LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23165-2020 proposto da:
L.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che lo rappresenta e difende unitamente a sé stesso ed all’avvocato ELENA LIVIOTTI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 681/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
RILEVATO
che:
l’avvocato L.M.L. ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 681 del 2020 della Corte di appello di Milano, esponendo che:
-il concessionario per la riscossione “pro tempore”, Equitalia Nord s.p.a., aveva proceduto nei suoi confronti, nel 2015, a due pignoramenti presso la Camera dei Deputati e la Banca Mediolanum s.p.a., entrambi in forza delle medesime 22 cartelle;
– il pignoramento presso la Banca Mediolanum, quale terzo, risultava satisfattivo;
– nel marzo 2016 l’agente per la riscossione procedeva a ulteriori due pignoramenti presso il Banco Popolare s.c., poi Banco BPM s.p.a., e presso Intesa SanPaolo, per identiche cartelle, tra cui due già saldate in esito al pignoramento del 2015;
– nel maggio 2016 l’agente per la riscossione procedeva a ulteriore pignoramento per le medesime cartelle di cui ai previ pignoramenti del marzo del medesimo anno;
– il deducente proponeva quindi opposizione all’esecuzione in relazione ai già intervenuti pagamenti;
– per errore il processo di opposizione veniva iscritto con due numeri progressivi differenti, e in un caso il riscossore dichiarava di aver già riscosso le somme, in un altro rendeva dichiarazione positiva;
– il Tribunale respingeva la domanda per difetto di prova dell’incasso, con pronuncia confermata dalla Corte territoriale;
resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
RILEVATO
che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare il pur constatato difetto di contestazione dell’incasso;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., poiché la Corte di appello di Milano avrebbe errato mancando di considerare che una volta provato documentalmente il pagamento in esito ai precedenti pignoramenti, l’onere della prova della differente imputazione era in capo al preteso creditore;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..
Rilevato che:
deve procedersi a cassazione con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3;
questa Corte, rivedendo il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento ovvero dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (cfr., da ultimo, Cass., 05/06/2020, n. 10813) ha concluso che, nelle suddette ipotesi, a ben vedere, si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass., 18/05/2021, n. 13533) osservando in particolare che, in realtà, l’interesse del terzo è risultato casisticamente rilevato in modo così ampio “da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti” (pag. 7);
nell’ipotesi il terzo pignorato non risulta parte del giudizio neppure nelle fasi di merito;
la sentenza dev’essere pertanto cassata, con spese al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le, spese, al Tribunale di Milano, perché pronunci in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021