Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39423 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele G. A. – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 118/2017 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

A.P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.to PANTALEO GIUSEPPE PALUMBO;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 879/2016 emessa dalla CORTE D’APPELLO DI LECCE depositata in data 14/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 14/9/2016, la Corte d’appello di Lecce, decidendo quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 6545/2015), in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da A.P.O., e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall’appellante a seguito del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo l’ A., dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato tre corsi di specializzazione (in neurologia, farmacologia clinica e fisioterapia) con iscrizione, rispettivamente, negli anni accademici 1981/82, 1985/86 e 1988/89, senza percepire l’equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, rilevata l’avvenuta formazione del giudicato interno sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della domanda avanzata dall’ A. (non avendo le amministrazioni avversarie proposto alcuna impugnazione incidentale sul corrispondente accertamento concreto eseguito dal primo giudice d’appello), e rilevata la mancata decorrenza del termine di prescrizione delle pretese risarcitorie avanzate dall’originario attore (in conformità con quanto statuito dal giudice di legittimità), ha provvedendo alla liquidazione in termini monetari di quanto a quest’ultimo dovuto;

avverso la sentenza d’appello, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Economia e delle Finanze propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

A.P.O. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

l’odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3;

detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U., Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770-01);

sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;

l’assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso (e, in particolar modo, l’assenza di alcun riferimento alla sentenza di primo grado e al tenore della sentenza di appello successivamente cassata) – oltre che l’impossibilità di reperire detti elementi nel contesto dei motivi d’impugnazione, eventualmente idonei a darne conto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 – 01) ne impone la dichiarazione di inammissibilità;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso il ricorso.

Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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