Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.39526 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 234443/2012 R.G. proposto da:

D.S., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Tacchi Venturi, in sostituzione degli avv.ti Pier Cesare Tacchi Venturi e Tiziano Lucchese, elettivamente domiciliato in Roma, al viale Parioli n. 43, presso l’avv. Francesco D’Ayala Valva;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/21/12 della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. staccata di Verona, emessa il 13 febbraio 2012, depositata in data 8 marzo 2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro.

RILEVATO

che:

D.S. ricorre con tre motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 26/21/12 della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. staccata di Verona (di seguito C.t.r.), emessa il 13 febbraio 2012, depositata in data 8 marzo 2012 e non notificata, che ha accolto parzialmente l’appello del contribuente, rigettando quello incidentale dell’Ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa degli avvisi di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva per gli anni di imposta 2005 e 2006, determinate a seguito di ricostruzione del reddito mediante l’applicazione dello studio di settore TG5OU per l’attività di rivestimento di muri e pavimenti;

con la sentenza impugnata, la C.t.r., premesso che nel caso di specie nessun verbale di constatazione si era reso necessario, in quanto nessun accesso era stato effettuato dall’Ufficio nel corso dell’attività di verifica, riteneva che l’infortunio documentato dal contribuente aveva inciso nella misura del 50% sulla sua capacità di produrre reddito ed in tale percentuale riduceva il reddito accertato dall’Amministrazione;

a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio del 29 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380-bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

con successiva istanza, il ricorrente ha chiesto la sospensione del processo ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. dalla L. n. 136 del 2019;

con ordinanza del 29 gennaio 2019, la Corte ha sospeso il processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito dalla L. n. 136 del 2019, e rinviato la causa a nuovo ruolo;

avverso il ricorso nuovamente alla trattazione in Camera di consiglio, il ricorrente a depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, deve rilevarsi che non risulta depositata alcuna documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell’importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 8, 9 e 10, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136;

deve, dunque, passarsi all’esame del merito del ricorso;

con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies, con riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 2 e 3, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo il ricorrente, qualunque atto, redatto al termine dell’attività di verifica, assumerebbe il valore di processo verbale di constatazione, con la conseguenza che l’avviso di accertamento notificato prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, sarebbe illegittimo;

in particolare, nel caso in esame, gli avvisi di accertamento sono stati notificati al contribuente in data 3 novembre 2010, mentre le attività di verifica si sono chiuse in data 23 settembre 2010, in cui è stato redatto l’ultimo verbale del contraddittorio endoprocedimentale svoltosi con il contribuente;

il motivo è infondato;

invero, “in tema di accertamento standardizzato mediante parametri e studi di settore, il termine previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, che deve necessariamente intercorrere tra il rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni (accessi, ispezioni o verifiche eseguite nei locali destinati all’esercizio dell’attività) e l’emanazione del relativo avviso di accertamento, non è applicabile, essendo già prevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l’interlocuzione del contribuente prima dell’emissione dell’accertamento” (Sez. 5, Sentenza n. 7960 del 04/04/2014);

nel caso di specie, inoltre, come rilevato dall’amministrazione, non vi è stato alcun accesso nei locali del contribuente, ma si è trattato di un’attività di verifica cd. “a tavolino”, per la quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non opera, salvo che le verifiche riguardino tributi “armonizzati” come “ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo” (S.U. n. 24823 del 2015);

come è stato osservato nella motivazione della sentenza sopra citata “non può non rilevarsi che: a) la pronuncia – delle Sezioni unite – si riferisce al termine stabilito dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, che deve necessariamente intercorrere (salvo l’esistenza di situazioni di particolare urgenza) tra il rilascio al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni ivi previste, cioè accessi, ispezioni o verifiche eseguite nei locali destinati all’esercizio dell’attività, e l’emanazione del relativo avviso di accertamento; b) la fattispecie in esame si colloca, invece, nell’ambito della procedura di accertamento c.d. standardizzato (mediante, in particolare, l’applicazione degli studi di settore), la quale prevede la fase – necessaria a pena di nullità dell’accertamento: Cass., sez. un., n. 26635 del 2009 – del contraddittorio procedimentale, alla quale il contribuente deve obbligatoriamente essere invitato a partecipare e della quale l’Ufficio deve dar conto – salvo che il contribuente non abbia aderito all’invito nella motivazione dell’atto impositivo”;

la tesi del ricorrente, secondo cui l’Ufficio, prima di emettere l’atto impositivo, avrebbe dovuto redigere un verbale di “chiusura delle operazioni”, dal rilascio del quale sarebbe dovuto decorrere il termine dilatorio bimestrale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è destituita di fondamento, in quanto un tale obbligo di verbalizzazione non trova alcun aggancio normativo nella esaustiva disciplina dell’accertamento standardizzato e costituisce il risultato di una commistione di normative aventi ambiti applicativi del tutto distinti (cfr. Cass. n. 7960/2014, pag.4);

con il secondo motivo, il ricorrente denunzia l’omessa ed insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su di una questione decisiva della controversia, concernente la quantificazione della riduzione delle somme nella misura del 50%;

il motivo è inammissibile, prima che infondato;

invero, il ricorrente non chiarisce perché la quantificazione del giudice di appello (ampiamente motivata sul punto) sarebbe erronea, né da quali decisivi elementi di fatto la C.t.r. avrebbe dovuto trarre la conclusione dell’incapacità del contribuente di produrre reddito in una misura maggiore rispetto a quella già considerata dal giudice del merito;

con il terzo motivo, il ricorrente denunzia l’omessa ed insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su di una questione decisiva della controversia, relativa alla ricostruzione dei maggiori ricavi con riferimento al consumo di un collante, maggiormente utilizzato dalla ditta per la posa in opera dei pavimenti;

il motivo è inammissibile;

sul punto l’Ufficio ha chiarito che la ricostruzione del reddito, all’esito del contraddittorio con il contribuente, si è basata sullo scostamento rispetto allo studio di settore, che ha trovato riscontro nei dati relativi al consumo di collante;

lo stesso contribuente si duole del fatto che l’Ufficio avrebbe sostanzialmente basato il proprio accertamento sul semplice scostamento dalle risultanze dello studio di settore;

come è stato detto, “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento” (Sez. 5 -, Ordinanza n. 27617 del 30/10/2018; n. 17646 del 2014);

alla luce del principio enunciato, la doglianza del ricorrente e’, quindi, inammissibile, perché priva di decisività e, comunque, tendente ad una rivalutazione degli elementi fattuali, preclusa al giudice di legittimità;

la Corte, quindi, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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