Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.39407 del 10/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10110-2017 proposto da:

M.R., rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE PACIFICO e VITTORIO DI MEGLIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

CONGREGAZIONE SUORE PROVVIDENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTA PINCIANA n. 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;

– controricorrente –

– intimata –

avverso la sentenza n. 252/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 9.4.2003 M.R., S. ed E. evocavano in giudizio la Congregazione delle Suore della Provvidenza innanzi il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, esponendo di essere proprietari di alcuni fondi siti in territorio del Comune di Ischia, ricevuti per successione dal loro genitore M.M., e di avervi sempre acceduto lungo un viale carrabile in terra battuta insistente sulla proprietà della Congregazione, terminante con uno spiazzo destinato al parcheggio delle vetture, dal quale si dipartiva poi un sentiero che adduceva alla loro proprietà. I ricorrenti lamentavano che nel febbraio 2003 l’accesso a detto viale era stato precluso mediante la posa in opera di un cancello, chiuso da un lucchetto, ed invocavano la reintegrazione nel possesso del diritto di passaggio pedonale e carrabile lungo il viale e sullo spiazzo terminale.

Si costituiva in giudizio la Congregazione, che resisteva alla domanda, eccependone la tardività.

Dopo aver denegato l’interdetto il Tribunale, all’esito del giudizio di merito, rigettava la domanda con sentenza n. 302/2011. Il primo Giudice riteneva, in particolare, non conseguita la prova del possesso vantato dai ricorrenti, poiché i testimoni di parte resistente avevano riferito che il passaggio avveniva perché il cancello, esistente in loco sin dal febbraio 2002, veniva trovato aperto, mentre quelli di parte ricorrente avevano riferito soltanto di un passaggio esercitato saltuariamente.

Interponevano appello avverso detta decisione gli originari ricorrenti e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 252/2017, resa nella resistenza della Congregazione, rigettava il gravame, condannando gli appellanti alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza M.R., affidandosi a sei motivi.

Resiste con controricorso la Congregazione delle Suore della Provvidenza.

In prossimità dell’adunanza camerale la parte controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i motivi di ricorso, va scrutinata l’eccezione di inammissibilità dello stesso, per difetto di ius postulandi in capo al procuratore della parte ricorrente. Ad avviso di parte controricorrente, in particolare, il ricorso sarebbe sprovvisto di procura speciale, poiché quella apposta in calce al medesimo sarebbe priva di qualsiasi richiamo al giudizio di legittimità, e l’avv. Vittorio Di Meglio non sarebbe iscritto all’albo speciale dei professionisti abilitati all’esercizio della professione dinanzi le magistrature superiori.

L’eccezione è infondata sotto ambedue i profili.

Quanto al primo di essi, si osserva che la procura è apposta in calce all’originale del ricorso. Sul punto, merita di essere ribadito il principio per cui “Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione e’, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27302 del 30/11/2020, Rv. 659726; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 10539 del 09/05/2007, Rv. 597484; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9493 del 20/04/2007, Rv. 597861; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28227 del 20/12/2005, Rv. 586090). E’ dunque pacificamente irrilevante il fatto che la procura, in calce o a margine del ricorso in Cassazione, non contenga riferimenti specifici a detto giudizio, ovvero contenga – per converso – riferimenti anche al giudizio di merito, o alle sue fasi e gradi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5481 del 14/03/2006, Rv. 590103; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14011 del 30/06/2005, Rv. 582267, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5168 del 09/03/2005, Rv. 581377 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 22119 del 24/11/2004, Rv. 578456).

Per quanto invece attiene al secondo profilo, fermo restando il principio per cui va dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione proposto e sottoscritto da un avvocato che, alla data della notificazione dell’atto, non figurava tra gli iscritti nell’albo speciale dei professionisti abilitati all’esercizio dinanzi le magistrature superiori (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15706 del 04/06/2021, Rv. 661629) va evidenziato che, nel caso di specie, la procura in calce al ricorso è stata conferita non soltanto all’avv. Vittorio Di Meglio -che, secondo quanto eccepito da parte controricorrente, non sarebbe iscritto al predetto albo- ma anche all’avv. Pasquale Pacifico, che risulta iscritto all’albo dei cassazionisti, come risulta dal controllo effettuato sul sito del Consiglio Nazionale Forense. La sottoscrizione del ricorso da parte di almeno un avvocato regolarmente iscritto all’albo è sufficiente ad escluderne l’inammissibilità.

Passando ai motivi di ricorso, con il primo di essi la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che il difensore della Congregazionea aveva rivendicato, con comunicazione del 3.3.2003, la legittimità della chiusura del cancello. Ad avviso della ricorrente, detta missiva dimostrerebbe che la Congregazione intendeva impedire l’esercizio del diritto di passaggio, il quale -dunque- avrebbe dovuto essere ritenuto implicitamente confermato, anche considerato che la prova testimoniale avrebbe dimostrato che, sino alla chiusura del cancello, detto diritto sarebbe stato liberamente esercitato dai ricorrenti.

La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha esaminato il contenuto della missiva del 3.3.2003, alla quale fa riferimento la doglianza in esame, e non ha ravvisato in essa alcun riconoscimento dell’esercizio del diritto di passaggio rivendicato dalla M.. Peraltro, va osservato che la sentenza impugnata contiene la trascrizione della missiva (cfr. pag. 7), dal cui contenuto non si evidenzia in alcun modo il riconoscimento ipotizzato da parte ricorrente.

Inoltre, la Corte distrettuale ha precisato che, trattandosi di lettera proveniente dal mandatario del titolare, ad essa non poteva essere comunque riconnessa alcuna portata confessoria. La statuizione, coerente con il più che consolidato insegnamento di questa Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15538 del 20/06/2013, Rv. 626956; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4509 del 14/02/2019, Rv. 652559; Cass. Sez. L, Sentenza n. 28711 del 03/12/2008,Rv. 605772; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7125 del 06/07/1990, Rv. 468159), è pienamente condivisibile.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1140,1027 e ss. e 1068 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la prova dell’esercizio di fatto del passaggio avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente ai fini dell’invocata tutela possessoria.

La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha escluso la sussistenza della prova del possesso all’esito di una valutazione non implausibile del fatto e delle risultanze istruttorie, che non è in sé stessa censurabile in questa sede. In particolare, la Corte distrettuale ha evidenziato che la ricorrente aveva dimostrato soltanto uno sporadico passaggio, ma non l’esercizio di un diritto “con continuità tale da poter ritenere esistente il diritto di possesso della servitù di passaggio pedonale e carrabile” (cfr. pag. 7 della sentenza). La censura non si confronta utilmente con tale affermazione, ma si limita ad invocare una ricostruzione diversa del fatto, alternativa a quella seguita dal giudice di merito, senza considerare che il motivo di ricorso non può mai risolversi nella mera invocazione di un nuovo giudizio sul fatto, estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché la Corte di Appello avrebbe fondato il proprio convincimento soltanto sulla deposizione dei testi S.E. e S.F., senza tener conto del complesso delle prove acquisite nel corso del giudizio di merito.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché la Corte territoriale avrebbe valutato le deposizioni dei già citati testi S. senza porle in correlazione con il restante materiale istruttorio, tra cui -in particolare- la missiva del legale della Congregazione del 3.3.2003, la quale, ad avviso della parte ricorrente, avrebbe dimostrato che, sino a tale data, il passaggio era stato esercitato.

Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello non ha affatto valutato soltanto le deposizioni dei testimoni S. E. e S.F., ma le ha poste in correlazione con le restanti istruttorie, ritenendo che queste ultime fossero state confermate dalle prime.

Nell’ambito del procedimento logico seguito dal giudice di merito, dunque, le deposizioni dei testi S. non sono state utilizzate come principale argomento, ma soltanto sub specie di elemento confermativo di quanto emergeva dalle deposizioni degli altri testimoni escussi. Pertanto, la valutazione delle testimonianze in esame non è stata affatto l’unico elemento sul quale la Corte ha deciso, ed è avvenuta nel contesto dell’apprezzamento delle complessive risultanze dell’istruttoria, documentale ed orale, esperita in prime cure. Sul punto, peraltro, merita di essere ribadito il principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché la Corte partenopea avrebbe omesso di considerare i testi S. inattendibili, in quanto essi sarebbero stati interessati all’esito della causa.

La censura è inammissibile. La questione è stata esaminata, e scrutinata negativamente, dalla Corte di Appello, che non ha rinvenuto in capo ai testi S. alcun interesse diretto alla causa (cfr. pag. 6 della sentenza). La Corte napoletana, in particolare, ha ritenuto che “… le pregresse vicende processuali (che avevano visto i S. in causa contro la dante causa della convenuta in un giudizio avente ad oggetto lo stesso passaggio) deponevano nel senso di un interesse di fatto dei medesimi favorevole al riconoscimento delle istanze attoree”; secondo il giudice di merito, quindi, i due testimoni da un lato non vantavano un interesse diretto al giudizio, e dall’altro lato erano comunque portatori di un interesse di fatto sostanzialmente in favore della M..

Con il sesto ed ultimo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112,132 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile il motivo di gravame con il quale la M., appellante, aveva contestato la ritenuta incapacità a testimoniare del teste R.G.. La Corte territoriale, in particolare, non avrebbe considerato che la difesa dell’odierna ricorrente aveva tempestivamente contestato detta statuizione, anche nel corso del giudizio di prime cure.

La censura è inammissibile. La Corte di Appello esamina il motivo con il quale la M. aveva lamentato la ritenuta incapacità a deporre del R., ma afferma che l’odierna ricorrente non ne aveva chiesto l’audizione nelle conclusioni rassegnate in appello. La doglianza è generica sul punto, poiché non contiene alcun riferimento alle predette conclusioni, che non sono riportate, né in alcun modo richiamate, nel ricorso. Inoltre, la ricorrente nulla dice in relazione alla decisività della prova della quale lamenta il mancato ingresso nell’istruttoria svolta nel giudizio di merito; sotto questo profilo, va ribadito che. “La censura contenuta nel ricorso per cassazione i relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si duole della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione” (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 8204 del 04/04/2018, Rv. 647571; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9748 del 23/04/2010, Rv. 612575).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte controricorrente. Nulla, invece, per la parte rimasta intimata, in assenza di svolgimento di attività difensiva, da parte della stessa, nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda Sezione civile, il 22 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021

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