LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23636/2018 proposto da:
R.P., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ludovisi n. 36, presso lo studio dell’avvocato Polimeni Domenico, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Cotroneo Attilio;
– ricorrente –
contro
Banca d’Italia, in persona del Governatore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Nazionale n. 91, presso gli uffici della propria Avvocatura, rappresentata e difesa dall’avvocato Profeta Vincenza, unitamente all’avvocato Dipace Giovina;
– controricorrente –
e contro
Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, al viale Europa n. 190, presso l’avvocato Ursino Anna Maria Rosaria, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n:12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
e contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4183/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/02/2018;
udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 02/07/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
La materia del contendere dalla fase di merito aveva ad oggetto un pignoramento presso terzi per crediti da ritardato espletamento di attività giudiziaria, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89 (cd. Legge Pinto), con richiesta di partecipazione, da parte del creditore interveniente R.P., alla distribuzione della somma ricavata nella procedura esecutiva iniziata da altro creditore procedente, M.B.M..
In detta procedura esecutiva, recante n. 6089 del 2013 Tribunale di Roma, promossa da M.B.M. nei confronti del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia la Banca d’Italia e che Poste Italiane S.p.a. avevano reso dichiarazioni positive con riferimento al credito del procedente principale, con successivo accantonamento delle somme necessarie al soddisfacimento ma con esclusione del credito dell’interveniente R..
Il giudice dell’esecuzione aveva, pertanto, distribuito le somme ritenendo carente di legittimazione passiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze, escludendo le somme accantonate dalla Banca d’Italia, con la conseguenza che la distribuzione era effettuata solo con riferimento alle somme di cui alla dichiarazione di Poste Italiane S.p.a., in esito ad accertamento di obbligo del terzo e con esclusione del credito del R..
A seguito dell’esclusione, da parte del giudice dell’esecuzione, dell’intervento, R.P. propose opposizione agli atti esecutivi.
Il Tribunale di Roma, quale giudice dell’opposizione, l’ha rigettata con sentenza n. 4183 del 27/02/2018.
Avverso la sentenza in unico grado ricorre, con atto affidato a tre motivi, R.P..
Resistono con separati controricorsi la Banca d’Italia, Poste Italiane S.p.a. e il Ministero della Giustizia.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.
Il P.G. non ha preso conclusioni per l’adunanza camerale del 2 luglio 2021, svoltasi con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nell’imminenza dell’adunanza camerale il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha depositato memoria nella quale ha dichiarato che il suo credito era stato soddisfatto e ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
Le controparti costituite non hanno preso posizione sulla detta richiesta.
La causa deve, pertanto, essere decisa, al solo fine della regolazione delle spese di lite, non constando una rinuncia delle controricorrenti ad esse o che le parti abbiano raggiunto un accordo stragiudiziale, sulla base del criterio della cd soccombenza virtuale.
La vicenda è analoga a quelle decise dalle sentenze di questa Corte nn. 25026 del 08/10/2019 e 29027 del 13/11/2018 che hanno entrambe rigettato i ricorsi avverso le sentenze sulle opposizioni agli atti esecutivi in controversie del tutto analoghe, ove non identiche.
Il primo motivo è di violazione e (o) falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5 quinquies, come introdotto dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, art. 6, comma 6, conv. con modif. in L. 6 giugno 2013, n. 64 e dell’art. 12 preleggi, in relazione all’art. 499 c.p.c., comma 4 e art. 500 c.p.c..
Il secondo motivo è di violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 2 bis, conv. con modif. in L. n. 134 del 2021, per omessa pronuncia sulla ritenuta carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
Il terzo motivo è di violazione degli artt. 547 e 548 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’omessa procedura di mancata dichiarazione del terzo.
Su tutti e tre i motivi, sulla base delle motivazioni diffusamente esposte dalle richiamate sentenze nn. 25026/2019 e 29027/2018 (e segnatamente di questa), la soccombenza del ricorrente risulta evidente.
Ciò segnatamente in quanto (pag. 8 e segg. sentenza n. 29027 del 2018) l’intervento nel processo esecutivo è una modalità di esercizio dell’azione esecutiva. Pertanto, quanto meno per analogia iuris, nel silenzio della legge le norme dettate per l’esercizio dell’azione esecutiva nelle forme ordinarie debbono applicarsi anche all’esercizio dell’azione esecutiva nella forma dell’intervento. Esso, inoltre, sarà soggetto alle norme che disciplinano l’azione esecutiva al momento in cui viene compiuto, e non al momento in cui venne notificato il pignoramento da parte del creditore che per primo avviò l’esecuzione forzata.
Il ricorso, pertanto, scrutinato ai soli fini della soccombenza virtuale, risulta ampiamente infondato.
Le spese di lite, sulle quali deve provvedersi sulla base del richiamato criterio della soccombenza virtuale, devono essere riconosciute in favore di ciascuna parte controricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 – 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (da ultimo e in via esaustiva: Cass. n. 20697 del 20/07/2021 Rv. 662193 – 01).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida per ciascun controricorrente in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi per Poste Italiane ed oltre eventualmente spese prenotate a debito per il Ministero; oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA in favore di Poste Italiane S.p.a. e oltre spese eventualmente prenotate a debito in favore della Banca d’Italia e del Ministero della Giustizia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021
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