Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.39398 del 10/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22724-2018 proposto da:

OMNIBUS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato ETTORE PAPARAZZO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA AMENDOLA, SIMONE AGROFOGLIO;

– ricorrente –

contro

P.G., V.P., C.S., A.M., B.G., A.R., L.P., A.S., *****

S.R.L. IN FALLIMENTO, ***** S.R.L. IN FALLIMENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 47/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 19/02/2018 R.G.N. 645/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere Dott. PONTERIO CARLA.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Imperia, in accoglimento della domanda proposta dai lavoratori indicati in epigrafe, ha condannato la società cedente (Omnibus s.r.l. in liquidazione) e le società cessionarie (***** s.r.l. e ***** s.r.l.) in solido al pagamento della quota di t.f.r. maturata anteriormente alla cessione e le sole cessionarie al pagamento della quota di t.f.r. maturata successivamente.

2. La Corte d’appello di Genova, adita dalla Omnibus s.r.l., ha confermato il suddetto capo della sentenza ed ha accolto l’appello solo quanto alla domanda di manleva proposta dalla cedente nei confronti delle società cessionarie.

3. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto, in conformità ad orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidatosi, che il datore di lavoro cedente rimanesse obbligato nei confronti del lavoratore per la quota di t.f.r. maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento d’azienda, mentre il datore cessionario fosse obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà e restasse l’unico obbligato per la quota maturata successivamente alla cessione.

4. Avverso tale sentenza la Omnibus s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. I lavoratori indicati in epigrafe e le società ***** s.r.l. in fallimento e ***** s.r.l. in fallimento non hanno svolto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. Con l’unico motivo la società ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2120 e 2112 c.c., sostenendo che erano stati ceduti alle società cessionarie anche le quote di t.f.r. sino a quel momento maturate dai lavoratori, in base alla determinazione dei relativi importi ad opera di consulente tecnico, e che all’epoca del trasferimento di azienda i lavoratori non avevano maturato il diritto alla corresponsione del t.f.r., poiché il fatto costitutivo di tale diritto, cioè la cessazione del rapporto di lavoro, si era verificato in capo alla cessionaria; con la conseguenza che solo su quest’ultima poteva gravare l’obbligo del relativo pagamento.

6. La ricorrente richiama, poi, i contratti collettivi del settore Commercio che conforterebbero l’opzione interpretativa proposta in quanto, là dove prevedono un limite numerico oppure una gerarchia nelle cause che danno diritto all’anticipazione del t.f.r., rendono evidente come quest’ultimo maturi solo alla cessazione del rapporto di lavoro e non prima. Nel ricorso si richiamano, inoltre, alcune circolari INPS (la n. 74 del 2008 e la n. 89 del 2012) che escludono l’intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del cedente, per essere in tal caso obbligato alla corresponsione unicamente il cessionario; e prevedendosi l’intervento del Fondo nel caso di insolvenza del cessionario medesimo.

7. Il motivo è infondato poiché la Corte di merito si è attenuta all’orientamento espresso da questa S.C. e che qui si intende ribadire, secondo cui, in caso di cessione d’azienda assoggettata al regime di cui all’art. 2112 c.c., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore sub dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, e resta l’unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione (v. Cass. n. 27507 del 2019; n. 164 del 2016; n. 20837 del 2013; n. 11479 del 2013; n. 19291 del 2011).

8. Quanto alle implicazioni che parte ricorrente pretende di desumere dalle circolari INPS, premesso che tali circolari non hanno valore interpretativo cogente, è utile richiamare i principi enunciati da questa S.C. secondo cui “La L. n. 297 del 1982, art. 2 e il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2 si riferiscono all’ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile e in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta; (v. Cass. n. 4897 del 2021; n. 19277 del 2018).

9. La disciplina del Fondo di garanzia, che svolge una funzione esclusivamente assicurativa e previdenziale di protezione dei lavoratori dal rischio dell’insolvenza del datore di lavoro, presuppone che sia venuto ad esistenza l’obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall’art. 2120 c.c., in capo al datore di lavoro che è tale quando cessa il rapporto di lavoro; che quindi sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, perché il t.f.r. non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto, e che il datore di lavoro, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza.

10. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’intervento del Fondo di garanzia non si giustifica laddove sia inesistente la relazione causale e temporale tra inadempimento datoriale ed insolvenza dichiarata con procedura concorsuale, e che le tutele dei lavoratori, in ipotesi di trasferimento d’azienda, formano oggetto di altre specifiche previsioni di derivazione comunitaria come la direttiva 2001/23 (v. Cass. n. 4897 del 2021 cit.).

11. Ciò comporta che le limitazioni connesse a alle caratteristiche del Fondo di garanzia non escludono l’operare dei meccanismi di solidarietà dettati dall’art. 2112 c.c., per l’ipotesi di trasferimento di azienda, sicché nessuna implicazione, nel senso voluto da parte ricorrente, può trarsi dalla disciplina normativa dettata per l’intervento del Fondo e, quindi, anche dalle richiamate circolari INPS.

12. Non appare infine rilevante ai fini della decisione la circostanza che al momento della cessione dell’azienda la società Omnibus avesse inserito tra le passività l’ammontare delle quote di t.f.r. maturate dai dipendenti, rifluendo ciò nei rapporti tra le due società, ma non nei termini di una diversa soluzione della controversia che ritenga esonerato il cedente da ogni obbligo nei confronti del lavoratore ceduto in relazione alle quote di t.f.r. maturate prima della cessione. Deve, infatti, ribadirsi la validità del principio sopra richiamato, reiteratamente affermato in sede di legittimità ed ampiamente giustificato dalle motivazioni allo stesso sottese, rispetto al quale non si ravvisano idonee e convincenti ragioni che inducano a discostarsene.

13. Alle svolte considerazioni consegue il rigetto del ricorso.

14. Nulla va statuito sulle spese, atteso che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021

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