LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7767-2018 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPO PELORO 3, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI COSTANTINO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO ENNIO SANTELLI, CLAUDIO CESARE CERIANI;
– ricorrente –
contro
LEO BURNETT COMPANY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO n. 57, presso lo studio legale BAKER & MCKENZIE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANFRANCO DI GARBO, GAETANO IORIO FIORELLI, LUCA PESCATORE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1354/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/08/2017 R.G.N. 1668/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. PONTERIO CARLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di C.G. volto a far accertare che il licenziamento intimatogli il 17.5.2013 dalla Leo Burnett Company s.r.l., per la quale aveva lavorato dall’1.4.2006 al 13.8.2013, da ultimo come dirigente, era illegittimo e che gli emolumenti di amministratore corrispostigli dalla società nel corso del rapporto di lavoro simulavano una retribuzione di lavoro subordinato, con condanna della società al pagamento di differenze retributive e delle indennità di preavviso e supplementare, oltre al risarcimento del danno all’immagine e del danno connesso al mancato acquisto delle azioni Publics.
2. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello del C.. Ha premesso che Leo Burnett Company s.r.l. (d’ora in poi, LB), è un’agenzia di pubblicità la cui attività consiste nel concepire e organizzare le campagne pubblicitarie e la comunicazione dei clienti che ad essa si rivolgono; che il C., al momento del licenziamento, dirigeva le sedi italiane della società site in *****; che nel novembre del 2012 è stato avviato un controllo sulla gestione delle sedi di Milano e Torino e l’attività di ispezione è stata affidata all’audit interno della capogruppo Publicis Groupe e poi da quest’ultima alla società KPMG; che il C., quale dirigente, è stato licenziato poiché, con il supporto di altri manager e dipendenti; avrebbe dirottato risorse da LB in favore di due società fornitrici della stessa, Frozen s.r.l. e Unexpected s.r.l..
3. Avverso tale sentenza C.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattordici motivi. La società Leo Burnett Company s.r.l. ha resistito con controricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, per avere la Corte d’appello erroneamente disatteso l’eccezione di difetto di specificità della contestazione disciplinare.
6. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per avere la Corte d’appello erroneamente disatteso l’eccezione di tardività della contestazione disciplinare.
7. Con il terzo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame dei fatti di cui ai punti 51 e 53 del ricorso di primo grado e del ricorso in appello, atti a dimostrare che il licenziamento era stato deciso prima dell’avvio del procedimento disciplinare.
8. Con il quarto motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del fatto di cui al punto 19 del ricorso di primo grado e del ricorso in appello, atto a dimostrare che il cliente A. non poteva essere acquisito dalle società del gruppo LB perché in conflitto.
9. Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, per avere la Corte d’appello valutato un addebito, cioè l’avere il C. dirottato il cliente A. fuori dal Gruppo, in realtà non contestato.
10. Con il sesto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2729 c.c., per avere i giudici di merito desunto che gli esternalizzati lavorasse regolarmente per clienti della Frozen s.r.l., quindi non per LB, da otto mail inviate in quattro anni, nessuna delle quali diretta al C., mancando i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
11. Con il settimo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del fatto di cui al punto 26 del ricorso di primo grado e del ricorso in appello e del doc. 26 del fascicolo C., per avere la sentenza impugnata erroneamente considerato che tutte le 10.000 ore lavorate dai dipendenti LB per le campagne A.-Lycia fossero a favore di clienti della Frozen s.r.l..
12. Con l’ottavo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del fatto di cui al doc. 25 del fascicolo LB, relativo ai bilanci della Frozen s.r.l., atto a dimostrare che l’utile da quest’ultima incassato per le campagne A.-Lycia (Euro 2.200,00) doveva essere depurato dai costi sostenuti (Euro 1.400,00).
13. Con il nono motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del fatto di cui ai punti 16, 17, 22, 23 e 24 del ricorso di primo grado e del ricorso in appello e del doc. 9 fascicolo C., per avere la Corte di merito affermato che, qualunque fosse l’ammontare, il profitto ottenuto dalla Frozen s.r.l. grazie al lavoro svolto dai dipendenti LB, costituisse un danno per quest’ultima.
14. Con il decimo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2729 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la fatturazione da Frozen s.r.l. a LB di Euro 970.000,00 non avesse giustificazione e per avere addossato la responsabilità di ciò al dirigente, là dove l’onere di provare che Frozen s.r.l. non aveva svolto quei servizi spettava a LB.
15. Con l’undicesimo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, per avere la Corte d’appello posto a base della decisione fatti non contestati, in riferimento al rapporto LB Unexpected riguardante il cliente M..
16. Con il dodicesimo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2729 c.c., per avere la sentenza impugnata desunto lo svolgimento di lavoro da parte dei dipendenti LB in favore di MSC da alcune mail non contenenti indizi gravi, precisi e concordanti.
17. Con il tredicesimo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2729 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che la gestione di Unexpected a danno di LB nel lavoro commissionato da M. fosse stata svolta anche dal C., in base a indizi non chiari, precisi e concordanti.
18 Con il quattordicesimo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 99,112 e 414 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto non proposta la domanda di accertamento della simulazione del rapporto di amministratore delegato.
19. Il primo motivo di ricorso è infondato.
20. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la previa contestazione dell’addebito, necessaria in relazione a tutte le sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. (v. Cass. n. 7546 del 2006; n. 11045 del 2004).
21. Il requisito di specificità non può dirsi soddisfatto ove si accerti che la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un’insuperabile incertezza nell’individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa (v. Cass. n. 6889 del 2018); al contrario, la completezza della difesa esercitata in sede di giustificazioni costituisce elemento sintomatico, concretamente valutabile, per ritenere provata la non genericità della contestazione (v. Cass., n. 9590 del 2018).
22. La Corte di merito, nell’accertamento relativo al requisito di specificità della contestazione, oggetto di un’indagine di fatto (Cass. n. 7546 del 2006; Cass. n. 11045 del 2004), si è attenuta ai principi sopra richiamati ed ha, in particolare, dato atto della dettagliata descrizione dei principali fatti contestati al lavoratore ed inquadrabili in un articolato e complesso insieme di operazioni di distrazione di risorse aziendali, in violazione dei criteri di lealtà e trasparenza. La Corte d’appello ha, in particolare, valorizzato il carattere “completo e dettagliato” delle giustificazioni rese dal C., quale indice della idoneità della contestazione a consentire un pieno esercizio del diritto di difesa.
23. Anche il secondo motivo è infondato.
24. In materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo l’addebito non grave o comunque non meritevole della massima sanzione (Cass. n. 19115 del 2013; Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 19424 del 2005; Cass. n. 11100 del 2006). Si è inoltre sottolineato come il criterio dell’immediatezza, esplicazione del generale precetto di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro, vada inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l’accertamento e la valutazione dei fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un’unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell’organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell’organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicché risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti e, quindi, di adozione relativi provvedimenti (Cass. n. 15649 del 2010; Cass. n. 22066 del 2007; Cass. n. 19159 del 2006; Cass. n. 6228 del 2004; Cass. n. 12141 del 2003).
25. In base a tali principi deve riconoscersi la correttezza giuridica della sentenza impugnata, che ha dato conto della “particolare complessità e articolazione dei fatti accertati…condotte che iniziano nel 2008 e si concludono nel 2011/2012, espressione di un disegno strategico articolato e sofisticato, non suscettibile di immediata percezione”, nonché dello svolgimento di una accurata indagine affidata dalla capogruppo (Publicis Groupe) ad una società esterna, la KPMG, conclusa nel gennaio 2013, portata a conoscenza dei vertici aziendali della datrice di lavoro nell’aprile 2013, dopo che era stato escluso dalla capogruppo e dai legali della stessa il coinvolgimento dei medesimi vertici nei fatti accertati, con successiva contestazione disciplinare del 7.5.2013.
26. Neppure il terzo motivo di ricorso può trovare accoglimento. Esso è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame del fatto consistente nella anticipazione, nel febbraio 2013, del futuro licenziamento, al C. e ad altri dipendenti da parte del presidente della società G.B.. In realtà, il fatto di cui si discute è stato esattamente preso in esame dalla Corte di appello e giudicato privo di rilevanza, sia rispetto al requisito di tempestività della contestazione disciplinare e sia rispetto al dedotto “svuotamento della funzione del procedimento disciplinare”. La sentenza impugnata, pur avendo rilevato la genericità della censura “che esprime in modo non puntuale un fatto ufficioso”, ha tuttavia analizzato le allegazioni sul punto e catalogato la condotta descritta, ove eventualmente posta in essere, quale mera “indiscrezione”, inidonea “anche in relazione alle modalità e ai contenuti descritti dall’appellante”, a costituire condotta anticipatoria del licenziamento. Deve pertanto escludersi sussistenza del vizio denunciato.
27. Gli altri motivi di ricorso con cui si denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, esattamente il quarto, il settimo, l’ottavo e il nono motivo, sono inammissibili.
28. Con ciascuno di essi si deduce l’omesso esame di diversi fatti allegati in primo e secondo grado, rispetto ai quali era stata articolata prova testimoniale non ammessa e che, ove accertati, avrebbero fatto venir meno singole condotte o singoli aspetti delle condotte contestate. Premesso che molte delle censure si basano su documenti non trascritti, neanche in parte, e non depositati, o sul rilievo di mancata ammissione di prove testimoniali senza trascrizione dei capitoli formulati, deve rilevarsi come il vizio denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cit. sia relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (v. Cass., S.U. n. 8053 del 2014). Nel caso di specie difettano tali requisiti poiché si assume l’omesso esame non di un fatto storico, bensì di numerosi fatti, di dati e di circostanze, ciascuno di essi evidentemente non decisivo, ma che, in base ad una valutazione complessiva e alternativa a quella operata dai giudici di appello, potrebbero condurre ad un risultato diverso della lite. In tal modo, la parte ricorrente sollecita null’altro che una revisione del procedimento decisorio svolto in sede di merito, sia nella selezione degli elementi probatori rilevanti e sia nell’apprezzamento degli stessi, ma una simile sollecitazione non è riconducibile al vizio dedotto e neppure all’ambito del giudizio di legittimità.
29. Il quinto motivo di ricorso è infondato in quanto la sentenza impugnata, a pag. 8, ha esaminato l’addebito di “dirottamento fittizio a società terze di clienti LB” che ha ricavato dalla “lettura della lettera di contestazione”. L’assunto di parte ricorrente, secondo cui quell’addebito, nella parte in cui era riferito al client A., non era compreso nella contestazione disciplinare, censura nella sostanza l’interpretazione data dai giudici di appello alla lettera di contestazione, peraltro senza alcun riferimento ai criteri ermeneutici che si ritengono violati; non risulta pertanto configurabile alcuna violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7.
30. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto denuncia la violazione dell’art. 2729 c.c., per erronea attribuzione alla corrispondenza via mail dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza tuttavia trascrivere, neanche in parte, il contenuto dei documenti e, comunque, sul presupposto dell’esistenza di altri elementi indiziari (che si assumono non contestati o risultanti da documenti comunque non trascritti), idonei a completare il quadro istruttorio, il cui omesso esame avrebbe potuto al più essere veicolato attraverso l’art. 360 c.p.c., n. 5.
31. Il decimo motivo di ricorso è infondato, atteso che la sentenza impugnata (pag. 10) ha ritenuto dimostrato il coinvolgimento del C. nel sistema di realizzazione di profitti da parte della Frozen s.r.l. tramite il lavoro svolto da dipendenti di LB, anche in base alla fatturazione (per Euro 970.294,9) emessa dalla prima società nei confronti della seconda, di cui il C., per la sua qualità, era certamente a conoscenza, e che in base alla “documentazione in atti e alle allegazioni delle parti” non aveva “una sua ragionevole giustificazione”. In tal modo, la Corte di merito non ha invertito gli oneri di prova, attribuendo al C. di dimostrare l’insussistenza dei fatti addebitati (e, quindi, la emissione delle fatture a fronte di servizi effettivamente resi), ma ha ricavato dal materiale probatorio complessivamente acquisito la prova della emissione di dette fatture da parte di LB in assenza di giustificazione e della consapevolezza di ciò da parte dell’attuale ricorrente.
32. L’undicesimo motivo di ricorso è infondato per le stesse ragioni espresse a proposito del quinto motivo, atteso che parte ricorrente denuncia la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, realtà censurando l’interpretazione data dai giudici di merito alla lettera di contestazione disciplinare, senza peraltro che sia denunciata la violazione di specifici canoni ermeneutici.
33. Per il dodicesimo e il tredicesimo motivo di ricorso valgono i rilievi di inammissibilità già esposti a proposito del sesto motivo di ricorso.
34. Neppure il quattordicesimo motivo di ricorso può trovare accoglimento. Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 99,112 e 414 c.p.c. ritenendo che la Corte abbia errato nel considerare non proposta la domanda di accertamento della simulazione del rapporto di amministratore delegato, ciò senza trascrivere, almeno nelle parti rilevanti, il contenuto del ricorso introduttivo della lite (v. Cass. S.U. n. 8077 del 2012).
35. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
36. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza.
37. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 6.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021
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