Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.39385 del 10/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28236-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati VINCENZO GURRADO, FRANCESCO SINANTE COLUCCI;

– ricorrente-

contro

F.B.A., rappresentata e difesa dall’avv. Ulisse Bardani;

G.R., FO.LU., elettivamente domiciliati in Roma, piazza dell’Orologio 7 (studio avv. Stefania Pazzaglia), rappresentati e difesi dall’avvocato Francesca Bagianti;

FO.GI., C.I. elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cola di Rienzo 92, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabio Dominici;

S.E., elettivamente domiciliata in Torna, via Giunio Bazzoni 3, rappresentata e difesa da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c.;

– controricorrenti –

L.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 394/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 06/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE;

sentito il Sostituto Procuratore generale in persona del Dott. DE RENZIS LUISA, che ha concluso per l’estinzione del giudizio di legittimità;

sentita l’avv. Stefania Pazzaglia, su delega, per i controricorrenti G.R. e Fo.Lu..

CONSIDERATO IN FATTO

– che con, con atto depositato il giorno 8 novembre 2021, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese e di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale a suo tempo eseguita in favore della medesima ricorrente (attuale rinunciante);

– che l’atto è stato sottoscritto per adesione da tutti i controricorrenti;

– che occorre quindi provvedere in conformità, dichiarando l’estinzione del giudizio di legittimità;

– che va disposta inoltre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, eseguita in favore;

– che non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

PQM

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione; ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, trascrizione eseguita l’Agenzia del Territorio di Perugia il 24 marzo 2010 al n. 7680 di Registro Generale e al n. 4577 di Registro particolare in favore di C.G. e contro Fo.Lu. e G.R., con esonero del Conservatore dei da ogni responsabilità al riguardo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021

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