Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39505 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1224-2020 proposto da:

D.R.M.C., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato FILOMENA D’ADDARIO;

– ricorrente –

contro

SOGET SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 325/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositata il 14/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

RILEVATO

Che:

d.R.M.C. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 325 del 2019 del Tribunale di Lecce, esponendo che:

– aveva proposto opposizione all’esecuzione promossa nei propri confronti e presso il terzo INPS, dall’agente per la riscossione Soget, s.p.a., eccependo l’incompetenza territoriale del giudice investito;

– il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per dichiarazione negativa dell’ente previdenziale, e, in ragione del criterio della soccombenza virtuale, aveva condannato alle spese la Soget;

-la Corte di appello aveva rimesso la causa al primo giudice per mancata integrazione del contraddittorio necessario, con il terzo pignorato, davanti al Tribunale;

nessuno si è difeso per gli intimati.

RILEVATO

Che:

con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101,102 e 354 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il terzo pignorato è litisconsorte necessario solo quando interessato alla liberazione dal vincolo pignoratizio;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Rilevato che:

il ricorso è improcedibile;

infatti, non è stata prodotta l’asseverazione autografa della relata di notifica via p.e.c. del ricorso, da esibire a norma dell’art. 369 c.p.c., n. 2;

trattandosi, dunque, di notifica telematica, nell’attuale giudizio di legittimità è necessaria l’asseverazione in parola, a mente della ricostruzione chiarita da Cass., Sez. U., 24/09/2018, n. 22438;

per completezza si evidenzia che risulta una “attestazione di conformità” della “copia per immagine su supporto informatico…all’originale formato…su supporto analogico” della procura: si tratta, pertanto, di elemento del tutto differente dall’asseverazione autografa della copia analogica del ricorso firmato digitalmente, e della corrispondente relata di notifica telematica, di cui si è appena detto;

non deve provvedersi sulle spese attese le mancate difese delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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