Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39419 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4140/2019 proposto da:

A.P., e M.R., elettivamente domiciliati in ASCOLI PICENO, PIAZA ROMA 3, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI ACCIACCAFERRI, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di citazione nel procedimento di primo grado;

– ricorrenti –

contro

CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

COMUNE DI MONTEMONACO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VOLTAGGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO LORI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1539/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:

in relazione ad infiltrazioni ed esalazioni maleodoranti presenti nel loro immobile sito in *****, A.P. e M.R. promossero un procedimento per A.T.P. nei confronti della C.I.I.P. s.r.l., cui era affidata la gestione delle fognature comunali; all’esito, agirono per il risarcimento dei danni contro la medesima C.I.I.P. e contro il Comune di Montemonaco, “ciascuno per il titolo e nella misura che sarà ritenuta di giustizia”;

costituitisi in giudizio entrambi i convenuti, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettò la domanda, affermando che l’accertamento svolto nell’A.T.P. non era opponibile al Comune (che non era stato chiamato a parteciparvi) e che la C.I.I.P., che non era tenuta ad effettuare una continua vigilanza sull’intero impianto fognario, era intervenuta tempestivamente (entro un’ora dalla segnalazione dell’inconveniente) per riparare la falla della fogna;

la Corte di Appello di Ancona ha rigettato il gravame dell’ A. e della M. e, in accoglimento dell’impugnazione incidentale del Comune, li ha condannati a rifondere allo stesso le spese di entrambi i gradi di giudizio;

hanno proposto ricorso per cassazione A.P. e M.R., affidandosi a sei motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, il Comune di Montemonaco e la C.I.I.P. s.p.a.;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

il Comune e la C.I.I.P. hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile per carenza di procura speciale alle liti in favore del difensore, in quanto:

nella intestazione del ricorso si dice che l’ A. e la M. sono “rappresentati e difesi dall’Avv. Pierluigi Acciaccaferri del Foro di Ascoli Piceno (…) presso il quale eleggono domicilio giusta procura in calce all’atto di citazione nel procedimento civile ordinario di primo grado R.G. n. 2475/09 innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno”;

in calce al ricorso è spillata la procura alle liti rilasciata dall’ A.

e dalla M. nell’anno 2009 (la procura è preceduta dalla data 20.10.2009 e seguita dalla fotocopia di un avviso di ricevimento datato 3.11.09); con tale procura, gli stessi delegavano l’avv. Acciaccaferri a rappresentarli e difenderli “in ogni stato grado e fase del presente procedimento”;

una siffatta procura non è valida nel presente giudizio, in relazione alla previsione dell’art. 365 c.p.c., atteso che “la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso è inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi di giudizio” (Cass. n. 17901/2020);

siffatta inidoneità della procura determina l’inammissibilità del ricorso e comporta che la condanna alle spese del giudizio debba essere pronunciata nei confronti del difensore (cfr. Cass. n. 25435/2019: “l’inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l’attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico – del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità”; cfr. anche Cass. n. 13055/20187 e Cass. n. 14474/2019);

a ciò deve aggiungersi che, “in caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato” (Cass. n. 32008/2019), ovviamente se ed in quanto dovuto.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna l’avvocato Pierluigi Acciaccaferri, del foro di Ascoli Piceno, al pagamento delle spese di lite, liquidate, per ciascun controricorrente, in Euro 3.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo avvocato Acciaccaferri, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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