Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39386 del 10/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16792-2020 proposto da:

P.V., rappresentata e difesa dall’Avvocato FERDINANDO DANTE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 16/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

P.V. ha proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione degli artt. 3 e 24 Cost., e del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 136) avverso l’ordinanza del 16 ottobre 2020 resa in sede di opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Rimane intimato, senza svolgere attività difensive, il Ministero della Giustizia.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da P.V. avverso il decreto del 30 gennaio 2018 che ne aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, contestando la sussistenza della colpa grave del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 136. Non di meno, il Tribunale assunse che P.V. fosse sprovvista di legittimazione attiva alla spiegata opposizione.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dell’avvocato Alessia Lauri potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato. Come da questa Corte più volte ribadito (ex multis, Cass. Sez. 6 – 2, 23/07/2020, n. 15699; Cass. Sez. 6 – 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio spetta unicamente all’interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Viceversa, sussiste l’esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass. S.U. n. 26907/2016).

Il ricorso di P.V. va pertanto accolto e va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021

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