Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39525 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22807/2012 R.G. proposto da:

L.R., B.C. e B.R., nella qualità

di eredi di B.A., rappresentati e difesi dall’avv. Antonio Damascelli, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Giovanni Paisiello n. 15, presso l’avv. Giovanni Bellomo;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/04/12 della Commissione tributaria centrale, sezione di Bari, emessa il 25/10/2011, depositata il 14/2/2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:

L.R., B.C. e B.R., nella qualità di eredi di B.A., ricorrono con un unico motivo contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 16/04/12 della Commissione tributaria centrale sezione di Bari, emessa il 25/10/2011, depositata il 14/2/2012 e non notificata, che ha rigettato l’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento con cui l’ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa del de cuius per l’anno di imposta 1984;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 13 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

i ricorrenti hanno depositato istanze di sospensione del processo, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione;

con ordinanza del 13 febbraio 2019, la Corte ha sospeso il processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito dalla L. n. 136 del 2019, e rinviato la causa a nuovo ruolo;

successivamente, il difensore dei contribuenti ha depositato documentazione relativa al condono intestata a L.R., ai sensi del D.L. n. 118 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 132 del 2018, con compensazione delle spese di lite.

CONSIDERATO

che:

visto che i ricorrenti hanno depositato le istanze di sospensione del processo, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione, e che, a seguito della disposta sospensione, il processo è stato fissato all’odierna Camera di consiglio, comunicata alle parti;

vista la documentazione depositata dalla parte contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata a nome di L.R. e la quietanza di pagamento dell’importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136;

rilevato che l’Agenzia delle entrate non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria (vedi Cass., sez. L., n. 11540/2019, in tema di definizione agevolata D.L. n. 148 del 2017, ex art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 172 del 2017 che hanno esteso i termini di adesione alla procedura di cui D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 2016, n. 225);

rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

preso atto che, ai sensi del D.L. n. 199 del 2018, art. 2, comma 7, la definizione del coobbligato giova anche agli altri;

che, pertanto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020;

che ai sensi dell’ultimo periodo del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

PQM

la Corte dichiara estinto il processo.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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