Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.39529 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16149/2017 r.g. proposto da:

T.E., (cod. fisc. *****), e M.D., (cod. fisc.

*****), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Sebastiano Coci, e Alessandro Coci, con cui elettivamente domiciliano in Roma, Via Germanico n. 66, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Consoli Xibilia.

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO, con sede in *****, c.f.

*****, in persona del legale rappresentante pro tempore Prof.

Avv. C.C., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Ivan Chiaramonte, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 217, presso lo studio dell’Avvocato Maria Chiaramonte.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Catania, depositata in data 19.5.2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5/11/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

Che:

1. Con atto di citazione ritualmente notificato T.E. e M.D. convennero innanzi al Tribunale di Catania la Banca di Credito cooperativo San Marco di Calatabianco s.c.a.r.l., proponendo opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 110 del 2001, emesso in data 24.7.2001 con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore dell’istituto di credito istante, della complessiva somma pari a Lire 84.918.076 (Euro 43.856,53), di cui Euro 2.936,35, quale residuo dello scoperto del conto corrente n. *****, ed Euro 40.893,16, quale residuo debito nascente dal contratto di mutuo chirografario n. *****.

2. Con sentenza non definitiva n. 65/2005, resa in data 24 marzo 2005, l’adito Tribunale ritenne l’opposizione infondata quanto alla dedotta tardività della notificazione del decreto ingiuntivo e all’eccezione di nullità del tasso di interesse applicato al mutuo chirografario stipulato dalla T. (non avendo detto tasso mai superato il cd. tasso soglia), disponendo la prosecuzione del giudizio ai fini del ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente mediante c.t.u. contabile.

3. Con sentenza definitiva n. 123/2008 resa in data 7.4.2004, il Tribunale accertò che, in relazione al predetto rapporto di conto corrente, gli opponenti, alla data del ***** (data di chiusura del conto) non erano debitori dell’istituto di credito bensì creditori della somma di Euro 4.040,66.

4. Interposto appello avverso le menzionate sentenze da parte di T.E. e M.D., la Corte di Appello di Catania, con la sentenza qui di nuovo impugnata, in parziale riforma della sentenza n. 123/2008, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 110/2010, ha condannato gli appellanti al pagamento in favore della banca appellata della minor somma pari ad Euro 40.893,16 e la banca appellata al pagamento in favore degli appellanti della somma di Euro 12.524,91.

La corte del merito ha ritenuto – per quanto qui ancora di interesse – che fosse corretta la valutazione già espressa dal primo giudice, nella sentenza non definitiva n. 65/2005, laddove la stessa aveva affermato che il tasso di interesse applicato al contratto di mutuo era stato sempre inferiore al tasso soglia, posto che, oltre alla mancata contestazione da parte degli appellanti della predetta statuizione, quest’ultimi, al fine di dimostrare il carattere usurario del tasso di interesse pattuito, avevano fatto riferimento ad una categoria di operazioni negoziali (quella dei mutui assistiti da garanzia reale) cui era invece estraneo il contratto di mutuo chirografario intercorso tra le parti, con la conseguenza che, dovendosi qualificare lo stesso come rientrante nella categoria dei “prestiti personali ed altri finanziamenti alle famiglie” (in relazione ai quali è previsto un tasso soglia più elevato rispetto ai finanziamenti assistiti da garanzia reale), il tasso pattuito (15%) doveva considerarsi rispettoso del tasso soglia fissato dai D.M., per la categoria negoziale di riferimento, non avendo peraltro gli odierni appellanti mai dedotto che il tasso concretamente applicato dalla banca fosse superiore a quello contrattualmente pattuito e dunque al tasso soglia; ha inoltre osservato che era rimasta indimostrata la deduzione difensiva dell’appellante con la quale si era sostenuto che il contratto di mutuo stipulato dalla T. non potesse considerarsi come mutuo per credito al consumo e che, al contrario, il predetto contratto era stato espressamente qualificato come “contratto di mutuo chirografario per il credito al consumo”, non avendo invece la T. dimostrato di svolgere un’attività professionale ovvero imprenditoriale diversa.

2. La sentenza, pubblicata il 19.5.2016, è stata impugnata da T.E. e M.D. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c. e art. 1815 c.c., comma 2. Evidenziano i ricorrenti che erroneamente la Corte di appello di Catania avrebbe ritenuto il tasso di interesse applicato al contratto di mutuo inferiore al tasso soglia individuato nei decreti ministeriali prodotti in giudizio e che altrettanto erroneamente la corte territoriale avrebbe affermato che la motivazione già espressa sul punto dal primo giudice non sarebbe stata contestata dagli appellanti. Si ribadisce che la motivazione espressa dal Tribunale di Catania era stata contestata sia in primo grado che nel giudizio di appello. Si evidenzia inoltre che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (ss.uu. n. 26242 e n. 26423 del 2014), la rilevabilità officiosa delle nullità avrebbe dovuto essere estesa anche a quelle cd. di protezione e che peraltro, nel caso in esame, la nullità delle clausole contrattuali determinative di interessi sopra soglia era stata espressamente dedotta in giudizio, con la necessità che la corte di appello accertasse, al momento della stipula del contratto di mutuo, il superamento della soglia di usurarietà degli interessi.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1469 bis e 1469 quinques e 1421 c.c.. Osservano i ricorrenti che, in ossequio al principio della rilevabilità d’ufficio delle nullità e all’affermata natura di contratto di mutuo chirografario “per il credito al consumo”, la corte territoriale avrebbe dovuto applicare d’ufficio la disciplina di protezione di cui agli artt. 1469 bis c.c. e segg., dichiarando la nullità delle predette clausole perché vessatorie.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo è infondato.

3.1.1 Non corrisponde al vero che la questione della nullità delle clausole negoziali applicative del tasso di interesse convenzionalmente stabilito tra le parti non sia stata trattata dalla corte territoriale, avendo al contrario quest’ultima espresso un giudizio di non superamento, in relazione alla tipologia di contratto di mutuo stipulato, del cd. tasso soglia, con un accertamento in fatto neanche impugnato in questa sede.

3.2 Il secondo motivo è invece inammissibile in ragione della sua evidente genericità di formulazione, non avendo in realtà spiegato il ricorrente né quale sarebbe stato il profilo di vessatorietà non rilevato dalla corte di merito né quale sarebbe la proposizione assertiva contenuta nella sentenza impugnata in contrasto con l’indice normativo di cui si lamenta, peraltro genericamente, la violazione o la falsa applicazione (Cass. n. 24289/2016). Senza contare che la questione prospettata non risulta allegata e dedotta nei gradi merito, di talché la stessa, pur essendo astrattamente riferibile ad un profilo di nullità rilevabile d’ufficio dal giudice, non può essere dedotta come motivo di ricorso perché la sua trattazione richiederebbe ulteriori accertamenti in fatto non demandabili al giudice di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 7048 del 11/04/2016; Sez. 2, Ordinanza n. 20438 del 29/07/2019; Sez. U., Sentenza n. 26242 del 12/12/2014).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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