Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.39399 del 10/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25003/2020 proposto da:

Z.Z., elettivamente domiciliato in Roma via Panaro 17, presso lo studio dell’avvocato Guido Travaglioni che lo rappresenta e difende, in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato l’8.9.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1.12.2021 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, Z.Z., cittadina albanese, ha adito il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

La ricorrente, cittadina albanese, nata a *****, aveva riferito di essere espatriata nel 2015 per timore, tuttora vivo e attuale, di vendette da parte dei familiari di un ragazzo ucciso da suo padre nel 1991, per cui il padre era stato condannato a 25 anni di reclusione e incarcerato per 17 anni, cosa che aveva esposto la sua famiglia a trasferirsi a ***** subito dopo l’omicidio.

Con decreto dell’8.9.2020 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso Z.Z., con atto notificato il 5.10.2020, svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 19.11.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U., 15177/2021) – l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.

La 3 sezione di questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3,10,24 e 111 Cost., e per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p.2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU.

Nel caso di specie la procura speciale conferita il 25.9.2020 al difensore su foglio allegato in calce al ricorso per cassazione non rispetta il citato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis comma 13, così come interpretato dalle Sezioni Unite, perché totalmente priva della necessaria certificazione della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato.

2. La questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 17970/2021 non assume rilievo decisivo ai fini della definizione della lite, alla stregua del principio della ragion più liquida conforme al generale principio di economia processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.; in tal modo la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica.

Il ricorso in questione appare infatti inammissibile anche nel suo contenuto, con totale equivalenza dell’epilogo decisorio, della statuizione adottata e dei suoi effetti giuridici.

3. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e Direttiva 2004/83/CE recepita con D.Lgs. n. 251 del 2007.

Secondo il ricorrente il Tribunale aveva violato le regole in tema di onere della prova interpretati secondo il diritto comunitario.

A tacer dell’incongruità e della non pertinenza del riferimento alla disciplina unionale del riconoscimento della protezione internazionale con riferimento all’istituto di protezione complementare di diritto nazionale interno, la censura è del tutto astratta e generica, poiché alla parte meramente enunciativa non segue alcuna argomentazione che indichi con quali statuizioni il tribunale avrebbe consumato la violazione lamentata.

4. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e 8 CEDU con riferimento all’omessa valutazione dei bisogni ineludibili della vita personale e degli standards minimi di una vita dignitosa.

Il motivo è totalmente generico, in assenza di deduzione di una situazione di vulnerabilità personale diversa da quella non credibile e di qualsiasi documentazione di un inserimento sociale e lavorativo in Italia.

Se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori. (Sez. 1, n. 29624 del 24.12.2020, Rv. 660128 – 01).

5. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di richiesta (integrazione sociale scaturente da un lavoro a tempo indeterminato dal 2018, dalla disponibilità di una abitazione a Bolzano, e dalla corretta padronanza della lingua italiana e tedesca).

Il motivo è palesemente inammissibile, visto che la ricorrente non indica con quale atto processuale avrebbe sottoposto al Tribunale tali circostanze e nemmeno da quali documenti risulterebbero.

6. Con il quarto motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5 la ricorrente denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alle stesse circostanze.

Il motivo è palesemente inammissibile, al di là dell’errato riferimento alla formula abrogata del vizio motivazionale (n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1), poiché la ricorrente non indica quando e come avrebbe allegato (e men che meno provato) tali circostanze dando conto, come sarebbe stato necessario nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, del “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Non era certo il Tribunale, come sembra pretendere la ricorrente, a dover indagare su condizioni di vita che ella non si era data cura di allegare, a tacer del fatto che il principio di cooperazione istruttoria non opera per le attività svolte dal richiedente asilo in Italia, ove non si trova in condizioni di difficoltà probatoria.

7. Lo stesso vale per la quinta censura riferita al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 bis, proposta in un modo emblematicamente generico.

8. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, in difetto di esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 166.2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019, Rv. 653584 – 01; Sez. U, n. 10019 del 10.4.2019, Rv. 653596 – 01; Sez. 6 – 3, n. 24835 del 20.10.2017, Rv. 645928 – 01; Sez. 6 – 3, n. 16921 del 07.7.2017, Rv. 644947 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 1 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021

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