LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23799/2020 proposto da:
C.Y., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Tacchi Venturi in forza di procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 2.9.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1.12.2021 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, Y.C., cittadino del Gambia, ha adito il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito di essere nato e vissuto in Gambia, a Serrekunda, e di aver lasciato il suo Paese per motivi di salute, legati alla pneumonia di cui soffriva periodicamente provocandogli freddo e dolori alla testa, malattia per la quale era stato curato, operato e guarito in Italia.
Con decreto del 2.9.2020 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.
2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso Y.C., con atto notificato il 18.9.2020, svolgendo quattro motivi.
L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 7.9.2020 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U., 15177/2021) – l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.
La 3 sezione di questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost. e per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46, p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p.2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU.
Nel caso di specie la procura speciale conferita il 7.9.2020 al difensore su foglio allegato in calce al ricorso per cassazione non rispetta il citato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis comma 13, così come interpretato dalle Sezioni Unite, perché totalmente priva della necessaria certificazione della data di rilascio successiva alla pronuncia del decreto impugnato.
2. La questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 17970/2021 non assume rilievo decisivo ai fini della definizione della lite, alla stregua del principio della ragion più liquida conforme al generale principio di economia processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.; in tal modo la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica.
Il ricorso in questione appare infatti inammissibile anche nel suo contenuto, con totale equivalenza dell’epilogo decisorio, della statuizione adottata e dei suoi effetti giuridici.
3. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per l’impiego di fonti informative non idonee.
Secondo il ricorrente il vizio scaturisce dal fatto che il Tribunale ha citato una sola fonte informativa non recente e aggiornata (Amnesty International 2017-2018): il ricorrente omette però di nutrire di interesse e specificità la sua censura, dando conto di un mutamento successivo della situazione rispetto a quella descritta nell’autorevole rapporto citato dal Tribunale, agevolmente reperibile anche senza disporre di un link sul sito della notissima associazione di riferimento, riferendo di fonti informative alternative e indicando se e quando le avesse sottoposte al giudice del merito.
Non muta la sorte del motivo la lamentata pretermissione del capitolo “Giustizia di transizione” del predetto rapporto, né trascritto, né sintetizzato, con conseguente difetto di autosufficienza della censura; a tacer del fatto che, lungi dall’evocare un conflitto armato interno, il ricorrente afferma soltanto l’esistenza di un generico “clima violento e insicuro”.
4. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2.
Il ricorrente critica la decisione sia perché il Tribunale ha ritenuto sufficiente al rigetto della protezione umanitaria l’inattendibilità del racconto circa la vicenda personale, sia perché non era stato adeguatamente valutato il suo percorso di integrazione sociale e culturale e lavorativa in Italia.
Quanto al primo profilo, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori. (Sez. 1, n. 29624 del 24/12/2020, Rv. 660128 – 01); per altro verso il presupposto della vulnerabilità deve essere necessariamente individualizzato e personalizzato e non ancorato alle condizioni sociopolitiche del Paese di origine (Sez.unite n. 29459 del 13.11.2019; Sez. unite n. 24413 del 9.9.2021).
Quanto al secondo profilo, il ricorrente si limita a generiche considerazioni critiche, riversate nel merito e non supportate a specifici riferimenti alle allegazioni e alle risultanze istruttorie, neppur focalizzate sugli specifici rilievi ostativi sollevati dal Tribunale, inerenti alla brevità e al modesto compenso delle attività lavorative svolte negli unici tre mesi documentati anche dal punto di vista retributivo (novembre 2018, febbraio 2019 e aprile 2020) e irrilevanza degli altri periodi di lavoro stagionale non documentato con produzione di buste paga.
5. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, con riferimento alle vicende patite in Libia ove il ricorrente era stato picchiato lamentato e incarcerato.
Il ricorrente riferisce solo genericamente le proprie allegazioni, senza dar conto, come sarebbe stato necessario nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, del “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).
Inoltre la circostanza non è affatto decisiva. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 31676 del 6/12/2018; Sez.6-1, n. 29875 del 20/11/2018) l’allegazione da parte del richiedente la protezione internazionale che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perché l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. E’ stato poi precisato che il Paese di transito può assumere rilievo, allorché l’esperienza ivi vissuta presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (Sez. 1, n. 13758 del 3/7/2020, Rv. 658092 – 01).
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato anche riconosciuto (Sez. 1, n. 13096 del 15/5/2019; Sez.1 n. 1104 del 20/1/2020; Sez. 1, n. 13565 del 2/7/2020) che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018) costituisce una misura atipica e residuale a volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presuppost per il riconoscimento di una tutela tipica, non può disporsi l’espulsione del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona.
Nella specie il ricorrente non adduce alcuna ragione di essere rimpatriato in Libia, né allega in modo specifico e puntuale l’esistenza di una specifica conseguenza psico-fisica traumatica rilevante ai fini della richiesta protezione umanitaria, ritraendola, del tutto genericamente nella sua consistenza e gravità, secondo la regola del notorio, dal solo fatto che egli sia stato in passato vittima di un grave reato contro la persona.
6. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione, tardivamente effettuata con un atto denominato “atto di costituzione”, non qualificabile come controricorso, in difetto di esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Sez. 5, n. 17030 del 16.6.2021, Rv. 661609 – 01; Sez. 3, n. 10813 del 18.4.2019, Rv. 653584 – 01; Sez. U, n. 10019 del 10.04.2019, Rv. 653596 – 01; Sez. 6 – 3, n. 24835 del 20.10.2017, Rv. 645928 – 01Sez. 6 – 3, n. 16921 del 7.7.2017, Rv. 644947 – 01).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 11 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 83 - Procura alle liti | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 365 - Sottoscrizione del ricorso | Codice Procedura Civile
Costituzione > Articolo 24 | Costituzione