Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.39403 del 10/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al NRG 30615-2019 proposto da:

B.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato Andrea Di Porto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Giovanni Battista Martini, n. 13;

– ricorrente –

contro

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TORINO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso l’Ufficio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e nei confronti di:

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO;

– intimata –

per la cassazione della ordinanza della Corte d’appello di Torino (nel procedimento civile iscritto al n. 2206/18 R.G.), pubblicata il 4 marzo 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2021 dal Consigliere GIUSTI Alberto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti i restanti;

udito l’Avvocato Andrea Di Porto, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Il Dott. B.C., notaio in Torino, ha proposto reclamo avverso la decisione disciplinare depositata il 23 aprile 2018 dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina (COREDI) del Piemonte e della Valle d’Aosta con cui gli è stata irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 105.780 per condotta negligente consistita nella violazione dell’art. 28 della legge notarile (L. n. 89 del 1913), poiché, nella redazione di n. 205 atti di compravendita immobiliare stipulati nel corso del 2015, era stata omessa la dichiarazione delle parti di conformità allo stato di fatto dei dati catastali, imposta a pena di nullità dell’atto dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis.

Si è costituito l’Archivio notarile di Torino, chiedendo il rigetto del reclamo.

2. – Con ordinanza pubblicata il 4 marzo 2019, la Corte d’appello di Torino ha rigettato il reclamo.

2.1. – La Corte territoriale ha rilevato che la norma dettata dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, è sufficientemente chiara nel pretendere, a pena di nullità, che l’atto di compravendita contenga la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, nel senso, cioè che tale dichiarazione delle parti deve riguardare tanto i dati catastali quanto le planimetrie.

Di qui, ad avviso della Corte d’appello, la linearità del provvedimento disciplinare, poiché la clausola contrattuale contestata – ove si legge testualmente che “… le parti dichiarano che le unità immobiliari… sono conformi a quelle rappresentate dalle planimetrie e che i dati catastali sono conformi alla intestazione anagrafica risultante dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari” – non contiene alcuna dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali, che si affermano conformi solo alla intestazione anagrafica presso i Registri Immobiliari.

La Corte di Torino ha quindi richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza 11 aprile 2014, n. 8611), rilevando che con tale pronuncia il giudice di legittimità, interpretando con altrettanta chiarezza il contesto normativo dell’art. 29, comma 1-bis ed evidenziandone le premure pubblicistiche e fiscali, ha statuito che l’onere dichiarativo posto a carico degli intestatari non può certamente ritenersi assolto tramite la dichiarazione di conformità allo stato di fatto della sola planimetria catastale depositata.

Ritenuta la sussistenza dell’omissione oggetto della contestazione disciplinare, la Corte d’appello, nel confermare la responsabilità del notaio reclamante, ha evidenziato, con riguardo all’elemento soggettivo e alla colpa professionale, che il tenore letterale dell’art. 29, comma 1-bis, non si presta di per sé a equivoci di sorta, tanto più a seguito dell’intervento nomofilattico della Corte di cassazione (con la citata sentenza n. 8611 del 2014), che ha eliminato, quantomeno dal 2015, ogni residuo dubbio interpretativo di tale normativa.

La Corte di Torino ha ritenuto del tutto irrilevante (anche ai fini della dedotta buona fede) che, all’epoca, non fosse maturata in materia una consolidata prassi interpretativa e che lo studio del Consiglio nazionale del notariato e la nota dell’Agenzia delle entrate fossero di contrario avviso rispetto alla giurisprudenza di legittimità.

3. – Per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello il notaio B.C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 ottobre 2019, sulla base di cinque motivi.

Ha resistito, con controricorso, l’intimato Archivio notarile distrettuale di Torino.

4. – Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio partecipata dell’11 novembre 2021.

Il pubblico ministero ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., concludendo perché la Corte accolga il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti i restanti.

La difesa del notaio, a sua volta, ha depositato una memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa del controricorrente sul rilievo che l’atto di impugnazione sarebbe stato notificato tardivamente, il 7 ottobre 2019, oltre il termine lungo semestrale decorrente dal 4 marzo 2019, data di deposito dell’ordinanza impugnata.

1.1. – L’eccezione è infondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le molte, Cass., Sez. VI-1, 25 agosto 2020, n. 17640), nel computo dei termini processuali mensili, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile non ex numero bensì ex no-minatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno di agosto di ciascun anno.

Applicando tale principio nella specie, essendo l’ordinanza della Corte d’appello di Torino stata pubblicata, con il deposito in cancelleria, il 4 marzo 2019 (e non notificata), il termine scadeva il 7 ottobre 2019, data nella quale è avvenuta la notifica all’intimato Archivio notarile.

Infatti: il termine di sei mesi per la proposizione del ricorso spirava il 4 settembre 2019, ma a tale termine vanno aggiunti i trentuno giorni di sospensione feriale durante il mese di agosto, con conseguente scadenza del termine il 5 ottobre 2019, che, essendo giornata di sabato, comporta la proroga del termine al lunedì successivo, 7 ottobre 2019.

Di qui la tempestività della notifica del ricorso, avvenuta l’ultimo giorno utile.

2. – Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi (violazione o falsa applicazione della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, dell’art. 12 preleggi e dell’art. 3 Cost.) il ricorrente sostiene che la ratio dell’art. 29, comma 1-bis, consiste nel dare all’Amministrazione finanziaria gli strumenti per verificare l’esattezza e l’attualità della rendita catastale: e poiché la rendita catastale costituisce il risultato di specifiche procedure di calcolo che la stessa Amministrazione compie sulla base della planimetria depositata per l’accatastamento dell’immobile, sarebbe sufficiente la dichiarazione di conformità della planimetria allo stato di fatto per realizzare pienamente la ratio legis e, quindi, per consentire all’Amministrazione il calcolo fiscale e la lotta all’evasione fiscale. Il ricorrente sollecita pertanto un superamento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, fatto proprio dalla Corte d’appello con la ordinanza impugnata, secondo cui la dichiarazione di conformità oggettiva deve fare riferimento testuale sia alle planimetrie sia ai dati catastali, pena la nullità dell’atto in cui sia inserita. Il ricorrente sostiene che i dati catastali rilevanti ai fini fiscali costituiscono l’esito della denuncia catastale, di cui il documento planimetrico, comprensivo della rappresentazione grafico-descrittiva dell’immobile, costituisce la premessa ed il termine di paragone. Nella planimetria, oltre ai c.d. identificativi (foglio, particella e subalterno), sono sempre riportati indirizzo, altezza, orientamento, destinazione e numero di vani o metri quadri dell’unità immobiliare.

2.1. – Il motivo è infondato.

La L. n. 52 del 1985, all’art. 29, comma 1-bis (aggiunto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19, comma 14, convertito in L. n. 122 del 2010), prescrive: “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

Ai sensi della L. n. 89 del 1913, art. 28, il notaio non può ricevere o autenticare atti se essi sono espressamente proibiti della legge.

Questa Corte ha più volte precisato e ribadito, con ciò superando anche gli argomenti del ricorrente basati sulla ratio della norma, che l’onere dichiarativo posto a carico degli intestatari dell’atto non può certamente ritenersi assolto tramite la dichiarazione di conformità allo stato di fatto della sola planimetria catastale depositata, posto che la raccolta planimetria non può sopperire alla mancanza della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dell’immobile anche del distinto requisito richiesto dalla norma e rappresentato dai dati catastali, soltanto questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali dell’immobile rilevanti ai fini fiscali.

In altri termini, in tema di atti notarili, la dichiarazione richiesta dall’art. 29, comma 1-bis, riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell’immobile, ma anche dei dati catastali, questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali; l’omissione determina la nullità assoluta dell’atto, perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio, ai sensi dell’art. 28 della legge notarile (Cass., n. 8611 del 2014, cit.; Cass., Sez. II, 11 ottobre 2016, n. 20465; Cass., Sez. II, 29 agosto 2019, n. 21828; Cass., Sez. II, 31 luglio 2020, n. 16519).

Dunque, la dichiarazione di conformità ha come termini di riferimento sia la planimetria sia i dati catastali. La mancata dichiarazione di conformità di questi ultimi con lo stato di fatto determina la nullità dell’atto. La dichiarazione in questione deve attestare anche che i dati catastali, rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale, siano conformi allo stato di fatto dell’immobile.

E’ da escludere che il riferimento della dichiarazione di conformità dello stato di fatto ai dati catastali e alla planimetria costituisca un’en-diadi di adempimenti fungibili, surrogabili e perciò anche alternativi.

La prescrizione di requisiti formali a pena di nullità di un atto non ammette, di regola, equipollenti (Cass., Sez. H, 3 giugno 2016, n. 11507).

A tale principio si è correttamente attenuta l’ordinanza impugnata, la quale ha sottolineato:

che ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis, la dichiarazione delle parti – come reso evidente dall’uso della congiunzione “e” – deve riguardare tanto i dati catastali, quanto le planimetrie;

che non c’e’ spazio per una interpretazione diversa da quella risultante dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che finirebbe per essere abrogante della stessa norma e ridurrebbe i dati catastali al contenuto della planimetria, laddove il legislatore ha tenuto tali elementi assolutamente distinti.

3. – Con il secondo mezzo (violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 1913, art. 28, art. 3 Cost. e art. 25 Cost., comma 2) si deduce che il carattere testuale della nullità non escluderebbe che oscillanti interpretazioni della giurisprudenza di merito e della dottrina rendano equivoco e discusso il precetto a cui il notaio deve uniformarsi. Nella specie i rogiti oggetto del procedimento sono stati ricevuti dal notaio B. tutti nel biennio 2014/2015, quando – si sostiene – la questione della nullità della clausola riferita espressamente alle sole planimetrie era ancora discussa e l’orientamento della Corte di cassazione in materia non si era ancora consolidato. Ad avviso del ricorrente, il dibattito sulla nullità si sarebbe sopito soltanto dopo che la Corte di legittimità è tornata sulla questione per la seconda e terza volta. Ciò sarebbe avvenuto con le sentenze n. 11507 del 3 giugno 2016 e n. 20465 dell’11 ottobre 2016.

3.1. – La censura è condivisa dal pubblico ministero, che ha chiesto l’accoglimento del motivo.

L’Ufficio del Procuratore Generale osserva che: nei primi anni successivi all’entrata in vigore della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, introdotto con il D.L. n. 78 del 2010, era discusso, in dottrina e nella giurisprudenza disciplinare delle commissioni amministrative regionali di disciplina, se la dichiarazione di conformità dello stato di fatto dovesse riguardare anche i dati catastali; che, sino alla fine del 2014, l’Archivio notarile di Torino non instaurò procedimenti disciplinari a carico dei notai del distretto in presenza di clausole non contenenti queste dichiarazioni di conformità catastali; che anche dopo la sentenza n. 8611 del 2014 della Corte di cassazione restarono opinioni di segno contrario, tant’e’ vero che in uno studio del Consiglio nazionale del notariato dell’ottobre 2015 si continuava a sostenere la non contrarietà alla legge della dichiarazione di conformità limitata alle sole planimetrie.

Anche ad avviso del pubblico ministero, solo con le pronunce n. 11507 e n. 20465 del 2016 della Corte di cassazione, l’orientamento della nullità degli atti contenenti tali dichiarazioni di conformità limitate alle sole planimetrie si sarebbe consolidato, divenendo la sanzione della nullità, da allora in poi, univocamente riconosciuta, così da rendere il notaio responsabile ex art. 28 della legge notarile non conformandovisi.

3.2. – Il Collegio ritiene infondata la doglianza.

3.3. – Occorre evidenziare una circostanza di fatto che pacificamente risulta dagli atti di causa, in particolare dal testo della ordinanza impugnata: il notaio B. è stato sanzionato dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina del Piemonte e della Valle d’Aosta per l’omessa dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali “nella redazione di n. 205 atti di compravendita immobiliare stipulati nel corso del 2015”.

Laddove il capo di incolpazione nel procedimento promosso dall’Archivio notarile si riferiva a 384 atti stipulati negli anni 2014 e 2015, la COREDI ha determinato la sanzione pecuniaria “per i soli atti ricevuti a decorrere dal primo (1) gennaio 2015 non ritenendo… sanzionabile il notaio per gli atti ricevuti precedentemente”.

A tale esito la Commissione è pervenuta riconoscendo che fino alla pubblicazione della sentenza n. 8611 del 2014 della Corte di cassazione era diffusa l’opinione che il riferimento alla sola planimetria catastale potesse essere sufficiente al rispetto della norma del citato art. 29, atto che per un periodo protrattosi fin verso la fine dell’anno 2014 il notaio incolpato, pur con la dovuta diligenza di aggiornamento professionale, potesse ritenere la formulazione adottata nella clausola sufficiente al rispetto dell’art. 29, comma 1-bis. Diversamente la Commissione ha ritenuto per il periodo successivo, allorquando la prudenza che sempre dovrebbe accompagnare la redazione degli atti notarili affinché gli stessi siano inattaccabili sotto tutti i profili, avrebbe dovuto consigliare al notaio di riformulare la clausola per renderla indiscutibilmente conforme al dettato normativo.

3.4. – Poste tali premesse, si tratta di stabilire se, nel 2015, anno nel quale sono stati ricevuti dal notaio B. gli atti per i quali è stato disciplinarmente sanzionato, la nullità degli atti contenenti una dichiarazione di conformità allo stato di fatto riferita alle sole planimetrie fosse inequivoca e indiscutibile.

L’interrogativo si pone perché questa Corte (Cass., Sez. VI-3, 11 marzo 2011, n. 5913) ha chiarito che il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell’atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi intendere l’avverbio espressamente, che nella L. n. 89 del 1913, art. 28 qualifica la categoria degli atti proibiti dalla legge, come inequivocamente; pertanto, tale divieto si riferisce a contrasti dell’atto con la legge che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione della nullità deriva solo attraverso la disposizione generale dell’art. 1418 c.c., comma 1, per effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale o dottrinale.

Il principio riposa sul rilievo che al notaio non possono addossarsi compiti ermeneutici (con le connesse responsabilità) in presenza di incertezze interpretative oggettive.

Ora, nella specie l’interrogativo, posto con il motivo, circa la natura non inequivoca e non indiscussa della nullità, non è fondato.

E ciò per un triplice ordine di considerazioni.

Innanzitutto perché, in materia di conformità catastale, la legge prevede una nullità formale e testuale. L’art. 29, comma 1-bis, pretende espressamente che l’atto contenga, a pena di nullità, la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La nullità è espressamente comminata dalla legge. Trattasi, agli effetti dell’art. 28 della legge notarile, di nullità inequivoca ed indiscutibile, in quanto testuale, ovvero espressa dalla lettera del citato art. 29, comma 1-bis.

In secondo luogo perché la stessa lettera della legge soccorre e orienta anche nel senso della inequivocità della portata della norma: il comma 1-bis dell’art. 29 fa riferimento testuale sia ai dati catastali che alle planimetrie; la dichiarazione di conformità oggettiva deve riguardare sia i dati catastali che le planimetrie, pena la nullità dell’atto in cui sia inserita.

In terzo luogo perché era già intervenuta, nell’anno precedente al ricevimento degli atti da parte del notaio incolpato, una pronuncia della Corte di cassazione di portata nomofilattica, la sentenza n. 8611 del 2014, la quale ha chiaramente enunciato il principio secondo cui la dichiarazione richiesta dalla norma riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell’immobile, ma anche dei dati catastali. E’ inoltre da registrare l’assenza di contrasti o di oscillazioni interpretative nell’ambito della giurisprudenza di legittimità. La Corte di cassazione – ossia l’organo chiamato, per precetto costituzionale e per disposizione ordinamentale, ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge – ha, nell’aprile 2014 (data di pubblicazione della prima sentenza sull’argomento), offerto una lettura della disposizione in esame conforme a quanto pianamente emerge dal suo tenore letterale, rigettando (in quella prima decisione) il ricorso di un notaio che era stato sanzionato per atti di compravendita immobiliare, ricevuti nel biennio 2010-2011, in cui era stata omessa la dichiarazione degli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali, menzione prevista a pena di nullità dell’atto. Soprattutto, l’interpretazione del giudice di legittimità si è limitata ad evidenziare l’unico significato precettivo già interamente contenuto nel significante, escludendo il carattere oggettivamente equivoco dell’enunciato normativo della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis. La funzione dichiarativa dell’interpretazione ha avuto ad oggetto una preesistente disposizione di legge, il citato art. 29, comma 1-bis, con un autoevi-dente significato testuale. Tant’e’ vero che il principio della necessità della dichiarazione di conformità catastale è stato declinato in termini del tutto sovrapponibili dalla Corte di cassazione nelle diverse e successive pronunce sull’argomento.

Sfugge, pertanto, alla doglianza articolata dal ricorrente l’ordinanza della Corte di Torino: sia là dove afferma che il tenore letterale dell’art. 29, comma 1-bis, non si presta, di per sé, a equivoci di sorta sul fatto che la dichiarazione di conformità debba riguardare entrambi gli elementi, e non comporta per il notaio una particolare e inesigibile competenza interpretativa; sia là dove sottolinea che l’eventuale carattere opinabile e discusso della nullità comminata dall’art. 29, comma 1-bis, si deve ritenere essere stato “autorevolmente (e, quindi, definitivamente) rimosso proprio dalla menzionata pronuncia 8611/14 della Corte di cassazione, la quale… ha eliminato, quantomeno dal 2015, ogni residuo dubbio interpretativo di tale normativa”.

4. – Con il terzo motivo (violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 1913, art. 138, comma 2, e art. 138-bis, comma 1, art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2, art. 97 Cost., e la L. n. 689 del 1981, art. 1, commi 1 e 2) il ricorrente – premesso che fino all’8 novembre 2016 (data di sottoscrizione del verbale ispettivo) l’Archivio notarile di Torino aveva ritenuto che la dichiarazione di conformità catastale riferita espressamente alle sole planimetrie fosse priva di rilevanza disciplinare – sostiene che il mutamento di prassi ispettiva non è stato in alcun modo prospettato e che l’ordinanza impugnata sia censurabile nella parte in cui ha negato rilevanza al legittimo affidamento del notaio B..

4.1. – Il motivo è infondato.

Occorre premettere che in tema di responsabilità disciplinare dei notai, è necessario che l’illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpa all’autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il notaio, l’errore sulla liceità del fatto deve ritenersi rilevante (e scriminante) solo se incolpevole, dovendosi desumere il necessario profilo di non colpevolezza da elementi positivi (quale un’assicurazione di liceità da parte della P.A. preposta), sempre che l’agente non possa ovviarvi con l’uso dell’ordinaria diligenza (Cass., Sez. III, 8 maggio 2001, n. 6383).

In particolare, l’errore di diritto può escludere la colpa solo se inevitabile, occorrendo la sussistenza di elementi positivi, estranei all’autore dell’infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, sempre che il soggetto sanzionato abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (cfr. Cass., Sez. II, 17 dicembre 2019, n. 33441).

Poste tali premesse, ritiene il Collegio che debba essere condivisa la conclusione del giudice di merito che ha ritenuto esclusa l’esistenza di un affidamento legittimo in capo al ricorrente.

Nessuna esimente può trarsi dal fatto che al ricorrente, sottoposto ad altre ispezioni dell’Archivio notarile nei bienni 2010/2011 e 2012/2013, non fossero stati mossi analoghi rilievi e che il mancato avvio di procedimento disciplinare fosse dipeso dalla circostanza che le interpretazioni iniziali della norma introdotta nel 2010 fossero tutt’altro che uniformi.

Difatti, la mancata sanzione di una condotta, da parte dell’autorità investita del potere disciplinare, non è idonea a legittimare condotte successive contrarie alla legge, seppure analoghe alla precedente non mancato avvio per il passato di un procedimento disciplinare, far sorgere un legittimo affidamento sulla liceità della condotta (cfr. Cass., Sez. 2, 19 febbraio 2021, n. 4527), ove, come nella specie, la stessa contrasti chiaramente con un precetto di legge, univoco, anche per effetto dell’intervenuto chiarimento interpretativo derivante da una pronuncia della Corte di cassazione, nel pretendere, a pena di nullità, che l’atto di compravendita debba contenere la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

5. – Con il quarto motivo il ricorrente deduce che il nuovo della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-ter, che in materia di conformità catastale ha fatto venir meno uno degli elementi costitutivi dell’illecito di cui alla L. n. 89 del 1913, art. 28 – cioè la natura insanabile del comma 1-bis dello stesso art. 29 – dovrebbe trovare applicazione retroattiva al presente procedimento disciplinare, con effetto “scriminante” sulla condotta contestata al notaio B..

Il ricorrente sostiene che, per aversi violazione della L. n. 89 del 1913, art. 28, comma 1, n. 1), la nullità del rogito deve essere non soltanto inequivoca e indiscussa, ma anche insanabile.

Ad avviso del ricorrente, la nullità confermabile/sanabile prevista in materia di conformità catastale condivide con l’annullabilità, l’inefficacia e la nullità relativa la ratio che ha indotto il legislatore ad introdurla: la rimediabilità del vizio che inficia l’atto di trasferimento immobiliare.

In materia di conformità catastale opererebbe la stessa regola esplicitata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 47, in materia di urbanistica ed edilizia: la regola, cioè, secondo cui soltanto il ricevimento o l’autenticazione di atti nulli e non convalidabili costituisce violazione della L. n. 89 del 1913, art. 28, comma 1, n. 1). Diversamente opinando, dovrebbe, ad avviso del ricorrente, sollevarsi questione di legittimità costituzionale del comma 1-ter dell’art. 29 della L. n. 52 del 1985, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui, a differenza del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 47, non ha previsto la regola che soltanto il ricevimento o l’autenticazione di atti nulli e non confermabili costituisce violazione dell’art. 28 della legge notarile.

Ad avviso del ricorrente, dovrebbe applicarsi il principio di retroattività della lex mitior: perché l’interesse sotteso all’art. 28 della legge notarile travalica l’interesse specifico della categoria notarile e coincide con l’interesse generale di tutti i consociati a che un atto difforme dal proprio inderogabile modello legale non venga ad esistenza e non sia immesso nell’ordinamento giuridico; perché la sanzione prevista per la violazione del citato art. 28 ha carattere punitivo-afflittivo e funzione deterrente-repressiva; perché tale sanzione, indipendentemente dal nomen iuris ad essa attribuito dall’ordinamento disciplinare, deve essere assoggettata alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto.

5.1. – La censura è priva di fondamento.

5.2. – La norma di cui al nuovo della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-ter, introdotta dalla L. n. 96 del 2017, ha previsto la possibilità di confermare, a certe condizioni, l’atto nullo per il mancato rispetto della disciplina in tema di conformità catastale oggettiva di cui al comma 1-bis dello stesso articolo.

La norma dispone che se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3.

5.3. – Secondo il ricorrente, l’orientamento della Corte, in base al quale la violazione dell’art. 29, comma 1-bis comporta la responsabilità disciplinare del notaio ai sensi dell’art. 28 della legge notarile, non sarebbe più attuale, non potendosi ormai ritenere la nullità comminata dalla norma assoluta e insanabile. Si sostiene che la norma che ha introdotto la conferma sarebbe certamente applicabile anche agli atti nulli stipulati prima della sua entrata in vigore.

5.4. – L’orientamento espresso in materia da questa Corte, e ribadito anche di recente, non è favorevole alla tesi propugnata dal ricorrente.

5.4.1. – Secondo l’indirizzo giurisprudenziale, infatti, in tema di responsabilità disciplinare del notaio, il divieto (imposto dall’art. 28 della legge notarile) di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla, inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell’illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare ai fini privatistici l’atto (Cass., n. 16519 del 2020, cit.).

In questa prospettiva, la possibilità della conferma dell’atto nullo, tanto se prevista originariamente, quanto se introdotta da norma entrata in vigore dopo la stipula, non costituisce argomento idoneo a escludere la responsabilità disciplinare del notaio per avere ricevuto l’atto nullo. Proprio con riferimento alla violazione della disciplina in materia di conformità catastale, si è osservato che pure là dove già la formulazione della norma originaria contempli la possibilità di una conferma o di una conservazione della validità dell’atto, il riscontro della fattispecie idonea a determinare la nullità genera la responsabilità disciplinare del notaio, non potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente posto in essere dallo stesso notaio o dalle parti con la redazione di un atto di conferma, che non elide il giudizio di disvalore dell’atto al momento della sua stipula originaria, esponendo quindi le parti al rischio di avere concluso un atto nullo, nonostante l’essersi affidate al ministero notarile (Cass., n. 21828 del 2019, cit.; Cass., n. 16519 del 2020, cit.).

5.4.2. – Cass., n. 29894 del 2018, è pervenuta allo stesso risultato di negare che il notaio potesse in concreto giovarsi dello ius superveniens rappresentato dall’art. 29, comma 1-ter, sulla base di un diverso percorso argomentativo: ossia rilevando che nella specie egli non aveva allegato che gli atti fossero confermabili e fossero stati in concreto oggetto di conferma. In quella occasione, la Corte ha preso le mosse dal rilievo che con la conferma ai sensi del comma 1-ter si ha il recupero dell’atto nullo e la sanatoria della nullità, con la conseguenza del venir meno, ex post, della responsabilità del notaio, ma ha precisato che il venir meno della responsabilità implica che il notaio dia prova tanto dell’avvenuta conferma, quanto della conformità catastale.

5.5. – Il Collegio rileva che sia l’uno che l’altro indirizzo convergono nel disattendere la tesi alla base del motivo sollevato dal ricorrente, per il quale la disposizione dell’art. 28 della legge notarile non sarebbe applicabile agli atti affetti da nullità ma suscettibili di conferma, come ora consentito, in caso di assenza della dichiarazione di conformità catastale, dal comma 1-ter.

Seguendo l’orientamento di cui a Cass. n. 21829 del 2019 e a Cass. n. 16519 del 2020, il rigetto del motivo dipende dal fatto che la responsabilità disciplinare del notaio sussiste per il solo fatto di aver ricevuto un atto vietato dalla legge, senza che abbia rilievo né l’eventuale successiva conferma dell’atto, ove ritenuta ammissibile da parte del legislatore, né, a fortiori, l’astratta possibilità di conferma del medesimo.

Seguendo l’orientamento di cui a Cass. n. 29894 del 2018, il rigetto del motivo deriva dal fatto che, nel caso in esame, il notaio B. non deduce che, in riferimento ai contestati atti privi della dichiarazione prescritta a pena di nullità, sia stato posto in essere l’atto di conferma, ma sostiene che l’esclusione della violazione dell’art. 28 della legge notarile discenderebbe dalla possibilità di sanatoria, dalla circostanza cioè che gli atti oggetto del presente giudizio sono divenuti confermabili.

5.6. – Il Collegio ritiene che ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per la responsabilità disciplinare del notaio non abbia rilievo il mutamento, per effetto della disciplina sopravvenuta, dei caratteri della nullità ex art. 29, comma 1-bis.

L’art. 29, comma 1-ter, aggiunto dalla novella legislativa del 2017, nell’introdurre nel sistema la possibilità di confermare l’atto nullo per violazione della normativa in materia di conformità catastale, ha certamente mutato i caratteri della nullità: quella che originariamente era configurata come nullità assoluta, formale e insanabile (l’unico rimedio per l’atto notarile privo della dichiarazione di conformità essendo la ripetizione dell’atto), è divenuta una nullità sanabile, essendo stato previsto il meccanismo della conferma.

Sennonché, il giudizio di disvalore disciplinare è calibrato esclusivamente sul momento della consumazione dell’illecito. L’illecito disciplinare del notaio è soggetto alle norme vigenti al tempo in cui fu commesso.

Gli atti stipulati dal notaio B., nel 2015, quando sono stati ricevuti, erano nulli e non convalidabili: erano espressamente proibiti dalla legge.

La circostanza che i caratteri della nullità per mancato rispetto della disciplina in tema di conformità catastale oggettiva, di cui al comma 1-bis, siano successivamente modificati, e sia data alle parti, attraverso la conferma, di far venir meno la nullità del precedente atto, consentendo ad esso di produrre gli effetti giuridici voluti, non vale a eliminare la responsabilità del notaio.

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, il divieto imposto dalla L. n. 89 del 1913, art. 28, comma 1, n. 1), – di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della stipulazione, ad opera del notaio, di un atto affetto da nullità assoluta e insanabile, in quanto la stipulazione di quell’atto segna il momento di consumazione istantanea dell’illecito.

E’ in quel momento che, per mano del notaio, si realizza la violazione di norme proibitive.

Il fatto che successivamente sia mutato il regime di quella nullità e che questa sia divenuta sanabile, non vale ad escludere la responsabilità del notaio rogante, il quale, con il ricevimento di atti affetti da nullità, allora, assoluta e insanabile, si è reso responsabile della violazione del citato art. 28 della legge notarile.

Essendo l’illecito disciplinare del notaio riconducibile al genus di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio di retroattività della disciplina normativa sopravvenuta più favorevole (Cass., Sez. II, 15 gennaio 2019, n. 816).

Deve pertanto escludersi che l’introduzione della possibilità di conferma dell’atto nullo valga ad elidere la responsabilità disciplinare del notaio, realizzatasi e consumatasi con la condotta di ricevimento di un atto che, al tempo del rogito, era affetto da nullità assoluta e insanabile.

Ne’, per ammettere la retroattività della lex mitior, può riconoscersi alle sanzioni previste per la violazione dell’art. 28 della legge notarile natura sostanzialmente o convenzionalmente penale (cfr. Cass., Sez. H, 3 febbraio 2017, n. 2927; Cass., Sez. H, 4 luglio 2019, n. 18033; Cass., n. 21828 del 2019, cit.).

Si tratta, infatti, di sanzioni (la sanzione della sospensione da sei mesi ad un anno ovvero la sanzione pecuniaria da 516 Euro a 15.493 Euro) che non hanno un carattere punitivo né un’elevatissima carica afflittiva e che non sono comminate in funzione di una finalità di deterrenza o di prevenzione generale negativa.

Tali sanzioni hanno come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale e sono preordinate all’effettivo adempimento del controllo preventivo di legalità, che costituisce un aspetto fondamentale e di primaria importanza della funzione affidata ai notai, essendo espressione di uno dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati.

5.7. – E’ pertanto inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale, prospettata dal ricorrente, del comma 1-ter dell’art. 29, ove interpretato nel senso che, a differenza del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 47, per la nullità urbanistica, non prevederebbe la regola che soltanto il ricevimento o l’autenticazione di atti nulli e non convalidabili costituisce violazione dell’art. 28 della legge notarile.

La questione è irrilevante perché, per effetto della novella del 2017, la nullità in questione non è più insanabile, essendo previsto il meccanismo della conferma; ma la modifica di questo carattere della nullità – che già assimila la nuova disciplina della nullità in materia di conformità catastale a quella dettata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 47, indicato dal ricorrente come tertium comparationis – non esclude la responsabilità disciplinare del notaio, essendo stata la violazione commessa quando l’atto era affetto da nullità assoluta e insanabile.

6. – Con il quinto mezzo (violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 1913, art. 135, comma 4) ci si duole che la Corte d’appello abbia disatteso il motivo di reclamo inerente all’illegittimità del cumulo materiale di sanzioni applicato al notaio B. (516 Euro per ciascuno dei 205 rogiti ricevuti nel 2015). Il notaio avrebbe errato una sola volta (in occasione della formazione di uno stesso atto) per tutte le contravvenzioni commesse alla medesima disposizione. La violazione sarebbe da imputare alla stessa dichiarazione (quella di conformità catastale), sempre dello stesso tenore.

6.1. – Il motivo è infondato. Data pubblicazione 10/12/2021 In tema di responsabilità del notaio, ai sensi dell’art. 135, comma 4, della legge notarile, ove il professionista, in occasione della formazione di uno stesso atto, contravvenga più volte alla medesima disposizione, incorre in una sola sanzione, determinata fino all’ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenendo conto delle violazioni commesse.

Secondo il ricorrente la sanzione dovrebbe essere unica anche quando il notaio sia incorso in una pluralità di violazioni della stessa disposizione nella formazione di atti diversi, essendo tale violazione da imputare alla stessa dichiarazione, quella di conformità catastale, oltretutto sempre dello stesso tenore.

Sennonché questa Corte ha già chiarito che l’art. 135, comma 4, della legge notarile non opera nel caso in cui siano commesse plurime infrazioni identiche in atti diversi, non potendo il giudice interferire nella discrezionalità del legislatore estendendo all’ambito degli illeciti disciplinari quanto previsto in materia penale in tema di continuazione (Cass., Sez. II, 16 aprile 2013, n. 9177). Di recente, il principio è stato ribadito da Cass., n. 16519 del 2020, cit., e da Cass., Sez. II, 19 febbraio 2021, n. 4527, che hanno richiamato il precedente in cui la Corte (Cass., n. 11507 del 2016, cit.) ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 138 della legge notarile, nella parte in cui non prevedono l’applicabilità di una sola sanzione, determinata fino all’ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenendo conto del numero delle violazioni commesse, anche in caso di plurime infrazioni della medesima disposizione compiute in atti diversi, rientrando l’estensione del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari nella discrezionalità del legislatore, censurabile nel giudizio di costituzionalità soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, non ravvisandosi, nella specie, neppure la prospettata disparità di trattamento, alla stregua delle specificità della professione notarile, degli interessi protetti e dei valori di riferimento.

7. – Il ricorso è rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

8. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Archivio notarile controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472