LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1224-2020 proposto da:
D.R.M.C., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato FILOMENA D’ADDARIO;
– ricorrente –
contro
SOGET SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 325/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositata il 14/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
RILEVATO
Che:
d.R.M.C. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 325 del 2019 del Tribunale di Lecce, esponendo che:
– aveva proposto opposizione all’esecuzione promossa nei propri confronti e presso il terzo INPS, dall’agente per la riscossione Soget, s.p.a., eccependo l’incompetenza territoriale del giudice investito;
– il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per dichiarazione negativa dell’ente previdenziale, e, in ragione del criterio della soccombenza virtuale, aveva condannato alle spese la Soget;
-la Corte di appello aveva rimesso la causa al primo giudice per mancata integrazione del contraddittorio necessario, con il terzo pignorato, davanti al Tribunale;
nessuno si è difeso per gli intimati.
RILEVATO
Che:
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101,102 e 354 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il terzo pignorato è litisconsorte necessario solo quando interessato alla liberazione dal vincolo pignoratizio;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Rilevato che:
il ricorso è improcedibile;
infatti, non è stata prodotta l’asseverazione autografa della relata di notifica via p.e.c. del ricorso, da esibire a norma dell’art. 369 c.p.c., n. 2;
trattandosi, dunque, di notifica telematica, nell’attuale giudizio di legittimità è necessaria l’asseverazione in parola, a mente della ricostruzione chiarita da Cass., Sez. U., 24/09/2018, n. 22438;
per completezza si evidenzia che risulta una “attestazione di conformità” della “copia per immagine su supporto informatico…all’originale formato…su supporto analogico” della procura: si tratta, pertanto, di elemento del tutto differente dall’asseverazione autografa della copia analogica del ricorso firmato digitalmente, e della corrispondente relata di notifica telematica, di cui si è appena detto;
non deve provvedersi sulle spese attese le mancate difese delle parti intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021