Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39540 del 13/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10493-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

G.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2004/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 29/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO

che:

1. G.C. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa la cartella di pagamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, notificata in data 17/7/2006, con la quale l’Agenzia delle Entrate recuperava imposte Irpef e Ilor per gli anni 1990, 1991 e 1992.

2. La CTP accoglieva il ricorso; sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l’appello rilevando che, in base alla L. n. 156 del 2005, per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, le relative cartelle debbono essere notificate entro i cinque anni successivi a quello di presentazione delle dichiarazioni, sicché per le dichiarazioni del 1990-1992 doveva ritenersi spirato ogni potere impositivo, considerando tardiva e, quindi, illegittima la cartella notificata addirittura nel luglio del 2006.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo. La contribuente non si è costituita.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Ufficio ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 138, della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 363, e della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che erroneamente la CTR non ha riconosciuto l’automatica applicabilità dei periodi di proroga, previsti dalla normativa che si è susseguita, per regolarizzazione nel pagamento delle imposte nelle province siciliane orientali a seguito del sisma del 16 dicembre 1990.

2. Il ricorso è infondato.

2.1 La questione sottoposta allo scrutinio di questa Corte è l’automaticità o meno della sospensione dei termini di versamento previsti dalla normativa emergenziale.

2.2 Secondo quanto affermato dalla stessa Agenzia nel ricorso, “i giudici di merito hanno ritenuto che, nella specie, tali proroghe dei termini di decadenza a favore dell’Amministrazione Finanziaria non siano applicabili in quanto il contribuente in questione non ha presentato una apposita istanza al fine di avvalersi delle agevolazioni previste dalle citate norme”.

2.3 L’Agenzia delle Entrate non ha contestato l’elemento obiettivo secondo cui non vi è stata da parte del contribuente alcuna presentazione dell’istanza di sospensione, limitandosi a sostenere – in linea di puro diritto – che gli effetti della sospensione spetterebbero a tutti indistintamente i contribuenti residenti nell’area colpita dal sisma del 1990 in via automatica e senza necessità di presentazione di istanza.

2.4 Secondo il prevalente orientamento di legittimità espresso in materia: “In tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma della Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo, richiedendo un’apposita domanda, sicché l’Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari” (Cass. n. 2434 del 2017, con richiamo a Cass. n. 9891 del 2011).

2.5 Nello stesso senso si è pronunciata Cass. n. 9494/18 (con ulteriore richiamo a Cass. n. 801 del 2018, Cass. n. 17691 del 2017, Cass. n. 24586 del 2017, Cass. n. 7274 del 2014, Cass. n. 16074 del 2014, Cass. n. 956 del 2014), secondo cui: “In tema di accertamento e riscossione dei tributi, il nuovo termine decadenziale per l’esercizio dell’azione impositiva di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 3, va riferito esclusivamente all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 – individuati ai sensi dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, 21 dicembre 1990, art. 3 – che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva, relativamente agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione, ai sensi 5 Ric. n. 24936/11 rg. della stessa norma, comma 1, non risultando per ciò solo prorogato (ossia per effetto della mera previsione di tale regolarizzazione) il termine per l’esercizio della potestà impositiva da parte dell’Agenzia delle Entrate”. Da ultimo, anche Cassazione -ord. 10703/18 e 14531/201 9- ha ribadito che la sospensione ministeriale dei termini per i versamenti di natura tributaria non ha carattere automatico, bensì facoltativo; con la conseguenza che l’amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari.

2.6 Correttamente, dunque, la commissione tributaria regionale ha fatto applicazione dei principi suesposti, così rilevando la tardività della notificazione della cartella in questione, perché eseguita – in recupero di imposta degli anni di imposta 1990-1992 – soltanto nel luglio 2006.

3. Il ricorso va pertanto rigettato; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della contribuente intimata.

4. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472