LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 34742/18 proposto da:
A.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati a Roma, v.le Bruno Buozzi n. 99, difesi dall’avvocato Domenico Giovanni Ruggiero, in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 19.10.2017 n. 4245;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2008 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa;
-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione;
-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la L. 8 agosto 1991, n. 257.
Conclusero pertanto chiedendo – per quanto in questa sede ancora rileva – la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.
2. Con sentenza n. 56 del 3.1.2012 il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria, ritenendo non provata, da parte degli attori, la circostanza che le scuole di specializzazione da essi frequentate avessero i contenuti ed i requisiti (ad es., tempo pieno) prescritti dal diritto comunitario.
La suddetta sentenza fu appellata dai soccombenti.
3. Con sentenza 19.10.2017 n. 4245 la Corte d’appello di Napoli accolse il gravame, e condannò la sola Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento del danno, quantificato ex art. 1226 c.c., nella misura di Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso della scuola di specializzazione, misura desunta da quella prevista dalla L. n. 370 del 1999, art. 11.
3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i soggetti indicati in epigrafe, fondato su un motivo.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2 e 3 della direttiva 75/363.
Lamentano l’illegittimità della scelta con cui la Corte d’appello ha ritenuto di liquidare il danno da essi sofferto in misura pari ad Euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, misura desunta dalla L. n. 376 del 1999, art. 11.
Illustrano tale censura sostenendo che:
-) la scelta della Corte d’appello contrasterebbe con l’interpretazione che del diritto comunitario ha dato la Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 24 gennaio 2018, Pantuso, in causa C-616/16;
-) poiché il risarcimento del danno causato dallo stato per tardiva attuazione di una direttiva comunitaria deve “ripristinare” la condizione in cui il danneggiato si sarebbe trovato nel caso in cui le direttive fossero state tempestivamente attuate, il danno da perdita della remunerazione (che sarebbe stata) dovuta durante frequentazione della scuola di specializzazione non poteva che essere pari al compenso accordato a tutti gli specializzandi, una volta che alle direttive comunitarie venne data attuazione: e cioè il compenso previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6;
-) poiché i principi che precedono discendono direttamente dal diritto comunitario, ad essi non era consentito derogare, attraverso il generico richiamo alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.;
-) la decisione d’appello era “contraddittoria” nella parte in cui da un lato ha riconosciuto il diritto degli attori ad essere risarciti per la perdita dei benefici previsti dal diritto comunitario, e dall’altro ha negato l’applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, che del diritto comunitario costituiva applicazione;
-) la liquidazione del danno nella misura di Euro 6.713, prevista dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, in luogo della maggior misura di Euro 11.103,82, prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, determinava una disparità di trattamento tra quanti si iscrissero alle scuole di specializzazione a partire dall’anno accademico 1991-92, e quanti invece si iscrissero a partire dall’anno accademico 1983-84.
1.1. Il motivo è inammissibile, e sarebbe comunque infondato nel merito, se del merito si fosse potuto discorrere.
In primo luogo il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto la sentenza impugnata ha deciso la suddetta questione in modo conforme al consolidato orientamento di questa Corte, orientamento fondato su argomentazioni con le quali il ricorrente trascura di confrontarsi in modo analitico (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205 – 01; Sez. L, Sentenza n. 10973 del 9.5.2013; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2689 del 6.2.2014; Sez. 3, Sentenza n. 8032 del 21.4.2016; Sez. U., Sentenza n. 20348 del 31/07/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10593 del 22.4.2021).
1.2. In ogni caso la censura complessivamente prospettata dai ricorrenti sarebbe stata infondata per più ragioni. Lo si rileva “ad abundantiam”.
In primo luogo, sul piano del diritto interno, i ricorrenti muovono da un assunto postulato più che dimostrato: e cioè che se il legislatore avesse dato tempestiva attuazione alla Direttiva 82/76, il compenso che lo Stato avrebbe stabilito nel 1982, a favore dei frequentanti le scuole di specializzazione, sarebbe stato identico a quello che sarà poi stabilito nel 1991. Assunto non condivisibile, in virtù dello iato temporale tra le due epoche, e dei profondi mutamenti macroeconomici che le differenziano.
In secondo luogo, sul piano del diritto comunitario, lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina è una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri.
Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte della sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31922 del 10.12.2018; Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28.6.2018; Sez. L, Sentenza n. 15520 del 13.6.2018). Ne’ è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991, e coloro che le hanno frequentate in precedenza.
Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altresì vero che soltanto i secondi nell’iscriversi alle scuole di specializzazione hanno assunto oneri ed impegni (il tempo pieno, in primo luogo) sconosciuti ai primi.
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021