Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.39426 del 13/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele G. A. – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27755/2018 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to PATRIZIA CONTE;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1786/2018 emessa dalla CORTE D’APPELLO DI VENEZIA depositata in data 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 25/6/2018, la Corte d’appello di Venezia, per quel che rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda originariamente proposta da T.A.M. per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al risarcimento, in favore dell’attrice, dei danni da questi ultimi sofferti a seguito del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo l’attrice, dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato un corso di specializzazione in pediatria (con iscrizione nel 1984), senza percepire l’equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui, riconosciuta la durata decennale del termine di prescrizione del diritto vantato dall’attrice, e la decorrenza di detto termine dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999), ha dichiarato l’intervenuta prescrizione delle pretese della T., avendo quest’ultima proposto l’azione civile per la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento di quanto alla stessa spettante solo nel settembre 2015, senza alcuna interruzione medio tempore del termine di prescrizione;

avverso la sentenza d’appello, T.A.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, resistono con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 370 del 1999, art. 11 e della direttiva CEE n. 2005/36 entrata in vigore il 21 ottobre 2007, nonché dell’art. 2947 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente identificato il dies a quo del termine di prescrizione del diritto azionato dall’odierna ricorrente in corrispondenza dell’entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, atteso il carattere permanente, pur dopo la promulgazione di tale legge, dell’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di trasposizione delle direttive CEE richiamate, senza riconoscere la decorrenza di detto termine di prescrizione in corrispondenza del 20 ottobre 2007, data di cessazione dell’obbligo di attuazione delle direttive dell’Unione Europea;

il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1;

al riguardo, varrà evidenziare come, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

nel caso di specie, il giudice a quo ha rilevato la decorrenza del termine decennale di prescrizione del diritto vantato dall’odierna ricorrente dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999) uniformandosi all’orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno – realizzata solo con il D.Lgs. n. 257 del 1991 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1983 e la conclusione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della L. n. 370 del 1999, il cui art. 11, ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (Sez. 3, Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020, Rv. 656585 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01);

rispetto a tali conformi arresti della giurisprudenza di legittimità, la ricorrente ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di fonti normative e di precedenti giurisprudenziali non adeguatamente argomentati, né decisivi o pertinenti;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, in contrasto con la natura controversa delle questioni oggetto del giudizio;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente sottolineato l’insussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado (escludendo il ricorso di un caso di soccombenza reciproca o di assoluta novità delle questioni trattate), e altrettanto correttamente provveduto, quanto alla compensazione delle spese d’appello, ad applicare il criterio della soccombenza, essendosi, peraltro, l’odierna ricorrente limitata alla mera invocazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa, come tale non consentita in questa sede di legittimità;

sul punto è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. U., Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01);

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito;

dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, agli accessori come per legge e al pagamento delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472