Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.39520 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

ha pronunciato, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, sul ricorso iscritto al n. 21437/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Unicredit s.p.a., (già Gruppo Bancario Credito Romagnolo s.p.a.), rappresentata e difesa dall’Avv. Silvio Scelfo e dall’Avv. Gabriele Escalar, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11, presso lo studio del secondo;

– controricorrente –

avverso la decisione della Commissione tributaria centrale, Sezione di Bologna, n. 1264/11/12 depositata il 18 giugno 2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2021 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

FATTI DI CAUSA

1. Banca di Credito Romagnolo s.p.a. impugnò davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Bologna il rifiuto tacito della restituzione dell’IRPEG e dell’ILOR versate in relazione alla “perdita da fusione” di L. 9.875.079.000 derivante dalla fusione per incorporazione della controllata Banca Vonwiller & C. s.p.a., deducendo che tale perdita, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 57, comma unico, lett. b), non doveva concorrere – diversamente da come fatto nella propria dichiarazione dei redditi modello 760 per il periodo d’imposta 1979, che chiedeva, perciò, di emendare – alla formazione del proprio reddito d’impresa, ai fini dell’IRPEG, e della base imponibile dell’ILOR;

2. La Commissione tributaria di primo grado di Bologna, con la decisione n. 143 depositata il 9 luglio 1984 – dopo avere negato la sospensione del giudizio per avere la società contribuente presentato dichiarazione integrativa ai sensi del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, chiesta dall’amministrazione finanziaria – accolse il ricorso della società contribuente.

3. Avverso tale pronuncia, l’amministrazione finanziaria propose appello alla Commissione tributaria di secondo grado di Bologna la quale, dopo avere sospeso il giudizio al fine di acquisire la comunicazione dell’ufficio in ordine alla validità e alla definitiva liquidazione della dichiarazione integrativa presentata dalla società contribuente, acquisita tale comunicazione (prot. n. 5038 del 9 maggio 1988), e ripreso il processo, con la decisione n. 843/3/1993 depositata l’11 dicembre 1993, accolse l’appello dell’amministrazione.

4. Avverso tale pronuncia, Unicredit s.p.a. (già Credito Romagnolo s.p.a.) propose ricorso alla Commissione tributaria centrale, Sezione di Bologna (hinc anche: “CTC”), che lo accolse, motivando che: a) “(l)a CTP in sede di impugnazione (Le.: la Commissione tributaria di secondo grado di Bologna), pur dando atto che a seguito della sentenza di I grado, che aveva annullato l’accertamento (che era stato nel frattempo notificato a Banca di Credito Romagnolo s.p.a. con riguardo a IRPEG ed ILOR per lo stesso periodo d’imposta 1979), l’Ufficio non aveva riproposto specificamente la questione afferente “la voce relativa alla perdita di fusione” (cfr. cit. sentenza CTP 2 grado, n. 847/1993), è entrata comunque nel merito della questione – sebbene l’Ufficio medesimo chiedesse la declaratoria di cessata materia del contendere, per essere intervenuta dichiarazione integrativa ai fini del condono; ciononostante, infatti, il Giudice decidente, escludendo la corretta impostazione defensionale, ha respinto il ricorso della contribuente”; b) “(h)a impugnato tale sentenza parte soccombente, presentando ricorso a questa Commissione Tributaria Centrale, ribadendo che la mancata riproposizione dei motivi a sostegno del gravame, da parte dell’Ufficio, ha determinato efficacia di cosa giudicata”; c) “(t)ale aspetto della vicenda processuale merita immediato ed assorbente accoglimento: l’Ufficio si è limitato, nell’atto di appello, a riportarsi a quanto eccepito nella memoria di costituzione nel giudizio di I grado, invero istando, in via principale, per la sospensione del giudizio a causa della concorrente procedura di condono. L’appellante deve riproporre, a pena d’inammissibilità, le questioni che ritenga rilevanti ed i motivi, specifici, di censura della diversa decisione adottata e nella sentenza impugnata. Il mero richiamo non è sufficiente. Di tanto, peraltro, dava atto la stessa CTP di II grado, che, pur tuttavia, ha inteso esprimersi nel merito, riformando la decisione di I grado, della cui efficacia d’intangibilità aveva contestualmente fornito contezza”.

5. Avverso tale decisione della Commissione tributaria centrale, Sezione di Bologna – depositata il 18 giugno 2012 e non notificata ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso, notificato il 18/19 settembre 2013, a un unico motivo.

5. Unicredit s.p.a. (già Gruppo Bancario Credito Romagnolo s.p.a.) resiste con controricorso, notificato il 24/25-30 ottobre 2013.

6. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni motivate, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di estinzione della causa per cessazione della materia del contendere a seguito della dichiarazione integrativa presentata dalla società contribuente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 22 e degli artt. 324 e 346 c.p.c., “per effetto del rinvio di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 39 (mancata formazione di un giudicato interno)”, per avere la Commissione tributaria centrale, Sezione di Bologna, “afferma(to) che si sarebbe formato un giudicato interno in quanto l’Ufficio, nell’impugnare dinanzi alla CT di 2 grado la sentenza n. 193 del 25.6.1984 (depositata il 9 luglio 1984) non avrebbe riproposto specificamente la questione afferente la perdita di fusione”, atteso che, “(Un realtà, nell’appello avverso la sentenza di I grado n. 193/84, concernente il silenzio-rifiuto sul rimborso, l’Ufficio aveva proposto un’eccezione specifica relativa alle perdite da fusione, lamentando la violazione del D.P.R. n. 598 del 1973, art. 16”.

2. Preliminarmente, va rilevato che dagli atti di causa risulta pacificamente che la contribuente, con riferimento al periodo d’imposta 1979 del quale si discute, presentò dichiarazione integrativa ai sensi del D.L. n. 429 del 1982.

Tale domanda di condono, depositata in copia dall’Agenzia delle entrate insieme con il ricorso (allegato 5), nella quale fu indicato il nuovo imponibile di L. 18.864.203.000, fu ritenuta valida e liquidata dall’amministrazione finanziaria, come risulta dalla comunicazione della stessa prot. n. 5038 del 9 maggio 1988, indirizzata alla Commissione tributaria di secondo grado di Bologna e da questa acquisita e che la ricorrente ha riprodotto nella venticinquesima pagina del ricorso.

Questa Corte (Cass., 28/08/1997, n. 8163) ha chiarito che il condono di cui al D.L. n. 429 del 1982 pone il contribuente di fronte a una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro: o coltivare le controversie nei modi ordinari, conseguendo, se del caso, il rimborso di somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma con la preclusione della possibilità di rimborso relativamente ai periodi d’imposta definiti in via agevolata.

La diversa interpretazione, del resto, confliggerebbe con la ratio stessa del condono, la quale consiste nel procurare prontamente all’erario cospicue entrate e, contemporaneamente, nel rendere definitiva l’acquisizione di somme spesso relative ad annosi contesti, con conseguente effetto di deflazione del contenzioso tributario.

Pertanto, poiché la definizione agevolata del periodo d’imposta 1979 realizza un effetto (latamente) estintivo delle opposte pretese che preclude qui, in particolare, alla contribuente ogni possibilità di rimborso relativamente al predetto periodo – si determina, quale riflesso sul piano processuale, l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

3. Le spese del giudizio restano, compensate tra le parti. La causa di estinzione sopravvenuta esclude in radice ogni valutazione ex D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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