Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.39527 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 24509/2019 r.g. proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dell’avvocato UGO CARDOSI;

– ricorrente –

contro

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Pizza CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO GIACHI;

– controricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

lette le conclusioni motivate, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, il quale ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo ed il rigetto dei restanti;

letta la memoria depositata in data 7 ottobre 2021 dalla controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1.- C.S., nella veste di socia accomandante della s.a.s. L’Ostricaro di D.V. & C., chiese la cancellazione dal registro delle imprese di Latina dell’iscrizione del provvedimento col quale il Presidente del Tribunale di Latina aveva nominato, nel febbraio 2018, P.G. liquidatore della società. Espose, in proposito, che la richiesta di nomina era pervenuta da soggetto non più amministratore, essendo l’accomandatario D. revocato dalla carica con sentenza del Tribunale di Latina depositata nel luglio 2016.

2.- Il giudice del registro delle imprese respinse l’istanza di cancellazione, con ordinanza del settembre 2018.

3.- C.S. propose reclamo ex art. 2192 c.c., avanti al Tribunale di Latina, rilevando che il giudice del registro era incorso nella violazione dell’art. 741 c.p.c., posto che, al momento del deposito del ricorso avanti al giudice del registro, risultava pendente avanti alla Corte di Appello di Roma il reclamo avverso il detto provvedimento di nomina del liquidatore.

4.- Nel corso del procedimento avanti al Tribunale, è poi intervenuta l’ordinanza della Corte di Appello di Roma, che ha annullato il provvedimento di nomina del detto liquidatore giudiziale. A ciò ha fatto seguito l’iscrizione nel Registro delle imprese della cessazione di P.G. quale liquidatore della s.a.s. L’Ostricaro.

5.- Il Tribunale, preso atto di queste circostanze, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, pure rilevando che, difettando l’accordo tra la reclamante e i reclamati ( P.G.; Camera di Commercio di Latina), occorresse comunque pronunciarsi sulle spese del giudizio, sulla base della regola della soccombenza virtuale.

6.- A tale proposito, il Tribunale ha rilevato che la norma dell’art. 2487 bis c.c., dispone che la nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri, le eventuali modificazioni debbano essere iscritte nel registro delle imprese; ha, poi, precisato che l’iscrizione deve avvenire nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento e che, d’altra parte, “non esiste alcuna norma che subordini l’iscrizione del provvedimento di nomina alla sua definitività”;

sulla base di queste premesse, il Tribunale ha condannato la reclamante al pagamento delle spese di lite nei confronti della reclamata Camera di Commercio.

7.- Avverso questa decisione ricorre per cassazione C.S., articolando quattro motivi.

8.- Resiste la Camera di Commercio di Latina, con controricorso.

P.G. non si è costituito.

La controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini qui di seguito riportati.

Primo motivo: violazione dell’art. 2383 c.c., comma 4 e art. 2400 c.c., u.c..

Secondo motivo: violazione dell’art. 741 c.c.. Violazione dell’art. 91 c.p.c.. Soccombenza virtuale dei soccombenti.

Terzo motivo: violazione dell’art. 100 c.p.c..

Quarto motivo: violazione dell’art. 75 c.p.c..

Inammissibilità della costituzione di P.G., quale liquidatore dell’accomandita. Violazione dell’art. 112 c.p.c..

2. Prima di esaminare il merito delle questioni prospettate, occorre affrontare preliminarmente il profilo dell’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., nella materia in esame.

2.1 Come già osservato nell’ordinanza interlocutoria sopra ricordata in premessa, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell’art. 2192 c.c., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all’art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, dunque, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all’eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sul reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo, e non essendo la stessa modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2757 del 23/02/2012; Cass. S.U. 20957/2004).

2.2 La Corte ritiene che il ricorso – così proposto dalla ricorrente ai sensi dell’art. 111 Cost. – è inammissibile.

Occorre infatti concludere per l’inammissibilità del ricorso straordinario, riguardando le doglianze con lo stesso introdotte non già direttamente ed esclusivamente la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di reclamo ex art. 2192 c.c., quanto piuttosto il merito della controversia. Invero, non può dubitarsi che la lettura del contenuto dei motivi di ricorso sopra ricordati con la menzione della loro rubrica escluda che le doglianze proposte dalla ricorrente riguardino direttamente e immediatamente la statuizione sulle spese resa dal giudice del reclamo di cui all’art. 2192 c.c., statuizione che viene invece attinta solo in maniera indiretta e mediata da censure riguardanti il capo principale della decisione assunta dal tribunale, quello, cioè, sulla valutazione della soccombenza virtuale.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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