Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39543 del 13/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3195-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, COMPASS GROUP ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA BRUZZONE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4395/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’08/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso della Compass Group Italia s.r.l. e della Sodexo Motivation Solutions Italia s.r.l. avverso l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro relativa al contratto di cessione d’azienda concluso tra le medesime società, basato sulla ritenuta non congruità del corrispettivo. Le contribuenti si sono congiuntamente costituite con controricorso ed hanno depositato successivamente memoria. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per l’assoluta carenza sostanziale della sua motivazione, ritenuta dalla ricorrente meramente apparente.

1.1. Il motivo è ammissibile, a differenza di quanto eccepito dalle controricorrenti.

In relazione alla natura processuale del vizio denunciato, non sussiste infatti il preteso deficit di autosufficienza del ricorso, nel quale peraltro è comunque puntuale il riferimento ad una parte individuata del contenuto dell’allegato appello erariale e della sentenza della CTR, atti processuali peraltro conosciuti dalla Corte che, rispetto all’errore in procedendo, è giudice del fatto processuale.

1.2. Pure infondata è l’eccezione di inammissibilità formulata dalle controricorrenti invero soltanto nella memoria e basata sulla mancanza, nel ricorso, della “puntuale indicazione della motivazione della sentenza di primo grado, che è stata riportata solo parzialmente”.

Al riguardo, ed anticipando quanto, in ordine alla struttura ed al contenuto della motivazione resa dalla CTR sarà infra ulteriormente argomentato, deve rilevarsi che la stessa pronuncia di legittimità invocata dalle contribuenti precisa, nella motivazione, che tale onere di forma-contenuto grava sul ricorrente “naturalmente quando tale giudice (il giudice d’appello) abbia indicato l’affermazione del primo giudice che ha condiviso” (Cass., S.U., sent. n. 7074 del 2017, in motivazione). Ebbene, nel caso di specie, la motivazione resa dalla CTR per relationem si articola, nella penultima pagina del provvedimento, in tre capoversi. I primi due (il terz’ultimo ed il penultimo della pagina) sono totalmente astratti da ogni riferimento concreto al contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, recando formule, astratte e di stile, di condivisione globale, senza riferirsi ad affermazioni o argomentazioni individuabili della decisione del giudice di prime cure. In relazione a tale formulazione, anche in base al predetto arresto giurisprudenziale, non vi è quindi materia per attribuire alla ricorrente l’ipotetico onere di riprodurre parti della motivazione di primo grado che la motivazione della sentenza di secondo grado non ha in alcun modo selezionato. L’ultimo periodo della penultima pagina della motivazione resa dalla CTR, invece, si limita a riprodurre una parte della motivazione della sentenza di primo grado, senza neanche condividerla puntualmente e criticamente. Si tratta, comunque, di quella stessa parte riprodotta nel ricorso erariale, rispetto alla quale, quindi, l’onere di ammissibilità, ove pure volesse intendersi come eccepito dalle controricorrenti, è stato comunque assolto.

1.3. Tanto meno il motivo è inammissibile per non aver censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la CTR rileva che l’appello dell’Ufficio si sarebbe limitato alla riproposizione delle medesime argomentazioni ed eccezioni di cui al primo grado.

Rileva infatti il Collegio che la motivazione ed il dispositivo della sentenza qui impugnata evidenziano univocamente come il giudice a quo abbia espresso, nella premessa della parte motiva del provvedimento, considerazioni sulla specificità dei motivi d’appello che non si sono tradotte in una pronuncia, neppure implicita, di inammissibilità dell’impugnazione, che abbia in ipotesi precluso la trattazione del merito di quest’ultima. Trattazione che invece (sia pur con il vizio che infra si dirà) occupa la parte maggiore della motivazione, e viene esplicitamente “premessa” alla decisione finale, che si traduce univocamente in rigetto dell’appello, come da dispositivo.

L’impugnazione è stata pertanto decisa, e non meramente ad abundantiam, nel merito dalla CTR. Non vi è quindi una statuizione di inammissibilità che abbia esaurito la potestas decidendi della CTR, la cui ratio decidendi dovesse necessariamente essere, autonomamente e specificamente, censurata dalla ricorrente Agenzia. Pertanto, il ricorso non potrebbe considerarsi comunque inammissibile, ove pure non avesse impugnato le considerazioni della CTR in ordine alla necessaria specificità dei motivi d’appello. Come, invece, la ricorrente ha comunque fatto, ribadendo, nel contesto del vizio processuale denunciato, che l’appello (nelle parti richiamate dell’atto allegato al ricorso) aveva invece puntualmente criticato la decisione di primo grado, con argomentazioni che la CTR non ha preso in considerazione.

Ed invero, le considerazioni della CTR sul punto sono in contrasto con i principio di diritto espressi in materia da questa Corte, secondo cui, nel processo tributario:

– la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707);

– e, comunque, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., 20/12/2018, n. 32954).

1.4. Il motivo è inoltre fondato.

Infatti “In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame” (Cass., Sez. L -, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; conforme Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, ex plurimis).

In particolare, “Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure.” (Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 16057 del 18/06/2018).

Ebbene, nel caso di specie, la motivazione rassegnata dalla CTR sul merito della controversia condivide acriticamente – in parte richiamandole, in parte riproducendole direttamente – le decisioni del giudice di prime cure, accompagnandole con formule di consenso (“non può non condividere le conclusioni dei giudici di primo grado che hanno fatto proprie le argomentazioni delle parti private che hanno dimostrato inoppugnabilmente l’infondatezza dell’avviso d’accertamento”; “Le conclusioni dei primi giudici in punto sono complete ed esaustive avendo motivato ogni singolo aspetto(…)”) di mero stile, che non si fanno carico delle critiche mosse dall’appello erariale (allegato al ricorso e menzionato nel corpo di quest’ultimo), peraltro corposo ed articolato, alla decisione della CTP.

Pertanto, nel caso di specie, la motivazione della sentenza d’appello per relationem con quella di primo grado (ed in parte addirittura per duplice generica relatio, richiamando astrattamente le conclusioni dei primi giudici nella parte in cui questi avrebbero fatto proprie le argomentazioni delle contribuenti) si colloca al di sotto della soglia del c.d. minimo costituzionale in materia, con conseguente inesistenza sostanziale della motivazione effettiva del provvedimento giurisdizionale impugnato.

All’accoglimento del ricorso segue quindi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice d’appello.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2021

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