatta per iscritto al creditore.
Non era condivisibile l’assunto dell’opponente secondo il quale con la pattuizione di una rateizzazione del debito a partire dal 1998, le parti avessero modificato anche il tasso di interesse, trasformandolo da moratorio in convenzionale, pari a quello legale, in quanto l’accettazione da parte del creditore di un pagamento rateale in relazione alle difficoltà di restituzione rappresentate dal debitore non implicava di per sé la modifica delle pattuizioni originarie ed in particolare quella relativa al tasso degli interessi. Nella specie, pertanto, il calcolo degli interessi operato nel decreto ingiuntivo doveva essere confermato.
4. C.M. interponeva appello avverso la suddetta sentenza.
5. B.A. si costituiva nel giudizio d’appello chiedendone il rigetto.
6. La Corte d’Appello di Milano, espletata una consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva l’appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, condannava la parte appellata B.A. al pagamento in favore della parte appellante C.M. della somma di Euro 8737,99. In particolare, la Corte osservava che la scrittura privata conclusa tra le parti il 1 gennaio 1995, in base alla quale C.M. avrebbe dovuto restituire all’appellato la somma mutuata, aumentata degli interessi al tasso annuo del 12 per cento, era stata redatta in modo oscuro. Infatti, non era comprensibile la dicitura della scrittura privata nel punto in cui era inserito il termine di scadenza, dal momento che non si specificava con chiarezza se il suddetto termine dovesse riferirsi alla somma capitale oppure esclusivamente al tasso di interesse.
Si trattava di un elemento controverso e poco chiaro della scrittura in esame. Qualora fosse risultato evidente che il termine del 31 marzo 1995 si riferiva al tasso di interesse, avrebbe dovuto applicarsi il tasso moratorio nella misura ultra-legale, anche per il periodo successivo alla mora, sempre nei limiti della legge numero 108 del 1996 in tema di tassi usuri. Tuttavia, tale certezza non emergeva in modo inequivocabile dalla scrittura del 1995, espressione della volontà delle parti. Sicché, ritenendo corretto affidarsi alle norme in tema di interpretazione del contratto, appariva utile richiamare l’art. 1371 c.c.; che in caso di incertezza interpretativa del contenuto del contratto obbligava ad un’interpretazione che realizzasse l’equo contemperamento degli interessi delle parti. Nella specie g l’equo contemperamento doveva realizzarsi ritenendo che il tasso convenzionalmente stabilito nella scrittura privata del 1995 dovesse applicarsi solo fino al 31 marzo 1995, mentre per il periodo successivo doveva applicarsi il tasso legale fino al saldo.
7. B.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi di ricorso.
8. C.M. ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: motivazione apparente e manifestamente contraddittoria, in relazione all’art. 111 Cost., comma 6 e all’art. 132 c.p.c., n. 4.
La censura si incentra sull’irriducibile e manifesta contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata, come risultante dal contenuto letterale del provvedimento e tale da determinare un’ipotesi di motivazione meramente apparente, inidonea a giustificare la decisione.
In particolare, nella motivazione della Corte d’Appello, da un lato si afferma che se il termine di scadenza del 31 marzo 1995 indicato nella scrittura fosse riferibile soli agli interessi corrispettivi al 12 per cento e non anche al capitale, gli interessi moratori sarebbero dovuti in egual misura anche oltre detto termine e, dall’altro, in modo totalmente contraddittorio, si afferma che il C. non è tenuto al pagamento degli interessi al 12 per cento oltre la scadenza al 31 marzo 1995, perché tale scadenza risulta riferibile solo agli interessi corrispettivi e non al capitale.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: error in procedendo in relazione all’art. 2909 c.c. e art. 212 c.p.c. nonché degli artt. 329,342,345,346 e 347 c.p.c. per avere, la Corte statuito al di fuori dei motivi specifici di appello promossi dall’appellante.
La censura si incentra sul fatto che l’appellante aveva proposto due motivi specifici di impugnazione, entrambi riconducibili ad un’unica sostanziale doglianza consistente nella censura della sentenza per non aver attribuito rilevanza all’asserita intervenuta transazione innovativa del 1998 che avrebbe superato le originarie pattuizioni di cui alla scrittura del 1 gennaio 1995, ridefinendo le modalità di restituzione del capitale attraverso un pagamento rateale con rinuncia agli interessi al tasso ultra legale.
Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello in totale spregio delle regole processuali e disattendendo completamente i motivi specifici dell’impugnazione, ha, viceversa, statuito in ordine ad una diversa questione rappresentata dalla riferibilità dell’originario termine di scadenza del 31 marzo 1995 agli interessi ovvero anche al capitale. Detta circostanza non era mai stata devoluta all’esame della corte d’appello e mai era stata oggetto di contrasto tra le parti, nemmeno nel giudizio di primo grado, risultando al contrario pacificamente che la scadenza del 31 marzo 1995 si riferiva al capitale e anche agli interessi.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: error in procedendo in relazione all’art. 2909 c.c., art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 309,342,345,346 e 437 c.p.c. per avere la Corte d’Appello posto a base della propria decisione elementi fattuali pacifici tra le parti coperti dal giudicato.
La censura è in parte ripetitiva di quella proposta con il secondo motivo circa il fatto che la Corte di Appello, nell’interpretare la scrittura privata del 1 gennaio 1995, sia andata ultra petita. Dalla lettura testuale di tutti gli atti processuali emergerebbe come le parti avessero sempre concordemente ritenuto che la scadenza del 31 marzo 1995 fosse riferibile sia al capitale che agli interessi, trattandosi del termine di scadenza del mutuo. Dunque, la Corte d’Appello avrebbe operato un’arbitraria interpretazione della volontà delle parti, fondando la propria decisione su una questione non controversa e mai oggetto di disputa tra le parti.
4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: vizio di motivazione per avere la Corte d’Appello omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
La Corte d’Appello, nel ritenere oscura la scrittura, avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo rappresentato dalla circostanza pacifica e non contestata che la data del 31 marzo 1995 rappresentava il termine concordato per la restituzione delle somme concesse mutuo.
5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 1362 c.c. per avere la corte d’appello disatteso le norme del codice civile sull’interpretazione dei contratti.
La Corte d’Appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 1371 c.c., nell’interpretazione della scrittura privata del 31 gennaio 1995 senza essersi preventivamente avvalsa dei criteri di interpretazione soggettiva volti alla ricostruzione della volontà delle parti ex artt. 1362 e 1363 c.c. e, dunque, omettendo completamente di dar conto dell’oggetto dei risultati della propria indagine interpretativa condotta in base agli articoli suddetti.
6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: error in procedendo per avere la Corte d’Appello statuito su una domanda nuova e, dunque, inammissibile ex art. 345 c.p.c..
La sentenza della Corte d’Appello sarebbe viziata per aver accolto la domanda di condanna di B.A. al pagamento della somma di Euro 8737,99 in favore di C.M., nonostante tale domanda fosse stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in grado di appello e, quindi, tardivamente in violazione dell’art. 345 c.p.c..
7. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti.
La motivazione della Corte d’Appello è insanabilmente contraddittoria e, dunque, apparentei per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice.
La Corte d’Appello ha premesso nel suo ragionamento che qualora fosse stato pattuito un interesse convenzionale nella misura del 12% annuo allora il medesimo tasso avrebbe dovuto trovare applicazione anche all’interesse moratorio ex art. 1224 c.c., tuttavia, non risultava in modo evidente dal contratto che il termine del 31 marzo 1995 si riferisse al tasso di interesse e non al capitale. Il testo della clausola negoziale, infatti, non consentiva di accedere con certezza e in modo inequivocabile a tale interpretazione sicché doveva farsi ricorso all’art. 1371 c.c., secondo cui qualora il contratto rimanga oscuro esso deve essere inteso nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti.
L’equo contemperamento degli interessi, secondo la Corte d’Appello, doveva realizzarsi nel senso che, il tasso convenzionalmente pattuito nella scrittura privata del 1995" doveva essere applicato solo fino al 31 marzo 1995.
La suddetta motivazione è del tutto contraddittoria ed è meramente apparente, essendo limitata ad un mero cenno al criterio interpretativo ex art. 1371 c.c., senza alcuna effettiva verifica del significato della pattuizione contrattuale e della natura del tasso del 12% previsto nel contratto di mutuo. L’intrinseca ed insanabile contraddittorietà del percorso argomentativo svolto dalla Corte d’Appello di Milano risulta evidente nella parte in cui afferma, in astratto, l’applicabilità del tasso di interesse convenzionale all’interesse moratorio e poi, in concreto, sulla base del citato criterio ermeneutico dell’equo contemperamento ex art. 1371 c.c., limita l’operatività del tasso pattuito solo al periodo antecedente al 31 marzo 1995, senza offrire alcuna qualificazione giuridica di tale tasso e, tantomeno, alcuna giustificazione causale della pattuizione negoziale. In tal modo, non risultano percepibili quali siano le ragioni della decisione, in quanto le argomentazioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento in relazione ai criteri ermeneutici di interpretazione del contratto, (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014).
A tal proposito deve richiamarsi anche il seguente principio di diritto: la disposizione di cui all’art. 1371 c.c., che impone di interpretare il contratto nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che esso realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso, ha carattere espressamente supplementare, ed è quindi applicabile solo nel caso in cui, malgrado il ricorso a tutti gli altri criteri previsti dagli artt. 1362 e segg. c.c., la volontà delle parti rimanga dubbia (Sez. 1, Sent. n. 26626 del 2008).
Inoltre, anche se necessaria, l’adozione del criterio integrativo ex art. 1371 c.c., non può mai portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l’individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli contemplati nel contratto o mediante l’eterointegrazione dell’assetto negoziale previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interessi (vedi Sez. 3, Sent. n. 925 del 2012).
La motivazione della Corte d’Appello di Milano, per quanto si è detto, non segue un percorso consequenziale tra premessa e conclusione ed è totalmente carente quanto alla ricostruzione della volontà delle parti, risultando pertanto obiettivamente affetta da quei vizi che sono rimasti i soli di cui ci si possa dolere in Cassazione dopo la riforma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., secondo i principi dettati da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, ravvisandosi in essa una “motivazione apparente”, comunque inficiata da un “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, tanto da presentarsi come “perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
In conclusione, la sentenza impugnata è nulla per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto dalla motivazione, apparente e insanabilmente contraddittoria, non è possibile comprendere il percorso logico giuridico compiuto dal Giudice, in particolare nella parte in cui da un lato si afferma espressamente l’applicabilità del tasso di interesse convenzionale anche a quello moratorio e dall’altro si afferma che, in applicazione del criterio integrativo di cui all’art. 1371 c.c., il tasso del 12 % deve applicarsi solo fino al 31 marzo 1995.
8. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021
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