LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22729-2018 proposto da:
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SALONIA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo Studio D’AMATI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI NICOLA D’AMATI, CLAUDIA COSTANTINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5948/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2018 R.G.N. 2622/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere Dott. PONTERIO CARLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello principale della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a., confermando la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda di C.F., aveva dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data da115.9.2003, condannando la società alla riammissione in servizio della lavoratrice e al pagamento delle differenze retributive dalla data di costituzione in mora. In accoglimento dell’appello incidentale della C., ha condannato la RAI al risarcimento del danno per l’omissione dei contributi dovuti e prescritti.
2. Avverso tale sentenza la RAI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi. C.F. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. Con nota depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., le parti hanno dato atto dell’avvenuta conciliazione della lite, come da allegato verbale di conciliazione sottoscritto il 12.1.2021 presso la sede di Unindustria di Roma.
4. Dal verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulla controversia in oggetto, anche riguardo alle spese di lite, e tale verbale idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio.
5. Non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021